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Tirocini extracurriculari: novità con la Legge di Bilancio

by Elisa Paniccia | Feb 3, 2022 | Blog

Tirocini extracurriculari

La legge di Bilancio 2022, partendo dalla definizione di tirocinio curriculare, prevede un riassetto della disciplina sul tirocinio extra-curriculare per contrastare gli abusi.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 01/01/2022, il Governo e le regioni dovranno infatti concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida.

 

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Partendo dal presupposto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, il legislatore dispone i princìpi sui quali si dovranno fondare le linee guida alla base dell’accordo Stato-Regioni:

  1. il tirocinio dovrà essere circoscritto ai soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  2. dovrà essere fissato un limite di durata massima, comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe;
  3. dovrà essere fissato un limite numerico di tirocini attivabili, in relazione alle dimensioni dell’impresa ospitante;
  4. dovrà essere riconosciuta una congrua indennità di partecipazione e cioè un valore erogato a fronte di una partecipazione minima del tirocinante alla formazione prevista nel piano formativo individuale;
  5. dovranno essere definiti i livelli essenziali di formazione e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  6. dovranno essere definite forme e modalità di contingentamento, al fine di vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio, così come succede per il contratto di apprendistato professionalizzante;
  7. dovranno essere previste azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto del tirocinio, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Sul piano sanzionatorio, se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di legge, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Infine, nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante sarà tenuto a rispettare integralmente le disposizioni previste in materia di salute e sicurezza.

 

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