Premessa
È stata pubblicata la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 07/09/2021, in riferimento alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE, a seguito e per effetto di operazioni di aggregazione aziendale.
L’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio
L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2021, consente la trasformazione in credito d’imposta di determinate attività per imposte anticipate, in caso di operazioni di aggregazione aziendale (fusione, scissione o conferimento d’azienda) tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall’organo amministrativo delle partecipanti (o dal conferente) entro il 31 dicembre 2021.
L’agevolazione ha la ratio di incentivare le aggregazioni aziendali per ridurre il differenziale di competitività tra piccole e grandi imprese, molto accentuato in Italia rispetto all’estero.
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Il chiarimento dell’Agenzia
Secondo la lettura dell’Agenzia, la disciplina può essere applicata anche nelle ipotesi in cui le operazioni di aggregazione coinvolgono più di due soggetti, questo perché le stesse modalità di calcolo dell’ammontare di attività per imposte anticipate trasformabili fanno indirettamente riferimento al caso di partecipazione di più di due soggetti.
Nel merito, in riferimento a fusioni e scissioni, le attività per imposte anticipate sono trasformabili nel limite del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore (ovvero al 2% della somma delle attività nel caso di conferimento). In questo caso la disposizione fa riferimento ad un’unica operazione di aggregazione a cui partecipano più soggetti, ma la disciplina può essere applicata anche nel caso di più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il 31 dicembre 2021.
Pertanto la disciplina si applica indipendentemente dal numero delle operazioni societarie realizzate, ammettendo implicitamente che la disciplina della trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta può essere applicata anche in presenza di più operazioni societarie a cui partecipano più soggetti; l’essenziale è che siano approvate o deliberate entro il 31 dicembre 2021 e che ai fini della determinazioni delle attività per imposte anticipate trasformabili in ogni operazione, lo stesso attivo possa concorrere una sola volta (quindi se in un’operazione l’attivo di un partecipante ha concorso a determinare l’ammontare di attività per imposte anticipate trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un’operazione successiva).
Caso esemplificativo
Fusione tra Alfa, Beta, Gamma, con Alfa incorporante.
Il beneficio spetta sia nel caso in cui Alfa incorpori le altre due con un’unica operazione, sia nel caso in cui l’incorporazione avvenga mediante due operazioni distinte.
Pertanto, indipendentemente dal numero di operazioni realizzate e dai soggetti coinvolti, il beneficio deve essere quantificato considerando le operazioni come un’unica operazione di aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei soggetti partecipanti a dover partecipare una sola volta alla determinazione delle attività per imposte anticipate trasformabili.