Smart Working semplificato
Fino al 31 marzo 2022 vi è:
- la possibilità, per i datori di lavoro, di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali con il lavoratore;
- l’obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Smart Working: il protocollo
Il 7 dicembre 2021, il Governo e le parti sociali hanno definito un protocollo non vincolante, integrativo alle disposizioni di legge, che traccia le linee guida in materia di Smart Working. Di seguito il focus su taluni punti del protocollo.
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Accordo individuale
L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.
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Orario di lavoro
Ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, nei periodi di Smart Working si definisce la possibilità di articolare la giornata di lavoro agile in fasce orarie. Infatti, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal datore di lavoro.
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Lavoro straordinario
Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
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Diritto alla disconnessione
Il datore di lavoro dovrà adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire il diritto alla disconnessione. Sul punto, si specifica che la giornata lavorativa agile “si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati”, alla tutela del diritto anzidetto è demandato il co. 2 dell’art. 9, il quale dispone che la prestazione agile può essere strutturata in fasce orarie, “individuando, in ogni caso […] la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la fascia di disconnessione”.
Luoghi smart
Il protocollo evidenzia come la contrattazione collettiva possa individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.
Welfare e inclusività
A fronte dei cambiamenti che l’estensione del lavoro agile può determinare nelle dinamiche personali di ciascun dipendente, siè ribadito l’impegno a sviluppare nell’ambito degli strumenti di welfare aziendale e di bilateralità, un più ampio e concreto supporto anche in ambito di genitorialità, inclusione e conciliazione vita-lavoro, anche mediante misure di carattere economico e/o strumenti di welfare che supportino l’attività di lavoro in modalità agile da parte del lavoratore.