Sai cosa si intende per “operazioni marginali” ai fini del transfer pricing?
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 23 Novembre 2020 prevede che nella predisposizione della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento e, in particolare, nell’ambito del Capitolo 2 della Documentazione Nazionale (i.e., “Country File”), il contribuente debba procedere alla descrizione delle operazioni “non marginali”, predisponendo in merito a ciascuna operazione una dettagliata analisi finalizzata ad individuare: ammontare dei pagamenti effettuati/ricevuti, natura, controparti, operazioni comparabili indipendenti, funzioni-rischi-assets impiegati dalle entità coinvolte, variazioni di comparabilità rispetto ai precedenti periodi di imposta, metodo applicato per la determinazione dei prezzi di trasferimento e risultati raggiunti.
La definizione delle operazioni “non marginali” è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nella bozza di Circolare pubblicata il 20 settembre 2021, in cui si stabiliva che per operazioni non marginali dovessero intendersi tutte le operazioni (attive o passive) di ammontare superiore al 5% del totale dei componenti (positivi o negativi nel caso, rispettivamente, di operazioni attive o passive) indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato “Prezzi di trasferimento”. Conseguentemente, le operazioni al di sotto di tale soglia si qualificano come “operazioni marginali”; in relazione alle stesse il contribuente ha la facoltà di non predisporre specifica analisi, potendo limitarsi alla mera descrizione delle operazioni non marginali.
I chiarimenti forniti dalla Circolare 15/E 2021
In data 26 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva della Circolare 15/E del 2021, che fornisce delle precisazioni rispetto a quanto contenuto nella precedente bozza dello scorso 20 settembre.
Con riferimento alla soglia di materialità delle operazioni infragruppo, la Circolare, mantenendo invariata la percentuale del 5%, ha rettificato il criterio di calcolo, stabilendo che l’importo della singola operazione, ai fini della verifica del superamento della soglia, dovrà essere ponderato sul totale in valore assoluto dei componenti positivi e negativi di reddito indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato “Prezzi di trasferimento”.
In termini operativi tale novità ha un notevole impatto, in quanto il criterio precedentemente individuato, che distingueva tra poste attive e poste passive calcolando la relativa incidenza rispettivamente sul totale dei costi e sul totale dei ricavi infragruppo, avrebbe potuto condurre ad esiti fuorvianti nell’individuazione delle operazioni “non materiali”. Ad esempio, nel caso di imprese con un elevato volume di ricavi infragruppo e un ridotto importo di costi, il contribuente sarebbe stato costretto ad analizzare anche operazioni relative a riaddebiti di limitato ammontare rispetto al totale complessivo delle poste intercompany.
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L’esclusione delle operazioni marginali tra le “omissioni parziali”
La Circolare 15/E, confermando quanto già previsto in sede di bozza, sancisce che eventuali “omissioni o inesattezze parziali” non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo, non pregiudicano l’applicazione della esimente sanzionatoria (i.e., penalty protection).
Tuttavia, diversamente dalla bozza dello scorso 20 settembre, la versione definitiva della Circolare esclude le operazioni marginali dall’ambito di applicazione della disposizione relativa alle omissioni parziali, stabilendo che “l’eventuale rettifica di operazioni marginali non beneficia di esimente sanzionatoria, ancorché tale circostanza di per sé non è atta ad inficiare l’eventuale giudizio di idoneità formulato dagli organi di controllo in relazione alla documentazione nel suo complesso”.
Considerazioni conclusive
Nonostante la versione definitiva della Circolare 15/E abbia manifestato una apertura sotto il profilo della scelta del metodo di calcolo della soglia di materialità delle operazioni infragruppo da sottoporre a specifica analisi documentale, emerge, d’altra parte, una netta chiusura per quanto attiene al profilo sanzionatorio derivante dal rischio per il contribuente di dover corrispondere sanzioni in caso di rettifiche sui prezzi di trasferimento aventi ad oggetto le operazioni non marginali.