NEWSLETTER LEGAL – DICEMBRE 2025

Gratuità della carica di amministratore nelle holding familiari 

Il principio affermato 
Nelle holding familiari è frequente la nomina di amministratori appartenenti al nucleo familiare senza attribuzione di compensi, in quanto l’utilità dell’incarico deriva dalla gestione del patrimonio comune. L’Agenzia delle Entrate tende però a presumere l’onerosità dell’incarico in applicazione della presunzione del mandato oneroso (art. 1709 c.c.). La giurisprudenza di legittimità ha escluso tale automatismo, chiarendo che il rapporto dell’amministratore non è riconducibile al mandato, ma costituisce immedesimazione organica nella società (Cass. 285/2019; Cass. SS.UU. 1545/2017). 

Il contesto 
La posizione dell’amministrazione finanziaria ha generato numerosi contenziosi. Nelle holding di famiglia, dove la funzione gestoria è spesso rivolta alla tutela e valorizzazione di asset comuni, l’assenza di compenso rappresenta una scelta fisiologica. Da qui la rilevanza di chiarire la natura giuridica dell’incarico. 

La valutazione 
Per prevenire contestazioni, è opportuno formalizzare la gratuità mediante clausola statutaria o, in alternativa, attraverso la delibera di nomina. Tale accortezza consente di allineare la volontà sociale ai principi elaborati dalla Cassazione, riducendo il rischio di recuperi fiscali da parte dell’amministrazione. 

Rinuncia del socio unico ai finanziamenti e deducibilità della perdita 

Il caso pratico 
Una S.r.l. socio unico di un’altra S.r.l. rinuncia alla restituzione di un finanziamento infruttifero con finalità patrimoniali. La rinuncia determina la trasformazione del debito in un apporto di capitale e l’incremento del costo fiscale della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito. 

Il principio rilevante 
Nel caso di successiva liquidazione della partecipata con perdita, la deducibilità della minusvalenza dipende dall’applicabilità o meno della participation exemption (PEX). Se la partecipazione non possiede i requisiti dell’art. 87 TUIR, la perdita è deducibile; qualora invece ricorrano i presupposti PEX (commercialità, possesso continuativo di 12 mesi e iscrizione tra le immobilizzazioni), la minusvalenza è integralmente indeducibile. 

La valutazione 
Ai fini della commercialità, nelle società in liquidazione si guarda all’attività svolta nel periodo precedente l’avvio della procedura. La rinuncia al finanziamento incide sul costo fiscale della partecipazione e, quindi, sull’ammontare della perdita potenzialmente deducibile. È pertanto essenziale valutare ex ante l’impatto fiscale dell’operazione. 

Società di comodo: la disapplicazione può essere provata anche in giudizio 

Il principio affermato 
La presunzione di non operatività prevista per le società di comodo è relativa. Il contribuente può fornire in giudizio la prova delle condizioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento del reddito minimo presunto, senza necessità di avere previamente presentato interpello disapplicativo. Lo ha ribadito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna (Sent. 833/2/2025). 

Il caso concreto 
Una società immobiliare non aveva superato il test di operatività di cui all’art. 30 L. 724/1994. La contribuente ha dimostrato che il mancato reddito era dovuto alla difficoltà di locare un immobile cielo–terra di grandi dimensioni, e non a finalità elusive. 

La decisione 
La Corte ha annullato l’accertamento, confermando che il contribuente può far valere in sede contenziosa le circostanze giustificative. L’interpello non rappresenta un passaggio obbligato, ma una mera facoltà. È dunque garantito il diritto alla difesa sostanziale anche in assenza di preventiva istanza disapplicativa. 

Whistleblowing: il Garante approva le nuove Linee guida ANAC sui canali interni 

Il principio affermato 
Il Garante privacy ha reso parere favorevole sulle nuove Linee guida ANAC relative ai canali interni di segnalazione, confermando la centralità della tutela della riservatezza del segnalante e dell’equilibrio tra esigenze di accertamento e garanzie difensive del segnalato. 

Il contesto 
Le Linee guida, aggiornate in seguito alla consultazione pubblica 2024 e alle interlocuzioni tra ANAC e Garante, mirano a definire modelli tecnici e organizzativi adeguati alla gestione delle segnalazioni, con particolare attenzione ai rischi privacy e alla tracciabilità degli accessi. 

La valutazione 
Tra gli elementi principali richiamati dal Garante figurano: 

  • l’obbligo di effettuare una DPIA prima dell’attivazione dei canali; 
  • la tutela della riservatezza anche per segnalazioni non qualificabili come “rilevanti”; 
  • la cancellazione dei dati entro cinque anni dalla conclusione del procedimento, salvo conservazione degli atti necessari. 

Il Garante considera inadeguata la posta elettronica come canale di segnalazione in assenza di specifiche misure tecniche e ribadisce l’esigenza di garantire la totale non tracciabilità degli accessi ai canali interni. 

Cancellazione della società e crediti residui: la Cassazione ribadisce la sopravvivenza delle pretese 

Il principio affermato 
Con l’ordinanza n. 29086 del 4 novembre 2025, la Cassazione ha confermato che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese non estingue i crediti verso terzi, che si trasferiscono ai soci salvo rinuncia espressa o desumibile da comportamenti inequivoci comunicati al debitore. 

Il caso 
Una contribuente aveva impugnato un accertamento che aveva considerato estinto un debito verso una S.r.l. cancellata dal Registro delle imprese. La CTR aveva confermato la posizione dell’Agenzia, ritenendo che la cancellazione comportasse l’estinzione del credito. 

La decisione 
La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento (Cass. 19750/2025), ribadendo che la cancellazione non implica la rinuncia ai crediti e che la mancata indicazione nel bilancio di liquidazione non è sufficiente a presumere l’estinzione. È il debitore a dover provare circostanze che giustifichino la cessazione del rapporto obbligatorio. La decisione di merito è stata quindi censurata. 

 

PEC degli amministratori: il decreto sicurezza lavoro introduce un divieto discutibile 

Il principio affermato 

Il DL 159/2025, intervenendo sull’obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, stabilisce che la PEC dell’amministratore non possa coincidere con quella della società. Si tratta di una limitazione significativa rispetto alla prassi camerale che ammetteva tale utilizzo. 

Il contesto 
Il divieto recepisce l’interpretazione restrittiva del MIMIT, che si discosta dalla precedente prassi delle Camere di commercio, la quale consentiva agli amministratori di indicare la PEC societaria evitando costi e adempimenti aggiuntivi. La modifica si inserisce in un quadro normativo già considerato privo di reale utilità operativa. 

La valutazione 
La misura solleva perplessità sia sul piano pratico sia su quello sistematico: la pubblicazione della PEC personale equivale alla pubblicazione del domicilio fisico dell’amministratore, senza che in passato siano mai stati introdotti divieti analoghi. Nel contesto digitale, il divieto appare privo di ratio e potenzialmente critico anche sotto il profilo costituzionale. In sede di conversione del decreto vi è spazio per rivedere la norma e riallinearsi alla prassi camerale più efficiente. 

 

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