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NEWSLETTER N.2 TAX APRILE 2020

by LDP | Apr 8, 2020 | newsletter

Il distacco di personale e il trattamento IVA – Sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. 11/03/2020 n. C-94/19

“San Domenico Vetraria S.p.A.”

 

PREMESSA

 

La presente circolare fornisce un’informativa relativa ai contenuti della sentenza indicata in epigrafe, nonché alcune considerazioni circa gli effetti che la pronuncia potrebbe produrre sui contratti di distacco in essere e su quelli che dovranno essere stipulati in futuro.

 

Sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. 11/03/2020 n. C-94/19

 

La Corte di Giustizia ha stabilito che non è conforme al diritto dell’U.E. il comma 35 dell’art. 8 della L. n. 67/1988, il quale esclude dall’assoggettamento ad IVA “[…] i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”, quando il prestito o il distacco costituiscano uno scambio di prestazioni corrispettive tra le parti.

I giudici di Lussemburgo si sono pronunciati su una fattispecie, in cui il riaddebito per il distacco di personale coincideva con il mero costo del lavoratore distaccato e, su tale importo riaddebitato, veniva applicata l’IVA. Il relativo diritto di detrazione, vantato dalla società distaccataria, era contestato in sede di accertamento, da parte dell’Amministrazione Finanziaria italiana, in forza del citato art. 8, co. 35. Tale disposizione afferma espressamente che “Non sono […] rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto […] i distacchi di personale a fronte dei quali e’ versato solo il rimborso del relativo costo”.

Il successivo ricorso, promosso dall’impresa italiana, conduceva all’intervento della Corte di Giustizia. La sentenza C-94/19 ha stabilito che la disposizione italiana de qua è incompatibile con il diritto dell’U.E.; nel proprio percorso argomentativo, i giudici europei hanno indagato se il distacco possa costituire una “prestazione di servizi” ai fini IVA. In caso di risposa affermativa, infatti, tale negozio deve essere qualificato come imponibile IVA.

Sinteticamente, La Corte afferma,  si ha una “prestazione di servizi” laddove, in forza di un negozio a titolo oneroso, vi sia uno scambio di reciproche prestazioni; conclude quindi che tale scambio ben può essere ravvisato nella fattispecie in esame in cui una parte si impegna ad eseguire il distacco di personale, l’altra, si obbliga a pagare, a fronte del suddetto distacco, una somma di denaro  (che incidentalmente coincide col “prezzo di costo”, sostenuto dal distaccante.

Ciò considerato, la Corte dichiara che: “l’art. 2, p.to 1, sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 […] deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente”, vale a dire costituiscano rispettivamente la prestazione e la controprestazione di un rapporto sinallagmatico.

La suddetta sentenza introduce elementi di rilevante novità in merito all’applicabilità dell’IVA ai distacchi di personale con rimborso al mero costo. Infatti, essa di fatto sostituisce il regime dell’irrilevanza ai fini IVA (prevista normativamente dall’articolo 8, co. 35, della L. n. 67/1988) con l’imponibilità, ovviamente a condizione che il distacco si qualifichi come contratto a prestazioni corrispettive.

In base a quanto esposto, questa sentenza ha, secondo dottrina, effetti diretti limitati nel nostro ordinamento, in quanto alle autorità fiscali italiane non è permesso applicarla direttamente; infatti, esse non possono superare in via meramente interpretativa il dato letterale normativo dell’art. 8, 35 co. della L. n. 67/1988, che continua ad essere applicabile a favore del contribuente.

Quindi, il rilievo concreto di tale sentenza dovrà essere valutato, in una prospettiva de iure condendo. Infatti, non appena l’articolo 8, co. 35, della L. n. 67/1988 sarà abrogato, questa sentenza guiderà l’interpretazione degli accordi di prestito o distacco di personale ai fini IVA.

Concludendo – anche allo stato attuale – appare comunque opportuno verificare se gli accordi di prestito o distacco di personale in essere si configurino come un contratto a prestazioni corrispettive. Infatti, in caso di repentina abrogazione dell’art. 8, co. 35, tali contratti si troverebbero a violare la disciplina IVA (dal momento dell’intervenuta abrogazione ovviamente). Quanto ai futuri prestiti o distacchi potrebbe essere utile provare a formulare accordi che non prevedano prestazioni sinallagmatiche.

Inoltre, come nella fattispecie oggetto della sentenza, il contribuente potrebbe, sin da subito (ossia senza la necessità di attendere l’abrogazione sopra citata) assoggettare ad IVA il prestito o il distacco di personale, disapplicando la disciplina domestica, che è stata dichiarata dalla Corte di Giustizia non conforme alla sesta direttiva.

 

LDP TAX & LAW rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.

 

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