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TRANSFER PRICING: REMISSIONE “IN BONIS” E INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

by Verbena Caravella | Mar 15, 2022 | Blog

Le indicazioni della Circolare 15/E per la comunicazione tardiva 

Nel fornire chiarimenti in materia di documentazione idonea sui prezzi di trasferimento predisposta dal contribuente, finalizzata  a conseguire l’applicabilità della c.d. “penalty protection1, la Circolare 15/E del 26 settembre 2021 ha individuato i limiti formali e sostanziali per la comunicazione tardiva del possesso. 

Il paragrafo 9 specifica che, scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi tardiva (integrativa o sostitutiva) da effettuarsi entro novanta giorni decorso il termine ordinario,  è consentito al contribuente comunicare il possesso della documentazione attraverso l’istituto della remissione in bonis, con pagamento di una sanzione in misura fissa pari ad Euro 2502. 

Profili operativi: limiti sostanziali e formali per la remissione in bonis 

La comunicazione del possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento, predisposta in conformità ai requisiti stabiliti dal Provvedimento del 23 novembre 2020, potrà essere effettuata tardivamente a condizione che:  

  1. Non siano state iniziate da parte dell’Amministrazione Finanziaria attività amministrative di accertamento; 
  2. Il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea apponendo firma elettronica del legale rappresentante e marca temporale entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi; 
  3. La comunicazione sia effettuata attraverso una dichiarazione integrativa da presentarsi entro il termine della dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta successivo a quello a cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento3. 

Quanto al primo limite, la Circolare chiarisce che la remissione in bonis non è preclusa dallo scambio di informazioni e comunicazioni con l’Amministrazione Finanziaria intercorse a seguito dell’adesione da parte del contribuente al regime di adempimento collaborativo4 

Se da un punto di vista sostanziale si registra una apertura dell’Amministrazione Finanziaria, in applicazione del principio di leale collaborazione fisco-contribuente, sotto l’aspetto formale la possibilità di comunicare tardivamente il possesso della documentazione transfer pricing risulta sensibilmente circoscritto, in quanto condizionato alla predisposizione della documentazione con apposizione della firma e della marcatura temporale entro la deadline dei novanta giorni.  

 

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Modifiche ed integrazioni documentali: idoneità documentale quale “conditio sine qua non 

La “soglia di sbarramento” rappresentata dalla presentazione della documentazione idonea entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, opera inoltre come condizione per la successiva “riapertura” del set documentale.  

In tal senso, la Circolare ammette modifiche ed integrazioni del Masterfile e della Documentazione Nazionale per “correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza”: la documentazione così come modificata o integrata dovrà essere nuovamente firmata dal legale rappresentante con apposizione di marca temporale entro la data della dichiarazione integrativa da presentarsi per comunicarne il possesso.  

Il testo della Circolare fa riferimento esclusivamente alle ipotesi di integrativa “a sfavore”, ossia i casi in cui il contribuente intenda rettificare le informazioni relative ai prezzi di trasferimento che abbiano determinato un minore imponibile, un minore debito di imposta o un maggior credito.  

Sarebbe, dunque, preclusa al contribuente la facoltà di rettificare all’interno del Masterfile o della Documentazione Nazionale, informazioni ulteriori e diverse, che seppur non direttamente riferite alla determinazione della base imponibile, potrebbero risultare determinanti ai fini di una corretta analisi da parte degli organi di controllo. 

Prospettive di apertura all’integrativa “a favore” 

Il paragrafo 7 della Circolare specifica che la documentazione deve essere considerata idonea “a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria”. 

In questo senso, potrebbe auspicarsi un’apertura da parte dell’Amministrazione finanziaria a ritenere ammissibili integrazioni documentali relative a dati e informazioni non disponibili al momento della stesura del Masterfile e della Documentazione Nazionale, e utilizzabili ai fini di una più accurata analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento applicati.  

In particolare, stante la ratio sottesa al citato paragrafo 7, dovrebbe essere consentito al contribuente di integrare o modificare le informazioni aventi ad oggetto le analisi economiche svolte (i.e., benchmark analysis) o la selezione degli indicatori di profitto utilizzati per effettuare il test di libera concorrenza, al fine di fornire un quadro di raffronto più accurato e attendibile, anche in funzione di considerazioni che potrebbero essere emerse in un momento successivo alla predisposizione dei documenti originali. A titolo esemplificativo, con riferimento alle condizioni avverse sperimentate da diversi settori industriali nel corso del 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, i dati finanziari utilizzati per il calcolo della marginalità dei comparabili indipendenti potrebbero richiedere degli aggiustamenti finalizzati a considerare l’impatto negativo subito in corso d’anno e non ancora riscontrabile nelle analisi condotte sul triennio precedente. 

 

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