Il debutto della Super-Ace nel modello redditi SC 2022

da Mariangela Pia Scarano | Mar 24, 2022 | Blog

Premessa

Per mitigare gli effetti economici post Covid-19 sulle imprese, il decreto Legge n. 73/2021 è intervenuto incrementando notevolmente l’agevolazione Aiuto alla Crescita Economica (di seguito “Super-Ace”) prevedendo che gli incrementi rilevati nell’anno 2021 possano beneficiare di un rendimento nozionale del 15,00%, in luogo dell’1,30%.

La nuova versione potenziata incentiva le imprese a finanziare il business mediante l’utilizzo di capitale proprio rispetto al ricorso al capitale di debito e prevede un meccanismo di recapture dell’agevolazione teso a scoraggiare l’immissione solo temporanea di denaro nel capitale delle società.

Inoltre, viene prevista la possibilità di trasformare la deduzione Super-Ace in credito di imposta consentendo alle imprese di beneficiare dell’agevolazione senza necessariamente attendere la dichiarazione dei redditi.

Super-Ace: ambito applicativo e novità

Il modello redditi SC 2022, relativo al periodo d’imposta 2021 recepisce all’interno del nuovo rigo RS 112A i nuovi meccanismi di calcolo della Super-Ace. L’agevolazione maggiorata spetta solo con riferimento agli incrementi di capitale proprio registrati nel periodo 2021 ed è pari alla differenza tra:

  • la base ACE calcolata al 31.12.2021;
  • la base ACE calcolata al 31.12.2020.

Pertanto, è determinata, assumendo gli incrementi di capitale proprio rilevati nel 2021. In particolare, gli incrementi ai fini dell’agevolazione in parola sono rappresentati da:

  • conferimenti in denaro dei soci;
  • rinunce dei soci ai crediti;
  • utili accantonati a riserve disponibili.

 

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Super-Ace: ambito applicativo e novità

Il modello redditi SC 2022, relativo al periodo d’imposta 2021 recepisce all’interno del nuovo rigo RS 112A i nuovi meccanismi di calcolo della Super-Ace. L’agevolazione maggiorata spetta solo con riferimento agli incrementi di capitale proprio registrati nel periodo 2021 ed è pari alla differenza tra:

  • la base ACE calcolata al 31.12.2021;
  • la base ACE calcolata al 31.12.2020.

Pertanto, è determinata, assumendo gli incrementi di capitale proprio rilevati nel 2021. In particolare, gli incrementi ai fini dell’agevolazione in parola sono rappresentati da:

  • conferimenti in denaro dei soci;
  • rinunce dei soci ai crediti;
  • utili accantonati a riserve disponibili.

Le novità più significative relative al calcolo della Super-Ace sono le seguenti:

  • gli incrementi per versamenti in denaro effettuati nel 2021 rilevano per l’intero importo senza dover effettuare il ragguaglio pro-rata temporis a partire dalla data di effettivo versamento, come previsto per l’Ace ordinaria;
  • la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro senza considerare il limite del patrimonio netto risultante dal bilancio con un rendimento nozionale del 15,00%. Qualora l’ammontare massimo venisse superato, l’eccedenza viene considerata secondo le regole di determinazione dell’Ace ordinaria con aliquota dell’1,30%.

L’agevolazione può essere fruita dall’impresa alternativamente quale deduzione dal reddito imponibile o come credito d’imposta. La quantificazione del beneficio non varia a seconda dell’opzione scelta, ma nel caso di opzione per il credito d’imposta la fruizione dell’agevolazione può avvenire in via anticipata. In quest’ultimo caso, l’impresa dovrà comunicare tale scelta all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello telematico da inviare entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi.

Considerando la portata vantaggiosa dell’immissione di risorse economiche nel capitale delle società, il legislatore ha previsto un meccanismo di recupero dell’agevolazione volto a scoraggiare situazioni di abuso: in caso di riduzioni del patrimonio netto per cause diverse dalla copertura perdite (come la distribuzione di riserve ai soci) verificatesi nei due periodi d’imposta successivi al 2021, l’impresa dovrà restituire l’agevolazione fruita in precedenza operando una variazione in aumento in dichiarazione pari alla deduzione non più spettante o restituire il credito d’imposta qualora si sia optato per la trasformazione della Super-Ace.

 

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