Sai che il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 Novembre 2020, recante la disciplina attuativa in materia di prezzi di trasferimento ha modificato i requisiti di accesso al regime delle “piccole e medie imprese”? Il Provvedimento del 23 Novembre 2020, n. Protocollo 0360494, recante la disciplina attuativa in materia di prezzi di trasferimento[1], ha introdotto importanti novità anche per quanto attiene al regime documentale applicabile alle piccole e medie imprese.
Nel definire le “piccole e medie imprese”, il Provvedimento stabilisce un requisito “quantitativo”, in base al quale rientrano in tale definizione le imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento.
La disciplina “di favore” per le piccole e medie imprese
Il Provvedimento del 23 Novembre 2020, ponendosi in continuità con il previgente Provvedimento del 2010, prevede che le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non procedere all’aggiornamento delle informazioni e dei dati della documentazione relativi all’analisi di comparabilità e all’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento, mantenendo le medesime analisi per i due periodi di imposta successivi rispetto a quello di predisposizione, sempreché non siano intervenute modifiche sostanziali nel profilo funzionale della società.
Tale semplificazione si traduce in un concreto vantaggio per le società meno strutturate, incentivate alla predisposizione della documentazione di compliance, al fine di beneficiare della c.d. penalty protection, ossia l’esenzione dalle sanzioni altrimenti in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento intervenuta all’esito della verifica fiscale.
Limitazioni all’applicabilità della disciplina rispetto al regime previgente
Il Provvedimento del 29 settembre 2010, nel disciplinare l’accesso al regime delle “piccole e medie imprese” stabiliva oltre alla soglia massima di fatturato annuale, pari a cinquanta milioni di Euro, l’ulteriore requisito del controllo, escludendo dal perimetro le società holding e sub-holding qualora controllassero società non qualificabili come “piccole e medie imprese”.
L’attuale Provvedimento del 23 Novembre 2020 restringe ulteriormente il perimetro di applicabilità della disciplina prevedendo che non rientrano in tale definizione non solo i soggetti che direttamente o indirettamente controllano, ma anche i soggetti che direttamente o indirettamente sono controllati da un soggetto non qualificabile come “piccola e media impresa”.
Ne consegue che il riferimento al requisito del controllo comporta una notevole limitazione per le società appartenenti a gruppi multinazionali che nell’ambito della catena partecipativa risultino controllate da entità con un fatturato annuale eccedente la soglia dei 50 milioni di Euro.
Quali sono gli impatti applicativi delle modifiche sulle piccole e medie imprese?
Sulla base delle nuove disposizioni provvedimentali, per ottenere il riconoscimento dell’idoneità documentale, anche le società che, pur realizzando un fatturato inferiore a 50 milioni di Euro, risultino controllate o controllino a loro volta entità non qualificabili come “piccole e medie imprese”, saranno tenute a predisporre annualmente nuove analisi di benchmark, non potendo limitarsi all’aggiornamento dei dati finanziari delle società comparabili individuate all’esito delle analisi predisposte per l’esercizio (o gli esercizi) precedenti.
Pertanto, in fase di valutazione del set informativo da predisporre, occorrerà verificare la struttura partecipativa, considerando non soltanto le partecipazioni di controllo diretto, ma l’intera ownership structure. In questo senso, si osserva che anche una partecipazione indiretta, detenuta da un soggetto eccedente la soglia prevista dal Provvedimento, comporterebbe l’esclusione dall’applicabilità del regime documentale semplificato.
Si osserva, infine, che l’inapplicabilità della disciplina semplificata opera soltanto in caso di controllo, diretto e indiretto. regime semplificato resta, dunque, applicabile in caso di partecipazioni di mero collegamento, ossia quando non risultino integrati i requisiti previsti dall’art. 2359 del Codice Civile ai fini del controllo societario.