Deducibilità spese di rappresentanza
Cambiano le condizioni per la deducibilità delle spese di rappresentanza e delle spese per omaggi dal 2025. Infatti, l’art. 1 commi 81-83 del disegno di legge di bilancio 2025 interviene in materia di tracciabilità delle suddette spese prevedendo ulteriori requisiti per portare in deduzione le stesse dal reddito , sia ai fini delle imposte dirette che dell’IRAP. Riguardo alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo rimane consentito il pagamento in contanti delle spese di rappresentanza, compresi gli omaggi, in quanto è stato modificato soltanto l’art. 108 comma 2 del TUIR e non anche l’art. 54 dello stesso TUIR.
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Definizioni
Si coglie l’occasione per rammentare che sono considerate spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:
- a titolo gratuito;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di .
Mentre sono considerate spese per omaggi quei beni ceduti da un soggetto senza la richiesta del relativo prezzo o di alcuna contropartita.
Assume particolare rilevanza il differente trattamento tra titolari di reddito d’impresa e titolari di reddito da lavoro autonomo.
Titolari di reddito d’impresa
Gli omaggi destinati ai clienti rientrano, in linea generale, nella fattispecie delle spese di rappresentanza prevista dall’art. 108 co. 2 del TUIR
Le spese relative a beni distribuiti gratuitamente:
- sono deducibili integralmente, se i beni hanno valore unitario non superiore a 50 euro;
ove i beni abbiano valore unitario superiore al predetto limite, si configurano come spese di rappresentanza e sono deducibili nell’esercizio di competenza fino al limite massimo fissato dall’art. 108 co. 2 del TUIR.
Titolari di reddito da lavoro autonomo
Il costo sostenuto per gli omaggi alla clientela è deducibile come spese di rappresentazione nel limite dell’1% dei compensi percepiti. Per cui le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili ma concorrono a formare il platfond dell’1%.
Tracciabilità obbligatoria dal 2025
Dal 2025 le spese di rappresentanza e per omaggi saranno deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (i.e. carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancati e circolari).
Pertanto i requisiti da considerare per portare in deduzione i suddetti oneri saranno:
- la tracciabilità del pagamento;
- i limiti quantitativi già esistenti previsti dall’art. 108 comma 2 del TUIR.
La regola della tracciabilità dei pagamenti dovrà essere applicata anche alle spese di vitto e alloggio nonché ai rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92, come i taxi e gli NCC.
In tal caso la regola sarà valida per i titolari di reddito da lavoro autonomo per cui sarà prevista la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, solo se le medesime sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati. Restano fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall’art. 54 commi 5 e 6 del TUIR
Per i titolari di reddito d’impresa la stessa stretta si applicherà per la deducibilità delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. Anche in questo caso, le spese sarebbero deducibili con le limitazioni già in vigore e previste dall’art. 95 commi 1, 2 e 3 del TIUR.
Alla luce di quanto sopra le spese interessate dalla modifica sono:
- Le spese di rappresentanza
- Le spese per omaggi
- Le spese di vitto e alloggio
- Le spese per viaggio e trasporto
Gli articoli interessati dalla modifica sono
- l’art. 51 del TUIR per quanto riguarda le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto per trasferte e missioni di lavoratori dipendenti;
- l’art. 54 del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo relativamente alle spese per prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, di viaggio e trasporto nonché di rimborsi analitici relative alle medesime spese;
- l’art. 95 del TUIR in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro per quanto riguarda le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per trasferte dei dipendenti e dei lavoratori autonomi;
- l’art.108 del TUIR in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza.
Conclusioni
Il nuovo dettato normativo sarà di grande impatto per datori di lavoro e lavoratori autonomi in quanto dovranno ripensare i modelli organizzativi delle trasferte e dei viaggi di lavoro al fine direndere tracciabili, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tutte le suddette spese per dedurle dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.