Nell’ambito della tassazione internazionale delle persone fisiche, in particolare dei lavoratori dipendenti, si fa riferimento all’articolo delle diverse convezioni contro le doppie imposizioni che disciplina la tassazione di questa tipologia di reddito (tipicamente l’art. 15).
Nell’ambito del reddito di lavoro dipendente, alcune convenzioni prevedono l’esenzione nel Paese ospitante nel caso di reddito percepito da professori e insegnanti in deroga al modello OCSE, nel rispetto di alcune condizioni oggettive e soggettive. Non tutte le convenzioni regolano tale fattispecie, prevista per agevolare gli scambi culturali tra i Paesi. Tra quelle che prevedono l’esenzione del reddito dei professori vi sono quelle stipulate dall’Italia con:
- Gli Stati Uniti d’America (art. 20 della relativa convenzione);
- La Francia (art. 20 della relativa convenzione);
- Il Regno Unito (art. 19 della convenzione);
- L’Olanda (art. 20);
- L’Irlanda (art. 19).
Generalmente, le condizioni previste per accedere a tale tipologia di esenzione sono:
- L’essere stato o l’essere residente in uno stato contraente (immediatamente) prima del trasferimento;
- L’effettuare nell’altro Stato un’attività di insegnamento o di ricerca in una scuola o istituzione riconosciuta.
L’esenzione si applica per un periodo di due anni dovrebbero decorrere dal giorno in cui avviene il trasferimento per iniziare l’attività di insegnamento.
In questo senso, l’Agenzia delle Entrate non ha fornito dei chiarimenti, ad eccezione di una circolare datata.
A titolo esemplificativo, si analizzano le condizioni previste dalla convenzione del Regno Unito e da quella dell’Irlanda.
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Regno Unito
Il paragrafo 1 dell’art. 19 della convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Regno Unito riprende i principi generali, stabilendo che la persona che si trasferisce in uno dei due Paesi allo scopo di insegnare e per un periodo non superiore a due anni, è esente da imposizione nello Stato ospitante, a condizione che:
- La persona sia o sia stata immediatamente prima del soggiorno nello Stato ospitante un residente dell’altro Stato contraente; e
- Il trasferimento sia avvenuto allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio o altro analogo istituto di istruzione riconosciuto dallo Stato contraente ospitante.
Il periodo agevolabile è sempre di due anni. La convenzione prevede poi, in modo curiosamente dettagliato per un trattato internazionale, anche la decorrenza del periodo “agevolabile”, dettando che essa decorra dalla data in cui il soggetto interessato abbia soggiornato per la prima volta nello Stato contraente ospitante allo scopo di insegnare o svolgere attività di ricerca.
Irlanda
A differenza della convenzione tra l’Italia e il Regno Unito, il par. 1 dell’art. 1 della convenzione tra l’Italia e l’Irlanda non è altrettanto dettagliato. Infatti, in tale paragrafo:
- Non è previsto il requisito della residenza nello Stato contraente di “partenza”; e
- Non è previsto che l’istituto in cui si presta l’attività lavorativa sia riconosciuto dallo Stato contraente ospitante.
Resta invariato il periodo di esenzione, che rimane di due anni.
Questa convenzione non è dettagliata come quella con il Regno Unito: tuttavia, si ritiene che si debbano applicare le stesse regole previste per l’applicazione delle altre convenzioni, con particolare riferimento alla residenza nello Stato di partenza e alla data di decorrenza del periodo agevolabile.
In linea generale, considerando che le convenzioni che prevedono la clausola di disciplina del reddito percepito da professori e insegnanti potrebbero presentare delle specificità (anche interpretative), è opportuno effettuare un’analisi prudenziale dei singoli casi di specie, al fine di verificare il rispetto delle condizioni soggettive ed oggettive.
Inoltre, qualora il contratto di lavoro del professore/insegnante prevedesse una durata più lunga del periodo “agevolabile” previsto dalla clausola convenzionale, vi sarebbe da valutare la convenienza dell’applicazione del regime dei lavoratori impatriati, il quale potrebbe essere – nel medio periodo – più vantaggioso.