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Auto ad uso promiscuo – chiarimento su eventuali optional richiesti

Con risposta a interpello n. 233/E/2025, l’Agenzia delle Entrate affronta una particolare casistica operativa all’interno del tema della concessione dell’auto ad uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

Viene, infatti, chiesto ai tecnici dell’Agenzia circa una peculiare situazione, secondo la quale, oltre alla concessione del mezzo, sia consentito al lavoratore di richiedere che, sullo stesso, siano forniti alcuni optional; ciò previo pagamento del relativo prezzo mediante trattenuta in busta paga. Tale pagamento, quindi, costituirebbe l’unico importo effettivamente dovuto alla società datrice dal dipendente, emergendo di conseguenza, per l’uso dell’automezzo, un benefit valorizzabile secondo il disposto ex art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.

Col quesito, pertanto, si chiede di sapere se, ai fini della corretta applicazione della normativa tributaria e contributiva, le somme eventualmente trattenute al dipendente, per gli optional dallo stesso richiesti sul veicolo assegnatogli in uso promiscuo, debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

Nel riproporre, in via sintetica, il complesso regime di tassazione delle auto concesse ad uso promiscuo, l’Agenzia delle Entrate cita, dapprima, la datata ma sempre attuale circolare n. 326/E/1997, che per il caso in esame ha chiarito che ove il datore fornisca, gratuitamente o meno, altri beni o servizi oltre l’auto (veniva fatto l’esempio del garage per custodire il veicolo), gli stessi andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al lavoratore.

Viene, inoltre, richiamata una precedente risposta, la n. 421/E/2023, dove l’Agenzia aveva specificato come l’eventuale pagamento di una somma da parte del dipendente, e la sua possibile riduzione dalla base imponibile, andasse riferito «non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI». Il concetto di sottrazione di quanto pagato, quindi, produce effetti ai fini tributari e contributivi esclusivamente in relazione alla determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione per l’uso del veicolo, nell’ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente (art. 51, comma 4, lett a, TUIR), essendo la stessa strettamente correlata soltanto al costo chilometrico d’esercizio individuato in base alle tabelle ACI.

Risulta, quindi, che, non rientrando nella determinazione di tale valore gli eventuali optional richiesti dal lavoratore, dette somme non potranno essere portate in diminuzione dal valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI.

Viene, quindi, precisato – stante la sopra indicata relazione unica tra benefit auto ad uso promiscuo e possibilità di utilizzo in riduzione delle somme eventualmente pagate dal lavoratore – che i pagamenti effettuati a fronte di una richiesta personale di optional aggiuntivi, da installare sul veicoli concesso in uso promiscuo, in quanto non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, non riducono il valore del fringe benefit.

Da ciò consegue, pertanto, che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute semplicemente dall’importo netto corrisposto in busta paga.


Nuove tutele per i lavoratori con patologie oncologiche

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 la Legge n. 106 del 18 luglio 2025, recante disposizioni riguardanti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, in vigore dal 9 agosto 2025.

Congedo

La norma prevede che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Inoltre, viene riconosciuto un diritto alla conservazione del rapporto anche nei confronti dei lavoratori autonomi che svolgono la propria attività in via continuativa con il committente, coerentemente con quanto previsto dall’art. 14, Legge n. 81/2017: in questo caso specifico, viene previsto che la sospensione possa essere applicata per un periodo non superiore a 300 giorni per ciascun anno solare.

Una volta decorso il periodo di congedo, spetta un diritto di precedenza rispetto alla collocazione in modalità agile.

Permessi aggiuntivi

Inoltre, dal 1° gennaio 2026, per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, sono previste, in aggiunta alle tutele della normativa vigente e dei CCNL, ulteriori 10 ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Tale diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Nel settore privato, l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.

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