Schema di atto invalido se cambia la motivazione nel contraddittorio
L’art. 6-bis della L. 212/2000 impone all’ente impositore di motivare l’atto impositivo tenendo conto delle osservazioni del contribuente nel contraddittorio preventivo. Superando il previgente art. 12 c. 7, dove l’Ufficio poteva riqualificare la pretesa anche senza un nuovo confronto, la nuova disciplina rende il contraddittorio effettivo e vincolante nell’oggetto.
Di conseguenza, se a seguito delle memorie l’Amministrazione modifica sostanzialmente la contestazione (ad esempio variando il rilievo su un costo da difetto di inerenza a difetto di competenza), non può notificare direttamente l’accertamento. Come confermato dalla C.G.T. I grado di Vicenza (sent. n. 76/1/26), l’emersione di nuovi rilievi impone l’emissione di un nuovo schema d’atto per non violare il diritto di difesa.
Impugnazioni e decorrenza dei termini dalla conoscenza effettiva
La Corte di Cassazione (ord. n. 24973/2026) ha stabilito che la conoscenza effettiva dell’atto impositivo, anche se acquisita aliunde e non tramite notifica valida, è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per l’impugnazione. La nozione di conoscenza effettiva svolge infatti la medesima funzione pratica della notificazione per quanto concerne la tempistica del ricorso.
Di conseguenza, il contribuente che ha piena conoscenza dell’atto non può eccepirne la mancata notifica per giustificare un ricorso tardivo. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che se la conoscenza interviene dopo la scadenza del termine di decadenza del potere impositivo, tale tardività non sana l’atto sul piano sostanziale, ma deve essere comunque eccepita dal contribuente mediante una tempestiva impugnazione nei 60 giorni.
Transfer pricing e riduzione delle royalties sul marchio tra logiche di gruppo e arm’s length
La Cassazione (sent. n. 23024/2026) ha ritenuto illegittima la riduzione dal 2% allo 0,5% delle royalties applicate da una capogruppo alle controllate estere per l’uso del marchio. La Corte ha qualificato le motivazioni commerciali adotte (eccesso di capacità produttiva del settore) come logiche puramente interne all’organigramma aziendale e prive di effettivo valore arm’s length.
L’impostazione appare tuttavia controversa e disallineata rispetto ai principi internazionali: le Linee Guida OCSE e la giurisprudenza europea (es. causa C-382/16) ammettono infatti temporanei scostamenti dai prezzi di mercato, purché giustificati da strategie aziendali o dalla tutela dell’interesse economico del gruppo che anche terzi indipendenti adotterebbero in condizioni analoghe.
Negli accordi transattivi il regime IVA è ancorato all’operazione originaria
La Commissione norme di comportamento (norma n. 239) ha chiarito che, ai fini IVA, l’accordo transattivo costituisce un mero elemento probatorio, mentre rileva l’esistenza di uno scambio tra utilità e controprestazione economica. Ne deriva la totale indipendenza del sistema fiscale rispetto alla qualificazione civilistica (dichiarativa o novativa) del contratto.
Di conseguenza, il regime IVA delle transazioni che non introducono nuove operazioni rimane ancorato al rapporto originario, mentre l’abbandono della lite non costituisce prestazione imponibile ex art. 3 D.P.R. 633/1972. L’imposta si applica unicamente laddove la transazione generi un nuovo sinallagma autonomo (es. nuove forniture) o qualora il risarcimento remuneri una prestazione economicamente rilevante.
Nuovi reati presupposto e impatti sul Modello 231 dell’Intelligenza Artificiale
Il D.Lgs. 160/2026 introduce l’art. 437-bis c.p. e inserisce nel D.Lgs. 231/2001 (art. 25-vicies) i reati commessi tramite intelligenza artificiale ad alto rischio e la diffusione di contenuti alterati (art. 612-quater c.p.). La punibilità dell’ente è ancorata all’omessa adozione delle misure di sicurezza e della sorveglianza umana previste dall’AI Act (Reg. UE 2024/1689), qualora ne derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o individuale.
Di conseguenza, la responsabilità presuppone un deficit organizzativo unitamente all’interesse o vantaggio aziendale (es. il superamento dei controlli per accelerare i ritmi produttivi). I Modelli 231 devono quindi essere tempestivamente aggiornati mappando i sistemi in uso, vietando l’uso non autorizzato di strumenti generativi (shadow AI) e disciplinando la sorveglianza umana tramite tracciabilità e motivazione formale delle decisioni di override.
Nuove regole e limiti per il divieto di concorrenza degli amministratori
Il D.Lgs. 47/2026 ha modificato la disciplina dell’art. 2390 c.c.: per svolgere attività concorrenziali non sono più sufficienti autorizzazioni generiche o clausole statutarie, ma occorre una delibera assembleare ad personam che dettagli specificamente l’attività consentita. Le autorizzazioni previgenti restano valide solo per le attività già avviate entro il 29 aprile 2026.
Di conseguenza, il divieto viene esteso espressamente anche all’assunzione del ruolo di dirigente con responsabilità strategiche. La riforma ha inoltre introdotto l’art. 2396-bis c.c. per il direttore generale, la cui deroga spetta all’organo competente alla nomina, mentre per le S.r.l. il contrasto alle attività concorrenziali rimane affidato alla disciplina del conflitto di interessi sui singoli atti (art. 2475-ter c.c.).
Opportuna una clausola antistallo anche per il CdA
Il Tribunale di Ancona (decr. 16 aprile 2025) ha escluso che lo stallo decisionale del Consiglio di Amministrazione sull’approvazione del progetto di bilancio integri direttamente la causa di scioglimento della società ex art. 2484 c. 1 n. 3 c.c., riferibile alla sola impossibilità di funzionamento dell’assemblea. La decisione evidenzia un dibattito tra chi ritiene lo stallo superabile dall’assemblea con la revoca degli amministratori e chi ne sostiene la rilevanza ai fini dello scioglimento.
Di conseguenza, come evidenziato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 126-2025/I), la ricostruzione dello stallo del CdA come potenziale causa di scioglimento rende opportuna la previsione statutaria di clausole antistallo anche per l’organo gestorio. Tale presidio si rivela essenziale soprattutto nelle società con due soci paritetici che siano anche componenti o espressione diretta dell’organo di amministrazione.