Nomina amministratori di srl, durata e cooptazione

La nomina degli amministratori di srl è prevista dall’art. 2475 c.c., il quale fa rinvio espresso all’art. 2383 c.c.: quest’ultimo ha per oggetto la nomina degli amministratori nella s.p.a. e, come peraltro vedremo, non è l’unico caso in cui norme di questo tipo siano applicabili anche alla s.r.l. in quanto compatibili.

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I primi amministratori sono nominati direttamente nell’atto costitutivo: essendo l’organo amministrativo essenziale e imprescindibile per l’ente societario, fin dalla costituzione è necessaria la sua presenza.Nomina amministratori in srl

In sede di nomina ciascun amministratore – se sia stato previsto un consiglio di amministrazione, ovvero un sistema di amministrazione con più amministratori, in forma congiuntiva e/o disgiuntiva tra questi ultimi – o in caso di amministratore unico, è tenuto a rilasciare una dichiarazione con la quale autocertifichi “l’inesistenza, a suo carico di cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea”.

Solitamente la dichiarazione di cui sopra viene rilasciata contestualmente alla dichiarazione dell’amministratore di accettare la carica, secondo le condizioni previste dall’assemblea.

In definitiva, la nomina degli amministratori avviene:

  • in sede di atto costitutivo;
  • successivamente alla costituzione, in sede di assemblea dei soci;

Nell’atto di nomina devono essere precisati, fra l’altro, almeno due requisiti:

  • durata in carica dell’amministratore;
  • compenso eventualmente percepito dall’amministratore.

La durata in carica degli amministratori

Mentre il compenso può essere anche solo eventuale – ossia la carica di amministratore può non essere remunerata, magari in ragione di altri incarichi remunerati che già l’amministratore ricopre all’interno del gruppo di cui fa parte la società – la durata è un aspetto fondamentale, ed a tutela della medesima sono poste talune disposizioni di legge che sono oggetto, seppur in via estremamente succinta, del presente contributo.

Nelle s.p.a. la nomina può avvenire al massimo per tre esercizi sociali (art. 2383 secondo comma c.c.); nelle s.r.l., invece, la nomina degli amministratori può avvenire anche a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

In relazione a queste due ultime ipotesi di cessazione dalla carica di amministratore si precisa quanto segue:

  • revoca: si tratta di un atto con il quale l’assemblea decide di rimuovere l’amministratore dalla carica; la revoca è possibile da parte dell’assemblea “in qualunque tempo”, salvo il diritto al risarcimento dei danni a favore dell’amministratore revocato senza giusta causa;
  • dimissioni: si tratta di un atto autonomo dell’amministratore che dichiara di cessare dal proprio incarico; tali dimissioni – in via di estrema sintesi – hanno effetto immediato se resta in carica la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo; in caso contrario hanno effetto a partire dall’accettazione della carica da parte del nuovo nominato.

La cooptazione: l’eccezione alla nomina assembleare

La cooptazione è un’eccezione alla (ordinaria) regola che prevede la competenza assembleare per la nomina degli amministratori.

Anche in questo ambito si fa rinvio ad una norma prevista in tema di s.p.a. – precisamente all’art. 2386 c.c., comma 1 – che consente una deroga così disciplinata: qualora, nel corso dell’esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione dell’organo amministrativo, approvata dal collegio sindacale (ma, in ambito di srl, si fa comunque riferimento, in via interpretativa, all’organo di controllo, anche sotto forma di sindaco unico); tale procedura, tuttavia, è  subordinata al fatto che la maggioranza degli amministratori rimasti in carica sia pur sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.

Gli amministratori così nominati – che quindi vanno ad integrare il numero degli amministratori rimasti in carica – hanno durata sino alla successiva assemblea, in cui potranno essere confermati dai soci ovvero potranno essere nominati al loro posto diversi soggetti.

La procedura in oggetto non opera, quindi, se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea: in tal caso è imprescindibile che la nomina dei membri dell’organo amministrativo avvenga in assemblea.

Attraverso la cooptazione – che, si ripete, è procedura di deroga alla ordinaria nomina assembleare degli amministratori – si permette la continuità dell’organo amministrativo senza che (almeno immediatamente) debba essere convocata l’assemblea e rimandando l’intervento di quest’ultima (per confermare o sostituire gli amministratori) successivamente.

La procedura di cooptazione, ex art. 2386 comma 1 c.c., ovviamente non opera in caso di clausola simul stabunt simul cadent, secondo cui (art. 2386, quarto comma c.c.) lo statuto può prevedere che in caso cessino uno o più amministratori, decade l’intero organo amministrativo: in tal caso è necessariamente l’assemblea, convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica (o, in via di extrema ratio, da parte dell’organo di controllo), a dover provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

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