Le piattaforme online al centro dei nuovi obblighi doganali europei
L’Unione europea ha avviato una profonda revisione delle regole doganali per rispondere alla crescita dell’e-commerce e all’aumento delle importazioni provenienti da Paesi extra UE. La novità principale riguarda il ruolo delle piattaforme digitali, che dovrebbero diventare i soggetti responsabili delle operazioni di importazione. Sarà quindi loro compito versare i dazi doganali, verificare la conformità dei prodotti alle norme europee e garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa. In caso di irregolarità, le piattaforme potranno essere chiamate a rispondere direttamente e subire significative sanzioni economiche. La riforma introduce inoltre maggiori strumenti di controllo e tracciabilità delle spedizioni, con l’obiettivo di contrastare frodi e concorrenza sleale. Per consumatori e imprese si prospetta un sistema più trasparente e sicuro, mentre gli operatori del commercio elettronico dovranno adeguare procedure e processi alle nuove responsabilità.
Utili extracontabili: chiarite le regole per le società a ristretta base
Il Dlgs 148/2026 introduce una disciplina organica sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, recependo un orientamento consolidato della giurisprudenza. La norma stabilisce che la presunzione possa operare solo in presenza di elementi certi e precisi che dimostrino l’esistenza di ricavi non dichiarati o di costi inesistenti. Viene così limitato il ricorso a contestazioni che non generano effettive disponibilità finanziarie occulte, come i costi reali ma fiscalmente indeducibili. Un altro aspetto rilevante riguarda il trattamento fiscale degli utili presunti, che segue le regole previste per i dividendi e non quelle della trasparenza fiscale. La nuova disciplina si applica indipendentemente dalla natura dei soci, siano essi persone fisiche o società. Per imprese e professionisti si tratta di un intervento che aumenta la certezza normativa e definisce con maggiore precisione i casi in cui l’Amministrazione finanziaria può contestare la distribuzione occulta degli utili ai soci.
Nuove regole per la deduzione delle spese di vitto e alloggio dei professionisti
Nel 2026 entrano a regime le novità introdotte dal Dlgs 192/2024 sulla tassazione del lavoro autonomo, con particolare impatto sulle spese di vitto e alloggio. La normativa conferma la deducibilità di tali costi nella misura del 75%, entro il limite del 2% dei compensi percepiti, ma elimina la precedente eccezione che consentiva la deduzione integrale delle spese riaddebitate analiticamente al cliente. Parallelamente, i rimborsi analitici delle spese sostenute per l’incarico non concorrono più alla formazione del reddito del professionista. In caso di mancato rimborso da parte del committente, le spese restano deducibili secondo i limiti ordinari previsti dalla normativa. Le nuove regole richiedono un’attenzione particolare nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nella gestione documentale delle spese professionali. Resta inoltre fondamentale l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per beneficiare di alcune specifiche agevolazioni fiscali previste dalla disciplina vigente.
Vigilanza aziendale: approccio basato sui rischi per il collegio sindacale
Le modifiche introdotte dal Dlgs 47/2026 rafforzano il ruolo del collegio sindacale, estendendo espressamente l’attività di vigilanza anche al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi. In questo contesto, la pianificazione delle verifiche assume un’importanza strategica e deve essere costruita secondo un approccio “risk based”, calibrato sulle caratteristiche e sui rischi specifici dell’impresa. Non è quindi sufficiente programmare le riunioni periodiche previste dalla legge, ma occorre individuare le aree più esposte e definire controlli mirati, proporzionati e documentati. Tra gli ambiti da monitorare rientrano l’equilibrio finanziario, i rapporti con parti correlate, la gestione dei sistemi informatici e l’efficacia dei presidi di controllo interno. Il collegio sindacale è chiamato a verificare l’adeguatezza e il concreto funzionamento di tali assetti, senza sostituirsi agli amministratori nella gestione dei rischi.
Assemblee societarie: come cambia la partecipazione da remoto
Dal 1° ottobre 2026 sono terminate le deroghe introdotte durante l’emergenza Covid-19 per lo svolgimento delle assemblee societarie in modalità telematica. Le società devono quindi fare riferimento alle regole ordinarie previste dalla normativa vigente. Per le Srl resta possibile svolgere assemblee interamente da remoto anche in assenza di una specifica previsione statutaria, mentre per le Spa è generalmente necessaria una clausola che autorizzi espressamente l’utilizzo degli strumenti di telecomunicazione. In determinate situazioni, come nel caso di assemblee totalitarie, anche le Spa possono comunque riunirsi mediante collegamenti audio e video. La normativa chiarisce inoltre il ruolo del presidente e del segretario dell’assemblea e definisce le condizioni operative per la validità delle riunioni a distanza. Le società sono pertanto chiamate a verificare l’adeguatezza dei propri statuti e delle procedure interne, al fine di garantire una gestione conforme ed efficiente delle assemblee nell’attuale contesto digitale.
Operazioni inesistenti: più tutele per il contribuente negli accertamenti fiscali
Con due sentenze, la 895 e 896 dell’aprile 2026, la Cgt di II grado della Lombardia ha ribadito importanti principi in materia di contestazione delle operazioni oggettivamente inesistenti, rafforzando le garanzie a favore dei contribuenti. Secondo i giudici, l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a contestare presunte irregolarità dei fornitori, ma deve dimostrare con elementi concreti che il contribuente fosse consapevole della partecipazione a un eventuale meccanismo fraudolento. La presenza di contratti, pagamenti tracciabili, documentazione tecnica e collegamenti con l’attività aziendale rappresenta un elemento rilevante a sostegno dell’effettività delle operazioni. Particolare attenzione viene inoltre posta all’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento, che devono contenere riferimenti precisi e coerenti con i fatti contestati. Un atto carente sotto questo profilo può risultare illegittimo poiché impedisce al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Le decisioni confermano quindi la necessità, per l’Amministrazione, di fondare le contestazioni su prove puntuali e adeguatamente motivate, soprattutto nei casi di presunta frode fiscale.