Green Pass base – rafforzato
Prima di esaminare il calendario delle nuove regole relative al Green Pass e all’obbligo vaccinale valide nell’ambito lavorativo, di seguito si evidenzia la differenza tra:
- Green Pass base: certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
- Green Pass rafforzato: certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione (il Green Pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare).
Per tutti i tipi di Green Pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro
Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50[1] del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass rafforzato.
Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso di Green Pass rafforzato o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, per cui (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, “rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”[2].
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Sanzioni
È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
Adibizione a diverse mansioni per i lavoratori non soggetti all’obbligo
I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.
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Non escludiamo che la legge di conversione possa ulteriormente incidere sulle regole ad oggi in vigore in materia di controlli di Green Pass sui luoghi di lavoro.
[1] L’articolo 1, comma 1, D.L. n. 1 del 2022, introduce l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, salvo sussista un accertato pericolo per la salute comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.
[2] L’articolo 3, comma 1, D.L. n. 1/2022 sostituisce interamente il settimo comma dell’art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 prevedendo che tutte le società (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di Green Pass per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.