In cosa consiste
Ai sensi dell’art. 2557 c.c., chi vende la propria azienda o un ramo di essa deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che, per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta o del ramo ceduto. Il limite di cinque anni per il divieto di concorrenza non può essere aumentato, ma solo diminuito.
Lo scopo dell’obbligo di non concorrenza
L’art. 2557 ha la finalità di tutelare l’interesse dell’acquirente di un’azienda (o ramo) ad acquisire quella parte del valore dell’avviamento che corrisponde alla clientela e, allo stesso tempo, di consentire al cedente di intraprendere una attività senza compromettere la propria libertà di iniziativa economica per un periodo di tempo eccessivamente lungo.
Quali attività costituiscono violazione dell’obbligo di non concorrenza
L’inizio di una nuova attività in data successiva al trasferimento dell’azienda non integra di per sé una violazione del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557 c.c., posto che a tale inizio di nuova attività devono accompagnarsi ulteriori elementi, quali l’oggetto, l’ubicazione ed eventuali altre circostanze che la rendano idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Affinché l’obbligo di non concorrenza possa considerarsi violato, non è necessario che il cedente abbia effettivamente sviato la clientela dell’azienda ceduta, essendo a tale fine sufficiente l’idoneità della sua condotta a causare tale sviamento.
Il divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557 c.c. non è applicabile ad attività che il cedente già esercitava prima della data del trasferimento del complesso diverse dal ramo o dall’azienda ceduta, posto che la norma fa espresso riferimento all’inizio di nuove attività in data successiva a tale evento. Le parti, tuttavia, possono estendere l’ambito di applicazione dell’obbligo di non concorrenza prevedendo contrattualmente che lo stesso debba applicarsi anche ad attività preesistenti che, quindi, non possono essere continuate, a condizione che non venga preclusa in assoluto al cedente la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento.
La norma in commento, infatti, può essere derogata contrattualmente dalle parti che possono espressamente prevedere un divieto di concorrenza meno stringente di quello previsto dalla norma, fino ad escluderlo completamente, oppure più stringente, con il limite di non prevedere clausole tali da impedire di fatto ogni attività professionale al cedente.
>> LEGGI GLI ARTICOLI DI LDP PER RIMANERE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOVITÀ
Quali forme di esercizio di attività concorrenti ricadono nel divieto
Violano il divieto di concorrenza i soggetti che esercitano attività concorrenti anche in forma indiretta, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- cedente che inizia sotto forma di impresa individuale una nuova attività vietata;
- cedente che avvia una nuova attività vietata per mezzo di altro soggetto societario cui partecipa qualora vi sia una partecipazione fattiva alla gestione dell’impresa;
- cedente che assume l’amministrazione o la rappresentanza di un’impresa altrui, la quale eserciti un’attività che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Tutele esperibili dall’acquirente dell’azienda in caso di violazione dell’obbligo di non concorrenza da parte del cedente
L’art. 2557 c.c. nulla dice sulle conseguenze che derivano dall’eventuale violazione del divieto di concorrenza, lasciando all’acquirente ogni valutazione su come tutelarsi. Laddove, sulla base delle circostanze del caso, dovesse essere opportuno o necessario agire in giudizio contro il cedente per aver violato l’obbligo di non concorrenza derivante dalla cessione dell’azienda (ad es. perché la situazione non può essere definita in via amichevole tra le parti o perché occorre urgentemente inibire la prosecuzione dell’attività concorrente da parte del cedente o per qualsiasi altra ragione), l’acquirente potrebbe esercitare le seguenti azioni, eventualmente cumulabili:
- azione inibitoria (anche con provvedimento d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c.), volta a ottenere la cessazione del comportamento vietato. L’azione inibitoria può essere esercitata anche in presenza di un danno meramente potenziale. Ai fini dell’accoglimento di un’azione di tipo inibitorio, infatti, è sufficiente che sia stata avviata una nuova attività suscettibile di sviare clientela, non essendo necessario che la clientela sia stata effettivamente sviata;
- azione risarcitoria, volta a ottenere il ristoro del danno subito per effetto del comportamento vietato. In questo caso, occorre provare che un danno si è effettivamente verificato e la sua entità, non essendo sufficiente che lo stesso sia potenziale. Il danno può consistere, a titolo esemplificativo, in una diminuzione del valore dell’azienda, nei minori introiti dovuti allo sviamento di parte della clientela, nelle perdite patrimoniali in genere scaturenti dallo sviamento della clientela a causa della violazione del divieto di concorrenza;
- risoluzione del contratto di cessione di azienda, da parte dell’acquirente per inadempimento contrattuale del cedente.
Per concludere, ai fini di una migliore tutela dell’acquirente dell’azienda o del ramo di azienda, si raccomanda di regolamentare espressamente nel contratto di cessione di azienda l’estensione e i limiti dell’obbligo di non concorrenza a carico del cedente, prevedendo altresì una penale per il caso di sua violazione, fatto sempre salvo il risarcimento del maggior danno. La previsione di una penale, infatti, da un lato può fungere da deterrente per il cedente incentivandolo a rispettare l’obbligo di non concorrenza, dall’altro agevola l’acquirente che in un potenziale giudizio potrebbe chiedere il pagamento della penale, senza che sia necessario fornire prova del danno subito (prova che invece dovrà essere fornita nel caso si chieda il risarcimento di un danno maggiore rispetto all’importo della penale), ma a condizione che provi che il cedente ha effettivamente inadempiuto all’obbligo di non concorrenza.