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Transfer Pricing: oneri documentali per le Piccole e Medie Imprese

by Verbena Caravella | Oct 6, 2021 | Blog

Sai quali sono le modifiche introdotte dal Provvedimento del 23 Novembre 2020?

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 Novembre 2020 ha previsto oneri documentali semplificati per le piccole e medie imprese che predispongono la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento, al fine di ottenere l’accesso al regime premiale previsto dalla normativa di riferimento (i.e., non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 6 e dell’art. 2, comma 4-ter, d.lgs. 471/1997).

La principale novità consiste nella facoltà per il contribuente di non aggiornare annualmente i dati relativi all’analisi di comparabilità, a condizione che gli elementi su cui si basa detta analisi, consistenti nelle caratteristiche economicamente rilevanti dell’operazione e nella c.d. analisi funzionale (i.e., analisi di funzioni, rischi e asset) non abbiano subito variazioni rispetto ai precedenti esercizi.

Il Provvedimento, al § 1.1., lett. a) definisce “Piccole e medie imprese” le imprese che realizzano un volume di affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro in relazione al periodo a cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento, precisando che non rientrano comunque in tale definizione le imprese che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate da soggetti non qualificabili come “piccola e media impresa”.

 

I chiarimenti forniti dalla Bozza di Circolare sugli oneri documentali

In data 20 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una bozza di Circolare, in consultazione pubblica fino al 12 ottobre 2021, al fine di fornire chiarimenti in tema di documentazione idonea, relativamente ad alcuni punti che hanno suscitato dubbi ed incertezze tra gli operatori.

La Circolare ha reso espliciti i criteri attraverso cui verificare il posizionamento dell’impresa all’interno del perimetro individuato dalla soglia dei cinquanta milioni di euro. In particolare, occorre distinguere tre casistiche:

  • Società residente in Italia che predispone la documentazione sui prezzi di trasferimento (contribuente);
  • Società direttamente controllante o controllata della società contribuente, residente in Italia;
  • Società direttamente controllante o controllata della società contribuente, residente all’estero.

Nel primo e nel secondo caso, il volume di affari o di ricavi della società deve essere individuato facendo riferimento al valore più elevato tra il volume di affari IVA e i ricavi determinati ai fini IRES, così come indicati nelle dichiarazioni reddituali del periodo di imposta in esame.

Nel terzo caso, ossia qualora il soggetto controllante o controllato risieda all’estero, si assume quale unico parametro di riferimento il volume di ricavi indicato nel bilancio di esercizio individuale, redatto secondo i principi contabili applicati nel Paese di residenza. La ratio consiste nella circostanza per cui il soggetto controllante/controllato potrebbe avere la propria residenza in uno Stato extra-UE, in cui non essendo applicabile la Direttiva 2006/112/CE, il volume di affari IVA non potrebbe costituire parametro alternativo rispetto al volume di ricavi.

 

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Come individuare i soggetti direttamente o indirettamente controllati/controllanti?

La Circolare ha precisato che al fine di individuare i soggetti direttamente o indirettamente controllati si dovrà considerare tutta la catena partecipativa fino all’ultimo livello di partecipazione di controllo, mentre per l’identificazione dei soggetti controllanti occorrerà risalire la catena partecipativa fino al soggetto posto a capo del gruppo multinazionale.

Sulla base dei chiarimenti forniti, resterebbero, dunque,  escluse le società che esulano dalla definizione di controllo fornita dal Provvedimento[1], in quanto:

  • La partecipazione al capitale o nei diritti di voto o negli utili dell’altra impresa è inferiore al 50%;
  • L’impresa non esercita un’influenza dominante sulla gestione dell’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.

Sul punto si rammenta che, come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione[2], la nozione di controllo in materia di transfer pricing è più ampia rispetto alla definizione fornita dall’art. 2359 del Codice civile, in quanto non limitata all’esistenza di vincoli contrattuali, ma estesa ai casi di influenza sulla gestione sulla base di vincoli azionari, che potrebbero sussistere anche in presenza di una partecipazione inferiore al 50%.

[1] Si fa riferimento alla nozione di controllo di cui alla lett. j), art. 1 del Provvedimento del 23 Novembre 2020.

[2] Cassazione Civile, Sezione V, sentenza n. 8130/2016 e n. 27018/2017.

 

Oneri documentali: considerazioni conclusive

Nonostante la bozza di Circolare abbia contribuito ad interpretare più agevolmente le disposizioni contenute nel Provvedimento, le difficoltà operative dettate dalle casistiche concrete andranno affrontate con approccio critico ed eventualmente attraverso la proposizione di apposite istanze di interpello da sottoporre all’Amministrazione finanziaria affinché si esprima in relazione a quesiti specifici e circostanziati.

Considerando l’assenza di precedenti di prassi sui temi trattati, un approccio collaborativo da parte delle autorità fiscali dovrebbe rappresentare l’equo bilanciamento di un carico documentale sensibilmente più oneroso richiesto ai contribuenti rispetto alle annualità pregresse.

 

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