POS e scontrini: nuove regole dal 1° gennaio 2026 – TAX INSIGHTS NOVEMBRE 2025 

A partire dal 1° gennaio 2026, gli strumenti utilizzati per trasmettere i corrispettivi giornalieri dovranno non solo assicurare la protezione e l’integrità dei dati, ma anche essere pienamente integrati con i sistemi di pagamento elettronico. Questa innovazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 74-77, L. 207/2024).

La misura è pensata per rafforzare la lotta all’evasione fiscale, rendendo più agevole l’individuazione di eventuali discrepanze tra gli importi incassati e quelli documentati tramite scontrino.

Nel dettaglio, la modifica interviene sull’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 127/2015, che in precedenza richiedeva, per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, l’uso di dispositivi tecnologici (come i registratori telematici) capaci di garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati, inclusi quelli relativi ai pagamenti con carte.

Con la nuova formulazione, si impone che tali strumenti siano in grado di integrare completamente la registrazione dei corrispettivi con il sistema di pagamento elettronico.

Si stabilisce l’obbligo di interconnessione tra i sistemi che gestiscono le due tipologie di dati e l’obbligo per chi effettua la vendita al dettaglio di assicurarsi che i dispositivi utilizzati per i corrispettivi siano in grado di rilevare e trasmettere anche le informazioni sui pagamenti elettronici.

Le sanzioni previste per le irregolarità nella trasmissione dei corrispettivi telematici vengono estese anche ai casi di mancato invio dei dati relativi ai pagamenti elettronici o di assenza del collegamento tecnico tra i dispositivi. In particolare:

  • la sanzione di 100 euro per l’omessa o incompleta trasmissione dei corrispettivi, se non incide sulle liquidazioni, si applicherà anche in caso di violazioni relative alla memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, con un tetto massimo di 1.000 euro per trimestre (art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/97);
  • la sanzione da 1.000 a 4.000 euro prevista per la mancata installazione dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione si estende anche all’ipotesi in cui non sia stato collegato il sistema di accettazione dei pagamenti elettronici (art. 11, comma 5, D.Lgs. 471/97).

Infine, per quanto riguarda le sanzioni accessorie, come la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’attività, vengono aggiornati i commi 2 e 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 471/97. Le modifiche prevedono che:

  • le sanzioni per reiterate violazioni degli obblighi di certificazione si applichino anche all’omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati sui pagamenti elettronici;
  • le sanzioni per la mancata installazione dei misuratori fiscali si estendano anche ai casi in cui non sia stato effettuato il collegamento tra i dispositivi di pagamento elettronico e quelli di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Il provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, ha definito le modalità operative per permettere l’integrazione degli strumenti di pagamento elettronico con i registratori di cassa. In particolare, non è stato previsto un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online messo a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

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