Con la risposta all’interpello 193 del 24 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti circa la questione dell’imponibilità IVA delle operazioni svolte in Italia dalla casa madre estera con stabile organizzazione nel territorio italiano.
Il caso concreto analizzato riguarda una società attiva nel commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione scientifica, che opera nell’area EMEA attraverso il segmento aziendale “Gamma”. Questo segmento si articola in tre aree operative, ovvero:
- Area denominata Delta che si occupa delle attività di commercializzazione;
- Area denominata Delta 1 che si occupa dei servizi di produzione e di riparazione e testing;
- Area denominata Delta 2 che si occupa di fornire servizi di assistenza per le attività di Delta e Delta 1.
La stabile organizzazione italiana è coinvolta attivamente nelle attività di Delta e Delta 1, impiegando 16 dipendenti. Di questi, dodici sono dedicati alla gestione commerciale e tecnica, con un elevato grado di autonomia operativa, e in base alle loro mansioni possono formulare offerte commerciali direttamente ai clienti italiani, senza necessità di revisione da parte della casa madre. Gli altri quattro dipendenti si occupano dell’assistenza clienti, del recupero crediti e delle attività di marketing.
In particolare, l’attività svolta nell’area Delta 1 include:
- il segmento X1 relativo alla distribuzione e assistenza di dispositivi portatili;
- il segmento X2, che si riferisce a sistemi più grandi e personalizzati; questo segmento di attività è gestito direttamente dalla casa madre senza coinvolgimento della stabile organizzazione in Italia.
L’Agenzia, in base al caso analizzato, tramite la risposta all’Interpello ha chiarito che:
- la responsabilità fiscale ai fini IVA sussiste quando la Stabile Organizzazione interviene con un grado di autonomia significativo nella gestione dei rapporti commerciali con la clientela, ovvero, quando realizza attività legate alla preparazione e alla presentazione di proposte contrattuali indipendentemente dall’approvazione della casa madre, quando gestisce autonomamente attività di marketing e coordina le operazioni di vendita;
- al contrario, come descritto nel caso del segmento X2, se l’attività di vendita è espletata esclusivamente dalla Casa Madre, la responsabilità fiscale ai fini IVA della Stabile Organizzazione non sussiste.
L’Agenzia precisa inoltre che, gli acquisti di beni effettuati dalla Casa madre e spediti direttamente al cliente finale in Italia, anche se relativi a cessioni per cui l’intervento della stabile organizzazione è significativo, sono attribuibili direttamente alla casa madre poiché effettuati senza il coinvolgimento della stabile organizzazione.
Dal punto di vista degli adempimenti, qualora la stabile sia considerata debitrice di imposta, le fatture emesse dalla casa madre saranno considerate acquisti intracomunitari, da integrare e registrare separatamente, e soggette a comunicazione Intrastat.
Per le cessioni domestiche ai clienti italiani, la stabile emetterà fattura elettronica, mentre in caso di attività svolte direttamente dalla Casa Madre la fatturazione sarà diretta dalla casa madre al cliente italiano.
Persistono le difficoltà nell’accertare caso per caso quando l’intervento della stabile sia “qualificante”. In effetti, per evitare queste problematiche, molte aziende estere in Italia (e italiane all’estero) preferiscono operare tramite una società residente nel territorio piuttosto che una stabile organizzazione.
Dal punto di vista giuridico, il tema deriva dall’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972, il quale stabilisce che «gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (…) sono adempiuti dai cessionari o committenti». Tale disposizione deve essere coordinata con il comma 4, che specifica che «Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».
Ciò implica che solo le operazioni di cessione o prestazione in Italia effettuate dalla casa madre siano rilevanti ai fini IVA quando interviene la stabile organizzazione presente nel paese.
Si precisa che la casa madre non è considerata soggetto stabilito in Italia se la cessione o prestazione avviene senza il coinvolgimento della stabile organizzazione. Per essere considerata la partecipazione effettiva della stabile organizzazione, devono ricorrere contestualmente le condizioni delineate dall’articolo 53 del Regolamento UE 282/2011, ovvero:
- la Stabile deve avere un grado sufficiente di permanenza e una struttura adeguata in termini di mezzi umani e tecnici per effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi;
- i mezzi della stabile devono essere utilizzati per operazioni relative a cessioni o prestazioni effettuate in Italia, prima o durante l’operazione.
La complessità risiede nella necessità di verificare se l’intervento della Stabile sia significativo, richiedendo quindi un’analisi della realtà delle attività svolte per determinare la responsabilità fiscale.