NEWSLETTER PAYROLL NOVEMBRE 2025

Convalida dimissioni genitori in prova

Con la nota n. 14744/2025 il Ministero del Lavoro ribadisce che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza o di un genitore nei primi 3 anni di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova, perché la norma non ne esclude la necessità e perché la convalida è misura di carattere generale, senza alcuna eccezione.  

Lo scopo è quello di evitare che le dimissioni presentate durante il periodo protetto siano state indotte dal datore di lavoro per evitare un licenziamento discriminatorio, che, come tale, sarebbe nullo anche durante il periodo di prova. 

 

Scostamento non grave e DURC

Con l’interpello n. 3/2025 il Ministero del Lavoro ha dato risposta a un quesito su come interpretare la nozione di «scostamento non grave», di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015, in particolare nei casi di situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi), essendo l’omissione contributiva già stata sanata. 

In buona sostanza, è stato chiesto se, ai fini della regolarità, basti pagare il dovuto omesso o siano dovuti anche gli accessori, computandosi i medesimi nel calcolo dello scostamento non grave che non impedisce il rilascio del DURC. 

Ricordando che le norme di riferimento individuano in 150 euro l’importo, inclusi contributi e accessori di legge, il Ministero conclude che, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello scostamento non grave. 

 

Bonus mamme lavoratrici 2025, domande entro il 9 dicembre: cosa sapere 

L’INPS, con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, illustra la disciplina del nuovo Bonus mamme, un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli. La misura, prevista dal decreto-legge 95/2025 (legge 8 agosto 2025, n. 118), sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026. 

Il Bonus spetta alle: 

  • madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio; 
  • madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato). 

Possono accedervi le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. 

Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro. 

L’importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui. 

 

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