Piano di welfare aziendale e rimborso strumenti per svolgimento lezioni in DAD

da Arianna De Carlo | Ago 18, 2021 | Blog

Dall’Agenzia delle Entrate un’importante novità nel campo dei Flexible Benefit

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il Bonus Studenti dedicato alle famiglie, per la frequenza della didattica a distanza.

Con Risoluzione n. 37/E/2021, ha precisato che il rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, c.d. DAD, è da considerare esente quando, all’interno di un piano di welfare aziendale, sia offerto alla generalità o a categorie di dipendenti.

A mente dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir, non concorrono al reddito “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, per quanto concerne le modalità di erogazione delle predette prestazioni, la disposizione conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente, coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

In relazione all’emergenza sanitaria sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi, che, nel disporre la sospensione, totale o parziale, dell’attività didattica in presenza, hanno previsto l’adozione, da parte degli istituti scolastici e universitari, di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ovvero di garantirne la fruizione attraverso la didattica a distanza (c.d. DAD).

Con tale modalità di didattica il pc, il laptop e il tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella c.d. “classe virtuale” e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti.

L’Amministrazione finanziaria conclude che, in tale contesto, il pc, il laptop e il tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione; pertanto, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non deve generare reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir.

Il suddetto rimborso, per l’Agenzia delle Entrate, non genera reddito da lavoro dipendente e pertanto non è imponibile, poiché relativo a spese scolastiche fondamentali per tutti gli studenti, specialmente in tempo di emergenza Covid.

Bisogna però specificare che, al fine di ottenere il regime di esenzione, devono essere rispettati alcuni requisiti:

  • L’azienda di appartenenza del dipendente deve avere attivato un piano di welfare aziendale. Il datore di lavoro, pertanto, si obbliga ad erogare servizi ed opere di educazione e istruzione entro i limiti di spesa previsti.
  • L’erogazione di servizi welfare deve avvenire direttamente da parte dell’azienda oppure tramite un rimborso della spesa al dipendente
  • Ogni lavoratore che intende richiedere un rimborso spese è tenuto a presentare l’idonea documentazione che attesti l’effettivo svolgimento delle lezioni in DaD, rilasciata dall’istituto scolastico.

Nell’ambito di un piano di welfare aziendale, il benefit può essere indirizzato non solo ai figli, ma anche a coniugi o altri familiari come nuore, genitori, suoceri, fratelli e sorelle.

Il testo dell’articolo 51 del TUIR è di fatto il risultato di una serie di modifiche assimilate con la legge di Stabilità del 2016 attraverso le quali sono stati ampliati e meglio definiti i servizi di educazione e istruzione di cui possono fruire i familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, limitati alle somme, ai servizi e alle prestazioni relativi alla frequenza di asili nido, colonie climatiche e borse di studio.

 

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Perché si tratta di una novità welfare così rilevante?

Questo interpello può essere considerato particolarmente innovativo per vari motivi:

  • Da un punto di vista sostanziale, perché queste spese sono molto frequenti tra i lavoratori.
  • Da un punto di vista concettuale, perché i Flexible Benefit ammessi dalla Legge normalmente sono solo servizi (con l’eccezione dei libri scolastici), mentre in questo caso si tratta di beni (Pc, tablet e laptop).

Più in generale, questo interpello è un perfetto esempio di come il legislatore e le autorità competenti siano interessate e disposte a far evolvere la normativa welfare per adattarla al meglio alle reali esigenze di lavoratori ed aziende. In questo caso, il fattore scatenante dell’evoluzione normativa è stata la pandemia e la conseguente modifica dello svolgimento dell’attività didattica, e questo fa ben sperare che in futuro ci possano essere nuovi sviluppi altrettanto apprezzati dagli utilizzatori del welfare.

 

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