Nuovo modello TFR3: cosa cambia e come gestire correttamente i nuovi adempimenti
In data 8 settembre 2026 è stato pubblicato il D.I. 4 settembre 2026, che rende ufficiale l’adozione del modello TFR3. Il modello deve essere consegnato ai lavoratori assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026, affinché possano comunicare le proprie scelte in materia di previdenza complementare e destinazione del TFR.
A decorrere, quindi, dal mese di settembre il modello TFR3 ufficiale sostituisce il modello provvisorio, che era stato reso disponibile in concomitanza con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2026, del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
Il nuovo modello TFR3 dev’essere consegnato (fatto salvo che sia già stato consegnato il modello TFR3 provvisorio il quale mantiene la sua validità) a tutti i lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.
Con tale modello si consente al lavoratore di esplicitare le scelte previste dalla nuova disciplina sulla destinazione del TFR e sulla previdenza complementare e si permette al datore di lavoro di assolvere agli obblighi a suo carico.
Per una gestione corretta fin dall’avvio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare una specifica informativa che illustri in modo chiaro:
- informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
- indicazione della forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica;
- indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
- informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.
Questo adempimento preventivo assume particolare rilievo: il nuovo modello TFR3 richiede infatti al datore di lavoro di sottoscrivere, per la prima volta, una dichiarazione che attesti la consegna dell’informativa, l’acquisizione del modello firmato dal lavoratore, la sua conservazione e il rilascio di una copia all’interessato.
Più nel dettaglio, il nuovo modello contiene, oltre all’attestazione dell’avvenuta informativa ricevuta, anche:
- l’indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore in relazione alla destinazione del proprio TFR;
- le dichiarazioni relative all’eventuale posizione previdenziale pregressa;
- le avvertenze relative agli effetti dell’adesione automatica alla previdenza complementare.
È opportuno, poi, ricordare che le sezioni da compilare differiscono a seconda che il lavoratore sia:
- di prima assunzione (ovvero non ha mai avuto un rapporto di lavoro subordinato);
- non di prima assunzione (ovvero era già stato assunto anche presso altro datore di lavoro).
Nel primo caso il lavoratore è libero di scegliere se mantenere il TFR maturando in azienda oppure indicare un Fondo di previdenza complementare.
Nel secondo caso il TFR potrà essere mantenuto in azienda solo se non vi sia stata un preesistente versamento, in tutto o in parte, del TFR alla previdenza complementare (o il lavoratore abbia perso i requisiti di adesione con riscatto della posizione).
Si ricorda che, nel caso in cui il lavoratore, entro 60 giorni dall’assunzione, non esprimesse alcuna scelta, egli aderirà automaticamente alla previdenza complementare con conferimento del TFR maturando.