NEWSLETTER GLOBAL – DICEMBRE 2025

Distacco internazionale nell’ambito dell’Unione Europea – Obblighi di comunicazione

Nell’ambito dell’Unione Europea, per distacco di personale si intende il trasferimento (temporaneo) di un lavoratore presso una sede di lavoro situata in un altro Paese dell’Unione Europea, affinché il lavoratore presti in quel Paese la propria attività lavorativa, rimanendo però vincolato contrattualmente al datore di lavoro del Paese di origine.

Il concetto di “europeo” di distacco si differenzia – pur rimanendo molto simile – da quello domestico di “trasferta” ed entrambe le casistiche hanno molte similitudini.

Il distacco transnazionale in ambito europeo è disciplinato dalla Direttiva n. 96/71/UE (detta direttiva “madre”) e dalla Direttiva n. 2014/67/UE (detta direttiva “enforcement”), le quali stabiliscono che – nei casi di distacco – deve essere garantita la tutela minima per distaccati, consistente nell’assicurare a tali lavoratori le stesse condizioni di lavoro e di occupazione vigenti nello Stato “ospitante”, sebbene limitatamente ad alcune materie (i.e. limiti massimi di lavoro e minimi di riposo, ferie, minimi retributivi, salute e sicurezza, tutela della maternità e dei minori, parità di trattamento e non discriminazione.

 

Obblighi previsti dalla direttiva 2014/67/UE

L’art. 9 della direttiva 2014/67/UE ha stabilito che gli Stati membri dell’UE possono imporre solo obblighi amministrativi e solo le misure di controllo necessarie per assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva stessa, a condizione che essi siano giustificati e proporzionati in conformità del diritto dell’Unione.

In questo contesto, si pone certamente l’obbligo di comunicare alle autorità competenti del Paese ospitante, nella “[…] lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro ospitante, al più tardi all’inizio della prestazione del servizio, una semplice dichiarazione contenente le pertinenti informazioni necessarie atte a consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, tra cui:

  1. l’identità del prestatore di servizi;
  2. il numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili;
  • le persone di cui alle lettere e) ed f);
  1. la durata, la data di inizio e di fine distacco previste;
  2. l’indirizzo o gli indirizzi del luogo di lavoro; nonché
  3. la specificità dei servizi che giustifica il distacco”.

 

Obblighi di comunicazione – Paesi UE

Nell’ambito quindi degli obblighi amministrativi, rientra anche l’obbligo di conservare la documentazione rilevante in un luogo chiaramente individuato, di esibirla su richiesta delle autorità preposte e di nominare una persona per tenere i contatti con le autorità competenti nello Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati,

La comunicazione di distacco deve essere formalizzata solitamente entro le 24 ore precedenti l’inizio della data ufficiale di distacco, attraverso le procedure e le modalità proprie del Paese ospitante.

La mancata comunicazione del distacco è punita con sanzioni amministrative, in base alla legislazione di ciascun Paese.

Nel novembre del 2024, la Commissione Europea ha proposto l’adozione di un portale digitale unico per inoltrare le comunicazioni di distacco, con l’obiettivo di ridurre l’onere burocratico e aiuterà le aziende a rispettare l’obbligo di presentare una dichiarazione quando assegnano lavoratori in altri Stati membri, mantenendo al contempo l’elevata tutela dei diritti dei lavoratori già sancita dalla legislazione UE.

Il portale non è stato ancora implementato e tuttavia l’accesso allo stesso può avvenire su base volontaria degli Stati Membri.

 

Obblighi di comunicazione – Paesi extra-UE

In Italia, l’obbligo di comunicazione preventiva di distacco è esteso anche ai datori di lavoro distaccanti stabiliti in uno Stato terzo/extra UE, ovvero nei confronti di agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.

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