Dal 12 agosto 2026 la conformità degli imballaggi diventa un obbligo operativo
Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) — Packaging and Packaging Waste Regulation
Dal 12 agosto 2026 trova applicazione il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), che sostituisce integralmente la Direttiva 94/62/CE e introduce una disciplina uniforme sugli imballaggi lungo l’intero ciclo di vita: progettazione, fabbricazione, immissione sul mercato, etichettatura, riutilizzo e fine vita. La normativa non riguarda solo i produttori di imballaggi, ma qualsiasi impresa che commercializzi prodotti confezionati.
CHI È COINVOLTO
- Fabbricante – Valuta la conformità, predispone la documentazione tecnica e redige la dichiarazione di conformità UE (art. 39, Allegato VIII).
- Importatore – Verifica che gli imballaggi da Paesi terzi rispettino i requisiti UE prima dell’immissione sul mercato
- Distributore / Logistica – Garantisce che trasporto, deposito e movimentazione non compromettano la conformità lungo la filiera.
- Produttore – Chi immette per primo l’imballaggio sul mercato nazionale: obbligo di iscrizione al registro nazionale ERP, pena il divieto di commercializzazione.
I PRINCIPALI OBBLIGHI OPERATIVI DAL 12 AGOSTO
- Dichiarazione di conformità UE — documento obbligatorio redatto dal fabbricante secondo l’Allegato VIII, sostenuto da evidenze tecniche coerenti (Allegato VII).
- Restrizioni sostanziali per imballaggi destinati al contatto con gli alimenti — divieto PFAS oltre soglia (25 ppb per sostanza, 250 ppb cumulativo, 50 mg/kg fluoro totale) e limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.
- Conservazione documentale — dichiarazione e documentazione tecnica conservate 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (riutilizzabili) dall’immissione sul mercato.
- Scambio informativo di filiera — il fabbricante firma ma non può attestare da solo la conformità: servono dati continuativi da fornitori e produttori di materiali.
ATTENZIONE — CASI PARTICOLARI SULLA FIGURA DEL “FABBRICANTE”
- Marchio proprio: chi fa produrre l’imballaggio da terzi e lo immette con il proprio marchio è il fabbricante, non il produttore materiale (tipico della GDO).
- Microimprese: se il titolare del marchio è una microimpresa (< 10 addetti, fatturato/bilancio ≤ 2 mln €) e il fornitore ha sede nello stesso Stato membro, l’obbligo di dichiarazione ricade sul fornitore.
COSA FARE ORA
Le attività di adeguamento — verifica della composizione dei materiali, raccolta delle evidenze tecniche, revisione dei contratti con i fornitori e corretto inquadramento del proprio ruolo nella filiera — richiedono tempi di implementazione non trascurabili. Restiamo a disposizione per una mappatura dell’esposizione regolatoria della Vostra impresa e per la predisposizione della documentazione richiesta.
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