Passate alcune settimane dal precedente articolo, è il momento di tornare nuovamente sul tema della rivalutazione 2020 per i beni d’impresa e le partecipazioni di controllo e collegamento.
La recente pubblicazione del documento d’interpretazione n. 7 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni” da parte dell’OIC (“Organismo Italiano di Contabilità”) ha fornito, infatti, importanti chiarimenti rispetto agli aspetti applicativi del disposto normativo in commento.
In questa sede vorremmo concentrare l’attenzione sulla possibilità di procedere con la rivalutazione di attività non iscritte nell’attivo patrimoniale. Si è trattato, infatti, di uno dei nodi più discussi dagli addetti ai lavori, data la frequenza e l’importanza della fattispecie per numerose imprese.
A livello pratico, larga parte dei casi concreti relativi a tale fattispecie riguardano due classi di attività:
- le attività immateriali che non sono state mai iscritte nello stato patrimoniale;
- i cespiti e i beni immateriali che hanno già concluso il processo contabile d’ammortamento e risultano pertanto iscritte nell’attivo patrimoniale con valore nullo.
Per entrambe le categorie sopra rappresentate, il documento dell’OIC ha fornito un’apertura definitiva ad un’interpretazione estensiva del disposto normativo secondo i profili che di seguito descriviamo nel dettaglio.
La rivalutazione degli “intangibili” mai rilevati nell’attivo patrimoniale
Un esempio tipico: un’impresa ha sviluppato internamente un marchio e ha provveduto a “spesare” direttamente a Conto Economico tutti i costi di registrazione e i relativi costi accessori. Le stesse considerazioni si applicano potenzialmente a costi afferenti ad altre tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelati (e.g. licenze, brevetti, ecc. ).
Sul punto, la presa di posizione dell’OIC è piuttosto tranchant. Infatti, al paragrafo 5 del documento in commento si legge: “Possono inoltre essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico.“
Un’interpretazione restrittiva della norma, riporta l’OIC nelle motivazioni tecniche, porterebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento basata esclusivamente sull’applicazione in passato di un differente modello di rappresentazione contabile per la medesima circostanza fattuale.
Ricordiamo, però, che resta ferma l’esclusione dal novero delle attività rivalutabili di attività immateriali che non costituiscono diritti giuridicamente tutelati (ossia costi pluriennali capitalizzati, avviamento, marchi e brevetti scaduti ecc.).
Dal punto di vista fiscale, le posizioni dell’OIC sembrano essere state accolte anche dall’Agenzia delle Entrate, la quale, nell’ambito di una recente risposta ad un interpello (Interpello Agenzia Entrate 8.4.2021 n. 956-343/2021), conferma la possibilità di conferire rilevanza anche fiscale alla rivalutazione dei beni immateriali in commento (fatta salva, ovviamente, la corretta esecuzione delle procedure previste per il riconoscimento fiscale della rivalutazione descritte nel nostro precedente articolo). L’interpretazione positiva è basata, ancora una volta, sulla stretta correlazione tra il dato contabile di bilancio e le risultanze con possibile rilevanza fiscale.
I cespiti e i beni immateriali completamente ammortizzati nella rivalutazione del 2020
Anche rispetto a tale fattispecie, l’interpretazione alla disciplina sulla rivalutazione 2020 recata dall’OIC è certamente estensiva: ” […] Possono quindi essere oggetto di rivalutazione i beni che soddisfano la definizione di immobilizzazioni materiali ai sensi dell’OIC 16 e di beni immateriali ai sensi dell’OIC 24 anche se completamente ammortizzati.”
In questo senso, il discrimine deve essere ricercato nell’appartenenza dell’attività al patrimonio aziendale e all’effettiva e riscontrabile stima del valore residuo dell’attività che sarà oggetto di rivalutazione.