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Trasferimento di impianto di energia rinnovabile: cessione di beni o cessione di azienda?

by Raffaele Caso | May 4, 2021 | Blog

Il trasferimento dell’impianto di energia rinnovabile è spesso oggetto di contenzioso tributario in quanto contratti di cessione di beni vengono riqualificati dall’Agenzia delle Entrate come cessioni di (rami di) azienda ai fini dell’imposizione indiretta.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2555 del codice civile: “L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

La differenza ai fini delle imposte indirette è la seguente.

In caso di cessione di beni immobili:

  1. il corrispettivo della cessione è esente Iva al ricorrere di determinate condizioni;
  2. l’imposta di registro è assolta in misura fissa (200 Euro);
  3. vengono assolte le imposte ipotecaria (3%) e catastale (1%), sul valore dell’immobile ceduto.

In caso di cessione di (ramo di) azienda:

  1. il corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell’Iva (articolo 2, comma 3, lettera b, Dpr n. 633/72);
  2. l’imposta di registro è di norma pari al 3% salvo che sussistano diverse aliquote per i singoli beni trasferiti, ovvero con l’aliquota più elevata se non sono stati pattuiti corrispettivi separati;
  3. le imposte ipotecaria e catastale sono assolte in misura fissa per un totale di 100 euro.

I giudici di merito sembrano orientati a qualificare il trasferimento di impianti da fonti rinnovabili cessione di beni.

Diverse sentenze di secondo grado concordano nell’affermare che la cessione di progetti autorizzati, diritti di proprietà intellettuale, nulla osta, permessi, domande e licenze, costituisce cessione di beni. Più nello specifico, a detta della citata giurisprudenza, la mancata inclusione di pannelli fotovoltaici e del diritto di superficie (che costituiscono asset inscindibilmente collegati tra loro per la produzione di un impianto fotovoltaico) comporta l’impossibilità della configurazione di cessione di azienda.

Questa giurisprudenza rappresenta un utile strumento di valutazione per verificare, di volta in volta, la corretta qualificazione del singolo trasferimento. In Italia si assiste sempre più frequentemente a trasferimenti parziali o della sola parte immobiliare (il fondo, i locali tecnici, le fondazioni, ecc.) o della sola parte mobiliare (i pannelli, gli inverter, ecc.).

Occorre quindi valutare caso per caso, ma la cessione di (ramo di) azienda non può escludersi a priori in caso di trasferimento dell’impianto unitamente all’insieme di contratti e autorizzazioni.

 

Valutazioni preventivi per evitare riqualificazioni

Durante lo studio dell’operazione è bene quindi valutare attentamente la natura del trasferimento per prevenire sia riprese da parte dell’Agenzia delle Entrate che ulteriori responsabilità dell’acquirente: si pensi, ad esempio, che in caso di cessione di azienda, l’acquirente è responsabile per i debiti anteriori al trasferimento che risultano dai libri contabili.

 

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