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NEWSLETTER TAX OTTOBRE 2020

by LDP | Oct 9, 2020 | newsletter

USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA (C.D. “BREXIT”)

Principali effetti – regime transitorio

 

 

PREMESSA

In data 29.1.2020, il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”). Gli elementi essenziali dell’accordo sono rappresentati:

  • dalla previsione di un periodo transitorio dall’1.2.2020 al 31.12.2020, durante il quale rimangono vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell’Unione europea, come se il predetto Stato fosse ancora uno Stato membro;
  • dall’uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell’Unione europea, a decorrere dall’1.1.2021.

EFFETTI AL TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO – IVA

A decorrere dall’1.1.2021, salvo diversi e nuovi accordi, il Regno Unito sarà assimilato agli Stati terzi e, pertanto, gli effetti principali in materia di IVA saranno i seguenti:

  • le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e Regno Unito non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma avranno natura rispettivamente di cessioni all’esportazione (per i beni spediti dall’Italia al Regno Unito) e di beni in importazione (all’atto dell’introduzione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito);
  • non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste per:
    • – le operazioni triangolari comunitarie,
    • – le vendite a distanza (che obbligano a registrarsi ai fini IVA nello Stato membro del consumo solo se si superano determinate soglie di fatturato),
    • –  il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni, perizie (in questi casi potrà eventualmente rendersi applicabile la disciplina doganale del perfezionamento attivo e passivo), per rendere un servizio, ecc.;
  • per le prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, variano gli obblighi formali:
    •  per le prestazioni rese, si dovrà indicare che l’operazione è “non soggetta” e non più che si applica l’inversione contabile/reverse charge;
    • per le prestazioni di servizi ricevute, invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese. In ogni caso, decadrà l’obbligo di dichiarare le operazioni ai fini degli elenchi riepilogativi di cui all’art. 50 co. 6 del DL 331/93 (INTRASTAT).

Entro il termine del periodo transitorio, tuttavia, l’Unione europea e il Regno Unito potranno stabilire regole chiare e più vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell’Unione europea e del Regno Unito (cfr. comunicato Agenzia Dogane e Monopoli 29.1.2020).

Continuano, invece, ad esplicare efficacia per ulteriori 5 anni dopo la fine del periodo di transizione le norme della direttiva 2010/24/UE in materia di assistenza reciproca per il recupero dei crediti tributari (sia riferiti all’IVA che alle altre imposte).

EFFETTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Salvo diversi e nuovi accordi, dall’1.1.2021 il Regno Unito risulterà, ai fini delle imposte sui redditi, uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti.

Verranno meno le seguenti agevolazioni:

  • l’esenzione da ritenuta sui dividendi nei rapporti infragruppo (Direttiva 90/435/CE);
  • l’esenzione da ritenuta sugli interessi e sulle royalties nei rapporti infragruppo (Direttiva 2003/49/CE);
  • il regime di favore per le operazioni straordinarie intracomunitarie;
  • le procedure di scambio automatico dei dati delle attività finanziarie e dei connessi redditi previste dalla direttiva 2011/16/CE; lo scambio, però, continuerà (con procedure del tutto similari) in virtù dell’adesione del Regno Unito alla Convenzione Multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali (strumento su base mondiale, e non comunitaria).

LIBERTÀ DI STANZIAMENTO E SERVIZI FINANZIARI

Al termine del periodo di transizione, alle en­tità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’Unione europea e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di Stati terzi.

Allo stesso modo, in assenza di accordi differenti, alle entità dell’Unione europea (incluse le entità italiane) che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l’ope­ra­tività extra-UE.

LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.

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