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Scenario attuale del mancato versamento dei contributi trattenuti al lavoratore

by Vincenzo Paci | Nov 16, 2022 | Blog

Il mancato versamento all’Inps, da parte del datore di lavoro, delle trattenute contributive effettuate sulle retribuzioni del lavoratore, può costituire illecito penale allorquando le retribuzioni siano state effettivamente corrisposte. 

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Sul punto, è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui si presume l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni sulla base dell’effettuazione della trasmissione telematica dei modelli UniEmens gravando, quindi, sul datore di lavoro l’onere di dimostrare “in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce contributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso delle somme”.

 

  • Quadro normativo

 L’articolo 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016 , titolato “Disposizioni in materia di depenalizzazione” disciplina il trattamento sanzionatorio applicabile al datore di lavoro per l’omesso versamento delle ritenute per importi superiori ad € 10.000, punendolo con la reclusione fino a 3 anni e con una multa fino a 1.032 euro, ma depenalizzando, appunto, il mancato versamento di importi fino a € 10.000 annui, convertendo tale condotta da illecito penale a illecito amministrativo e introducendo la sola irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di importo variabile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro, eliminando, quindi, la pena della reclusione del datore di lavoro.

  • Determinazione della soglia dei 10.000 euro 

 Relativamente alla modalità di determinazione della soglia dei 10.000 euro annui, che, di fatto, costituisce il discrimine nell’identificazione dell’illecito amministrativo in luogo dell’illecito penale, l’Inps, nella circolare n. 121/2016, considera legittimo utilizzare l’anno civile (1° gennaio-31 dicembre), specificando, però, che i versamenti da considerare sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità esaminata (da versare entro il 16 gennaio), fino a quelli relativi al mese di novembre della medesima annualità (da versare entro il 16 dicembre).

  • Fasi del procedimento di contestazione 

 Con la circolare n. 121/2016, l’INPS dettaglia le fasi del procedimento di contestazione dell’omesso versamento, che, relativamente agli importi fino a 10.000 euro, si considera avviato al momento dell’avvenuta notifica dell’accertamento della violazione.

Dalla data di notifica il datore di lavoro potrà, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi o fare richiesta di audizione; dalla medesima data avrà 3 mesi di tempo per il pagamento degli importi omessi. Nel caso non si provveda al pagamento entro 3 mesi, troverà applicazione la sanzione amministrativa prevista, di importo variabile compreso tra un minimo di 10.000 euro e un massimo di 50.000 euro.

Qualora il pagamento della stessa avvenga entro 60 giorni, si potrà accedere alla riduzione ai sensi dell’articolo 16, L. 689/1981, ovvero il più favorevole tra il doppio del minimo e il terzo del massimo, che, tradotto, significa scegliere tra 20.000 euro (doppio del minimo, ovvero di 10.000 euro) e 16.666,67, (1/3 del massimo, cioè di 50.000 euro); si tratta, pertanto, di scelta obbligata sulla somma più bassa, cioè 16.666,67 euro. Nell’anno corrente l’Istituto è intervenuto dapprima con la circolare n. 32/2022, in cui, oltre a riepilogare, come di consueto, riferimenti normativi e orientamento dell’ente, ha chiarito che, in caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta entro i 60 giorni successivi ai 3 mesi dalla notifica dell’accertamento della violazione, lo stesso avrebbe proceduto alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione in misura intera, da sanare entro 30 giorni (60 giorni in caso di residenza estera dell’obbligato), per un importo compreso tra 17.000 euro (non più 16.666,67) e 50.000 euro, per la cui determinazione si sarebbe tenuto conto sia dell’ammontare delle ritenute omesse che dell’eventuale reiterazione della violazione.

Successivamente, il 27 settembre 2022, l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 3516/2022, relativamente alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 (6 febbraio 2016), interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l’articolo 9, comma 5, D.Lgs. 8/2016, ha introdotto la possibilità del pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, proprio in ragione del fatto che la depenalizzazione è intervenuta nell’ambito di un procedimento penale già in precedenza pendente.

Per gli atti non ancora notificati, l’Inps notificherà gli estremi della violazione agli interessati, prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, indicando la possibilità di sanare entro 60 giorni dalla notifica, versando, in alternativa all’applicazione del terzo della sanzione massima, ovvero 16.666,67 euro, un importo pari, alla metà della sanzione irrogabile, stavolta ricalcolata applicando formule e coefficienti indicati da INPS.

L’importo ottenuto, qualora inferiore al minimo edittale di 10.000 euro, dovrà comunque essere adeguato a tale cifra, mentre, se superiore a 10.000 euro, si terrà conto di tale somma superiore.

Per quanto riguarda le violazioni decorrenti dal 6 febbraio 2016 in avanti, le sanzioni saranno ricalcolate secondo quanto disposto dalla precedente tabella riportata in allegato al messaggio INPS 3516/2022 , ma non potrà essere applicata la predetta riduzione della metà dell’importo; inoltre, il relativo pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Le novità dettate da INPS e dal Ministero, hanno portato senza dubbio una riduzione degli importi dovuti, però, in caso di una violazione ad esempio pari ad € 600,00 , la sanzione sarà pari a oltre 8 volte l’importo dell’omesso versamento.

Non ci resta, quindi che attendere gli interventi legislativi o le ulteriori indicazioni da parte della Corte Costituzionale.

 

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