La Legge di Bilancio 2026 reintroduce gli iper‑ammortamenti, una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale (beni 4.0) e alla transizione energetica (beni per autoproduzione da rinnovabili). La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L’agevolazione non è automatica: occorre inviare comunicazioni e certificazioni tramite la piattaforma GSE secondo modalità che saranno definite da decreto attuativo MIMIT‑MEF.
Soggetti beneficiari
Possono accedere esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa.
· Imprese individuali (anche imprese familiari) e aziende coniugali;
· Società di persone;
· Società di capitali;
· Cooperative e mutue assicuratrici;
· Enti pubblici e privati che esercitano attività commerciale;
· Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Ulteriori requisiti
· Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
· Regolarità contributiva (DURC).
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in:
A) Beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026) – strumentali nuovi e interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura. Esempi:
· Macchine e impianti controllati da sistemi digitali e sensori;
· Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
· Infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (HPC), connettività e cybersecurity industriale;
· Software e piattaforme avanzate (Agentic AI, MLops).
Requisito fondamentale – Interconnessione: il bene deve scambiare dati con sistemi interni/esterni tramite protocolli standard (es. TCP‑IP, HTTP, MQTT) ed essere identificato univocamente (es. indirizzo IP).
B) Beni per autoproduzione da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo – inclusi sistemi di accumulo. Per il fotovoltaico sono ammessi solo moduli ad alta efficienza prodotti in UE; è possibile l’autoconsumo anche a distanza nel rispetto delle regole TIAD e della coincidenza produttore/cliente finale.
Requisiti generali dei beni
· Strumentalità all’attività d’impresa;
· Novità (beni nuovi; limiti per beni in show room/noleggio come da prassi);
· Territorialità: produzione in UE/SEE e destinazione a strutture produttive in Italia.
Misura dell’agevolazione
La maggiorazione del costo si applica a scaglioni e rileva ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (quota capitale). La deduzione avviene in via extracontabile tramite variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi (non rileva ai fini IRAP).
Per gli investimenti agevolabili, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del:
· 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
· 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Aspetti operativi rilevanti
Momento di effettuazione dell’investimento:
· Acquisto: data consegna/spedizione o successivo trasferimento di proprietà;
· Leasing: data di consegna al locatario;
· Appalto: SAL liquidati o ultimazione lavori;
· Beni in economia: costi imputabili sostenuti nel periodo agevolato.
Adempimenti per l’accesso
· Comunicazioni e certificazioni tramite piattaforma GSE;
· Attestazioni tecniche su caratteristiche 4.0 e interconnessione;
· Conservazione documentazione probatoria per controlli.
Fruizione e limiti
· Deduzione extracontabile ripartita lungo il periodo di ammortamento (DM 31.12.1988);
· Le quote non fruite in un periodo non sono riportabili; recupero solo via dichiarazione integrativa/istanza di rimborso;
· Acconti 2026 calcolati senza considerare l’agevolazione (metodo storico).
Cessione/delocalizzazione del bene:
· Se ceduto o trasferito all’estero durante la fruizione, l’agevolazione si interrompe;
· Nessuna restituzione delle quote già dedotte legittimamente;
· Sostituzione nello stesso periodo d’imposta con bene nuovo analogo/superiore: prosecuzione dell’agevolazione (eventuale adeguamento per costo inferiore).