NEWSLETTER PAYROLL DICEMBRE 2025

BONUS MAMME – ISTRUZIONI INPS

Con la circolare n. 139/2025 l’INPS offre le istruzioni relative al nuovo bonus mamme per l’anno 2025.

Detto bonus, previsto dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), era strutturato in forma di esonero contributivo parziale per le lavoratrici mamme aventi particolari requisiti. Con il D.l. n. 95/2025 il legislatore è intervenuto per modificare, per l’anno 2025, la struttura del bonus in esame, andando a prevedere nuove regole e rinviando le precedenti al 2026.

Requisiti di spettanza

L’impostazione del bonus mamme, per l’anno in corso, prevede la spettanza al verificarsi dei seguenti requisiti.

Soggettivi

− Essere lavoratrici madri con 2 figli, con erogazione fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;

− essere lavoratrici madri con 3 o più figli, con erogazione fino ai 18 anni del figlio più piccolo, ma con esclusione delle donne titolari di contratti a tempo indeterminato. Per quest’ultime, come vedremo, nel corrente anno sarà applicato il bonus nella sua struttura originaria.

In relazione alle posizioni soggettive per la spettanza del bonus, viene indicato che possono accedervi le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, con esclusione del lavoro domestico) e le autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le Casse professionali e la Gestione separata.

Viene specificato che il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025, o comunque si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025. In quest’ultimo caso il bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito.

Altra rilevante indicazione riguarda il fatto che il diritto all’erogazione del bonus sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.

Specifica situazione si rileva per le lavoratrici madri con 3 o più figli, titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; per tali situazioni soggettive il bonus non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dette lavoratrici, infatti, possono accedere, già nel 2025 e fino al 31 dicembre 2026, all’esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS per la quota posta a loro carico. I rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Requisito reddituale

Il bonus spetta alle lavoratrici il cui reddito da lavoro non superi 40.000 euro annui.

Importo del bonus

È prevista l’erogazione di un importo di 40 euro mensili, non soggetto a tassazione e non rilevante ai fini ISEE. Il bonus mamme verrà erogato direttamente dall’INPS, in un’unica soluzione a dicembre 2025, in base al numero di mensilità, nel corso dell’anno, in cui la lavoratrice può far valere la presenza dei requisiti soggettivi; il valore massimo potrà, quindi, essere pari a 480 euro.

Viene specificato che, per le restanti domande non liquidate a dicembre, l’erogazione avverrà entro il mese di febbraio 2026.

Domanda del bonus

Con il messaggio n. 3289/2025, l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande relative al bonus.

Viene indicato che il termine per presentare la domanda è prorogato al 9 dicembre 2025, cadendo il 7 dicembre di domenica ed essendo l’8 dicembre giorno festivo.

Viene evidenziata, sul piano operativo, un’ulteriore distinzione delle scadenze:

− al 9 dicembre 2025, come visto, per chi ha già maturato i requisiti;

− al 31 gennaio 2026, per chi invece matura i requisiti dopo il 9 dicembre, ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.

La domanda potrà essere inviata attraverso il servizio online, accedendo al sito INPS tramite le proprie credenziali, ovvero tramite patronato o Contact center. Dopo l’invio della domanda è possibile monitorare lo stato di lavorazione, consultare le ricevute e aggiornare le modalità di pagamento.

All’atto di presentazione della domanda dev’essere, altresì, indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto corrente dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

 

 

AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” PER RICHIESTA DI INCENTIVI

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, si è reso necessario aggiornare la modulistica INPS utilizzata dai soggetti aventi diritto per la concessione delle agevolazioni rientranti nel suddetto regime di aiuti.

In merito l’Istituto di previdenza ha emanato il messaggio n. 3339/2025, con il quale fornisce specifiche istruzioni.

In particolare, rilevato che per i moduli di domanda “de minimis” gestiti tramite il “Portale delle Agevolazioni” sono state già effettuate le modifiche previste per l’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata con i nuovi riferimenti comunitari e le nuove soglie di concedibilità dell’aiuto può essere utilizzata per le istanze per la concessione di agevolazioni per le quali non è previsto un modulo telematico a supporto (ad esempio l’incentivo per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari della NASpI).

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è reperibile sul portale www.inps.it, accedendo alla sezione “Moduli”, nella categoria “Aziende e Contributi”, digitando nel campo “Ricerca libera” il codice “SC105”.

Si ricorda che allo stato i massimali di aiuto concedibili nel triennio risultano così fissati:

– Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale): euro 300.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;

– Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG): euro 750.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;

– Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): euro 40.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 25 ottobre 2023;

– regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): euro 50.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 16 dicembre 2024.

Si precisa che, per gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di concedibilità di 100.000 euro previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 e trova applicazione il massimale generale di euro 300.000 di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.

Si evidenzia, altresì, che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” di settore concessi da uno Stato membro si computa con riferimento a un arco di 3 anni e si riferisce all’impresa unica.

Il triennio di riferimento per i Regolamenti n. 1408/2013 (settore agricolo), n. 2023/2831 (settore generale) e n. 2023/2832 (SIEG) è da intendersi come 3 anni solari da calcolare a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto. Il triennio di riferimento per il Regolamento n. 717/2014 (settore pesca e acquacoltura) è costituito dall’esercizio finanziario in corso e i 2 esercizi finanziari precedenti.

Per “impresa unica” deve intendersi l’insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle predette lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

 

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