La “nuova” rivalutazione ex art. 110 del “DL Agosto”
Tra le recenti disposizioni agevolative, la nuova formulazione della disciplina prevista per la rivalutazione di beni e partecipazioni d’impresa ha destato molto interesse tra gli operatori economici e gli addetti ai lavori.
Lo strumento in questione mantiene la sua indubbia efficacia come mezzo per la capitalizzazione delle aziende partendo dagli asset aziendali già a disposizione.
Nella nuova formulazione tracciata dal “Decreto Agosto” (Art. 110, DL n. 104/2020) presenta importanti novità peculiari quali:
- possibilità di rivalutare distintamente i singoli asset dell’attivo aziendale (c.d. “cherry picking”);
- facoltà di procedere con la rivalutazione solo ai fini civilistici, così da non dover versare alcun’imposta sostitutiva;
- l’aliquota per il riconoscimento anche fiscale della rivalutazione è molto bassa, pari al 3% del valore rivalutato (per l’affrancamento del saldo di rivalutazione l’aliquota è stabilita in misura pari al 10%).
Le finalità dello strumento e i suoi profili di “convenienza”
Dal punto di vista tecnico, la rivalutazione consente, quindi, di riallineare i valori di bilancio al valore effettivo degli asset sottostanti portando al generale miglioramento degli indici di solidità patrimoniale dell’azienda e “irrobustendo” lo stato patrimoniale anche in vista di eventuali perdite future.
La rivalutazione ha efficacia ai fini contabili e civilistici già a partire dal bilancio 2020.
Dato l’importo esiguo delle aliquote relative all’imposta sostitutiva, la rivalutazione assume anche appeal dal punto di vista fiscale. Si consideri, ad esempio, la deducibilità ai fini IRES e IRAP delle maggiori quote d’ammortamento che emergeranno negli esercizi riconosciuta a partire dall’esercizio 2021.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è rateizzabile in tre quote annuali. Il versamento della prima quota o dell’intero importo deve avvenire entro la scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio durante il quale è avvenuta la rivalutazione (tipicamente per i soggetti “solari”, la prima scadenza sarà il 30 giugno 2021).
Cosa fare per valutare la fattibilità della rivalutazione di un asset aziendale?
Per il calcolo di convenienza è consigliabile effettuare una prima ricognizione di tutti gli asset aziendali riportati nell’attivo del bilancio 2019 (base di riferimento per l’applicazione della rivalutazione) alla ricerca di cespiti il cui valore di libro possa risultare significativamente inferiore al valore effettivo attuale.
Si suggerisce di procedere anche all’analisi dei beni immateriali non iscritti a bilancio. Sta emergendo, infatti, un orientamento che prevede un’interpretazione estensiva della normativa di riferimento.
Secondo tale orientamento sarebbe possibile rivalutare anche attività immateriali non riportate nello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2019. Caso tipico: marchio registrato storicamente utilizzato dall’azienda, ma non rilevato nell’attivo patrimoniale nell’esercizio di sostenimento dei costi di sviluppo e registrazione. Sul punto non mancano, però, sentenze di segno opposto.
Vista la notevole ampiezza del bacino di riferimento per i beni astrattamente rivalutabili diviene fondamentale procedere con un assessment il più ampio possibile. Infatti, se da una parte è fondamentale l’analisi giuridica e fiscale dell’intero patrimonio aziendale, non si può ignorare anche l’importanza dell’esperienza e conoscenza diretta del business aziendale, soprattutto nel caso delle attività fortemente calate nella c.d. “digital economy” o comunque a forte propensione innovativa.
La migliore dottrina suggerisce di provvedere alla redazione di una perizia giurata di stima ad hoc a sostegno dell’effettività del valore del bene rivalutato. La perizia, redatta da un esperto indipendente, ha la funzione di garanzia rispetto ai terzi fruitori del bilancio, ma rappresenta in prima battuta un fondamentale strumento di tutela per amministratori e organi sociali di controllo.
Alcune precisazioni finali
I profili temporali relativi alle società con esercizio sociale “non solare” (cosiddetti esercizi a cavallo d’anno) devono essere analizzati caso per caso stante le peculiarità normative previste per tali .
La rivalutazione presentata nell’articolo non è applicabile alle società che adottano i principi contabili internazionali.