Novità OIC 16 e OIC 31, la gestione delle spese per gli obblighi legati alla fine della vita attuale
Nel mese di marzo 2024 sono stati approvati alcuni emendamenti agli OIC 16 relativo alle immobilizzazioni materiali e OIC 31 relativo a fondo rischi e oneri, riguardo le modalità di contabilizzazione dei costi di smantellamento e ripristino dei cespiti. Queste novità sono applicabili ai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2024. La disciplina previgente riteneva che gli oneri di smantellamento e ripristino fossero oggetto di accantonamento periodico con imputazione a Conto Economico.
Novità
La novità prevede per tutti quei cespiti aventi particolari accordi o obblighi contrattuali in merito alla fine della vita utile di un cespite la capitalizzazione iniziale dei costi di smantellamento e ripristino del bene a cui si riferiscono, predisponendo un apposito accantonamento. Per cui i nuovi emendamenti prevedono che i costi di smaltimento e ripristino siano capitalizzati e quindi che il relativo ammortamento sia parametrizzato alla vita utile del bene.
Nel caso si tratti di capitalizzare costi relativi a beni non iscritti in bilancio come, ad esempio, attività in concessione o beni in affitto si procederà ad iscriverli tra le immobilizzazioni immateriali.
Sul piano fiscale con questa metodologia si consente di allineare i valori contabili e fiscali in modo da rendere deducibili i costi di smantellamento e ripristino attraverso le quote di ammortamento calcolate sull’intero ammontare del bene.
In relazione alle operazioni ancora in corso l’OIC consente di effettuare un’applicazione retrospettica della nuova disciplina, rettificando i saldi di apertura del 2024.
Conclusioni
Questa nuova impostazione mira ad allineare in maniera più precisa proventi e costi fiscalmente rilevanti in modo da quantificare in modo più coerente le imposte d’esercizio. L’unico aspetto per cui si attende un chiarimento riguarda il regime applicabile agli oneri di attualizzazione iscritti a conto economico imputati in contropartita del fondo.