Sai cosa sono le rettifiche Transfer Pricing?
L’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE rappresenta la norma cardine della best practice internazionale in materia di transfer pricing, in quanto sancisce il c.d. arm’s length principle, in base al quale le relazioni commerciali o finanziarie tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo multinazionale, devono riflettere le condizioni di libero mercato che sarebbero state pattuite tra imprese indipendenti. Laddove il principio del valore di mercato non sia rispettato, l’art. 9 legittima gli Stati ad apportare rettifiche agli utili inclusi dall’impresa associata nella base imponibile ai fini della tassazione.
Nel contesto dell’art. 9, comma 1, la doppia imposizione può derivare sia da un atto impositivo dell’autorità fiscale (c.d. primary adjustment), sia da un’iniziativa volontaria del contribuente (c.d. taxpayer adjustment), in quei casi in cui, ad esempio, l’impresa associata effettui aggiustamenti di fine anno integrando la contabilità entro la chiusura dell’esercizio, determinando un aumento o una riduzione della base .
I taxpayer adjustments nel contesto Covid-19
L’impatto dell’epidemia Coronavirus sulle economie globali ha indotto i gruppi multinazionali all’adozione di misure volte a contrastare gli effetti negativi della crisi e la riduzione di fatturato. Tra le misure al vaglio delle imprese si annoverano i transfer pricing adjustments, finalizzati a garantire alle società del gruppo che svolgono funzioni routinarie di ottenere una marginalità coerente con il principio di libera concorrenza.
Dal punto di vista pratico l’applicazione di un “aggiustamento di fine anno” consente l’allineamento dei margini (operativi o netti, a seconda del metodo) ottenuti tramite l’applicazione dei prezzi definiti in sede di budget. L’aggiustamento può comportare, in questi casi, una rettifica in aumento della base imponibile dell’impresa associata estera.
Le criticità della normativa italiana sugli aggiustamenti “compensativi”
Secondo l’impostazione della normativa italiana di cui all’art. 31-quater del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente avrebbe accesso alle rettifiche in diminuzione unilaterali esclusivamente nell’ipotesi in cui intervenga un primary adjustment, ossia una rettifica risultante da un atto impositivo definitivo e conforme al principio di libera concorrenza emesso dallo Stato estero. Resterebbero pertanto precluse al contribuente italiano le rettifiche in diminuzione della base imponibile derivanti da un aggiustamento “compensativo” dei prezzi di trasferimento.
In questo senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, che adottando un approccio restrittivo, ha affermato che la valutazione della conformità dei prezzi al principio di libera concorrenza debba essere effettuata ex ante, escludendo la possibilità effettuare aggiustamenti “a consuntivo” della marginalità dell’impresa italiana.
Quali sono gli obiettivi delle rettifiche proposte all’Art. 9 del Commentario?
Il 29 marzo 2021 l’OCSE ha avviato una consultazione pubblica relativa alle proposte di modifica del Commentario OCSE sull’art. 9 e sugli articoli correlati.
La revisione dell’art. 9 deriva dalla necessità di certezza fiscale per le imprese multinazionali, quale componente fondamentale delle decisioni di investimento nei diversi Paesi, con impatti significativi sulla crescita economica. In Europa, dal questionario del Joint Transfer Pricing Forum del dicembre 2011, è risultato che nessuno Stato escluda in linea di principio la possibilità di “aggiustamenti compensativi” a fine esercizio. L’Italia, tuttavia, non ha fornito alcuna informazione sui diversi punti del questionario.
Si auspica che in sede di consultazione, lo Stato italiano assuma una posizione pro-contribuente, promuovendo un rapporto collaborativo tra imprese e Amministrazione finanziaria finalizzato ad incentivare gli investimenti esteri nel nostro Paese e ad agevolare la ripresa economica.
In tal senso, le modifiche proposte all’art. 9 del Commentario OCSE potrebbero avere un impatto significativo sul regime delle rettifiche apportate dalle Amministrazioni fiscali nazionali a seguito di una verifica avente ad oggetto i prezzi di trasferimento e, in particolare, sulla gestione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti.