Quali sono gli elementi che qualificano la natura subordinata del rapporto di lavoro

Con una recente sentenza (la n. 1095 del 16 gennaio 2023) la Cassazione ha affermato che l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata può essere provata anche mediante il ricorso ad elementi indiziari nel caso in cui non sia possibile rendere la prova dell’esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del datore di lavoro (c.d. eterodirezione).

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La vicenda esaminata dalla Suprema Corte

La pronuncia della Suprema Corte prende le mosse da una vicenda inerente, tra l’altro, alla domanda di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato proposta giudizialmente da parte di un lavoratore nei confronti di una società con la quale, in particolare, aveva prestato continuativamente la propria attività in forza della sottoscrizione di contratti di lavoro di natura autonoma e, più precisamente, di incarichi di consulenza.

Le domande del lavoratore, rigettate in primo grado dal Tribunale di Pisa, trovavano invece accoglimento dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze.

Gli elementi indiziari della subordinazione

La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Firenze, ha rilevato, anzitutto, come, secondo costante giurisprudenza, il carattere essenziale della subordinazione è rappresentato dalla soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, aspetto che inerisce in particolare alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non solo al risultato della stessa.

Ciò posto, la Suprema Corte ha precisato altresì che tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto lavorativo potenzialmente desumibile da un complesso articolato di ulteriori circostanze.

In ragione di quanto sopra, pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nell’ipotesi in cui non emerga espressamente dai fatti di causa l’esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo esercitato da parte del datore di lavoro, ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, è possibile fare riferimento ad alcuni elementi indiziari, quali:

  • l’oggetto generico del contratto di natura autonoma,
  • la continuità della prestazione lavorativa,
  • il rispetto di un orario di lavoro predeterminato e definito tra le parti,
  • la corresponsione da parte del datore di lavoro a cadenze fisse di un compenso prestabilito e commisurato alle giornate lavorative,
  • l’assenza in capo al lavoratore di alcun rischio economico,
  • l’inesistenza di una seppure minima struttura imprenditoriale in capo al prestatore di lavoro.

Secondo la pronuncia del giudice di legittimità, infatti, tali elementi, pur non avendo valore decisivo ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, costituiscono in ogni caso “indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, purché gli stessi siano oggetto di una valutazione complessiva e globale”.

In conclusione, pertanto – pur in assenza della prova diretta della c.d. eterodirezione – si deve ritenere che la natura subordinata del rapporto di lavoro possa comunque emergere dal complesso degli elementi indiziari acquisiti nel corso del giudizio.

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