La scissione mediante scorporo, introdotta dall’art. 2506.1 c.c. in vigore dal 22 marzo 2023 ed efficace dal 3 luglio 2023, permette di trasferire parte del patrimonio di una società a una o più newco assegnando le azioni (o quote) della società beneficiaria neocostituita, non ai soci della scissa, bensì alla società scissa stessa, come avviene nelle operazioni di conferimento.
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A seguito di tale novità normativa, il trasferimento di un compendio aziendale ma anche di singole attività e passività dalla società scorporanda a favore di una beneficiaria neocostituita può quindi avvenire indifferentemente mediante un’operazione di conferimento o un’operazione di scissione.
Per espressa previsione normativa, la scissione mediante scorporo non può essere effettuata da società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo, e beneficiare della riduzione da 60 a 30 giorni per l’opposizione dei creditori se la società scindenda e la beneficiaria, o le beneficiarie, non sono società azionarie.
A livello procedurale, a differenza della scissione ex art. 2506 c.c., la scissione mediante scorporo:
- non prevede rapporto di cambio, e dunque non è prevista la relazione degli esperti in merito alla congruità dello stesso;
- non richiede la relazione dell’organo amministrativo che illustra a giustifica gli aspetti giuridici ed economici dell’operazione.
Ancorché gli aspetti tributari dell’operazione non siano stati espressamente regolati, si ritiene che la scissione mediante scorporo rientri nell’ambito del regime di neutralità fiscale (art. 173 del TUIR) e dell’imposta di registro in misura fissa (art. 4 TUR) previsti per le operazioni di scissione. Questo rappresenterebbe una novità per le operazioni di “scorporo” che fino a oggi potevano essere effettuate soltanto in forma di conferimento che, salvo il caso del conferimento di azienda o di partecipazioni di controllo o collegamento, prevedono il realizzo a valore normale dei beni conferiti, ai fini delle imposte sui redditi, e l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. Inoltre, l’applicazione del regime fiscale della scissione all’operazione di scorporo determina ex lege il trasferimento alla beneficiaria di una parte degli attributi fiscali (perdite e eccedenze di interessi passivi e di ACE) maturati in capo alla scissa in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito, non rendendosi peraltro applicabili le limitazioni previste dal comma 10 dell’art. 173 del TUIR posto che la beneficiaria deve essere neocostituita.
La scelta tra “scorporo” e “conferimento” non dovrebbe dare luogo a fenomeni di abuso ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 212/2000, poiché tali operazioni appaiono entrambe fisiologicamente idonee a consentire il trasferimento degli asset in una società neocostituita interamente partecipata dalla trasferente. Lo stesso art. 51 comma 3 del DLgs. 19/2023 (che ha introdotto l’art. 2506.1 c.c.) conferma tale interpretazione laddove chiarisce che la nuova disposizione consente alle società di trasferire attività e passività a una o più società di nuova costituzione, “anche avvalendosi della disciplina giuridica della scissione” e cioè con un’operazione alternativa proprio rispetto al conferimento.
Il valore fiscale della partecipazione assegnata alla scissa a seguito dello scorporo dovrebbe determinarsi applicando i criteri contenuti nell’art. 176 comma 1 del TUIR e, cioè, trasferendo sulla partecipazione emessa dalla beneficiaria il valore fiscale della quota di patrimonio netto a essa attribuito. Nel caso dello scorporo, infatti, si crea ex novo il valore fiscale della partecipazione detenuta nella beneficiaria, che dovrebbe coincidere con quello attribuibile alla quota del patrimonio netto scorporato, in linea con la neutralità dell’operazione.
Laddove intervenisse una successiva cessione della partecipazione nella beneficiaria avremmo i seguenti scenari:
- scorporo avente ad oggetto rami d’azienda: è ragionevole ritenere che ai fini delle imposte sui redditi, trattandosi di operazione in regime di continuità dei valori fiscali, si potrebbe fruire immediatamente del regime PEX previsto dall’art. 87 TUIR;
- scorporo riguardante invece attività che non costituiscono azienda: nella maggior parte dei casi, data l’assenza di attività commerciale in capo alla beneficiaria neocostituita, la partecipazione risulterebbe priva dei requisiti PEX e quindi la plusvalenza da cessione sarebbe soggetta a tassazione ordinaria.
Un’eventuale cessione della partecipazione, anche se finalizzata alla successiva fusione con la società acquirente, non porterebbe quindi alcun beneficio fiscale potenzialmente indebito e, in quanto tale, contestabile ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
Ai fini dell’imposta di registro, l’operazione andrebbe valutata utilizzando gli stessi criteri interpretativi adottati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al conferimento di azienda seguito dalla cessione della partecipazione, alla luce delle modifiche introdotte all’art. 2
0 del TUR dall’art. 1 comma 87 lett. a) della legge di bilancio 2018, in virtù delle quali l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione da determinarsi sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti a esso collegati.
Le modifiche al codice civile in tema di scissione, a decorrere dal 3 luglio 2023, avranno un impatto positivo nelle operazioni di riorganizzazione societaria, auspichiamo comunque un intervento chiarificatore dell’Amministrazione Finanziaria che consenta di dirimere i dubbi interpretativi sugli aspetti tributari dell’operazione.