D.L. 30.04.2019 n. 34 convertito nella L. 28.06.2019 n. 58, cosiddetto “Decreto Crescita”
PREMESSA
Con la presente si esaminano le principali novità in materia fiscale introdotte dal D.L. 30.04.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito nella L. 28.06.2019 n. 58.
PROROGA A REGIME DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI MODELLI REDDITI E IRAP
Con l’art. 4-bis co. 2 del DL 34/2019 convertito viene disposto il differimento, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:
- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari”;
- dalla fine del nono a quella dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
Il suddetto differimento riguarda tutti i contribuenti e si applica già in relazione ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019. Nei confronti dei contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d’imposta 2018, dovranno essere presentati in via telematica entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).
Dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie
Non vengono invece modificati i termini previsti per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di:
- liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- trasformazione, fusione e scissione.
In tali casi, pertanto, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni rimane fissato all’ultimo giorno del nono mese successivo al previsto “evento”.
Adempimenti “collegati” alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP
Per effetto della proroga in esame, sono conseguentemente differite anche le scadenze relative agli adempimenti “collegati” al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP, ad esempio:
- la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;
- la redazione e sottoscrizione dell’inventario;
- la stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici;
- la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.
TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI (C.D. “MINI IRES”)
Con l’art. 2 del DL 34/2019 convertito viene integralmente riscritta la disciplina della c.d. “mini IRES”, agevolazione che dal 2019 va a sostituire l’ACE, e che si sostanzia nell’assoggettamento ad aliquota ridotta della parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva. La nuova norma pone quale unica condizione quella dell’accantonamento degli utili, non essendo invece necessario che essi siano reinvestiti in beni strumentali o siano destinati all’incremento della base occupazionale.
Soggetti interessati
L’agevolazione riguarda:
- sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.);
- sia i soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa (imprese individuali, snc e sas), purché in contabilità ordinaria.
Aliquota ridotta
A regime (ovvero, dal 2023, per i soggetti “solari”), l’IRES è ridotta di 4 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l’aliquota del 20%).
In via transitoria, la riduzione è pari:
- a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019;
- a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020;
- a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021;
- a 3,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 20,5%), per il 2022.
A titolo esemplificativo, se la società ha per il 2019 un reddito imponibile di 300.000,00 euro, e ha accantonato in data 29.4.2019 l’utile del 2018 per 120.000,00 euro:
- la quota agevolata del reddito (120.000,00 euro) è assoggettata all’aliquota ridotta del 22,5%;
- l’ammontare residuo (180.000,00 euro) è assoggettato all’aliquota ordinaria del 24%;
- l’IRES totale ammonta a 70.200,00 euro (120.000,00 × 22,5% + 180.000,00 × 24%);
- il risparmio d’imposta ammonta a 1.800,00 euro.
Come nella originaria versione della “mini IRES”, non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
SUPER-AMMORTAMENTI – REINTRODUZIONE
Con l’art. 1 del DL 34/2019 convertito viene prevista la reintroduzione dei super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%, per gli investimenti effettuati:
- dall’1.4.2019 al 31.12.2019;
- ovvero entro il 30.6.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Nuovo tetto massimo agli investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.
AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DELL’IMU
L’art. 3 del DL 34/2019 convertito aumenta la misura della deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali, in maniera progressiva a partire dal periodo d’imposta 2019 “solare” fino a prevederne l’integrale deducibilità dal periodo d’imposta 2023 “solare”.
Modificando nuovamente l’art. 14 del DLgs. 23/2011, l’art. 3 del DL 34/2019 convertito dispone che la percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue:
- 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);
- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
- 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022, per i soggetti “solari”);
- 100%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (dal 2023, per i soggetti “solari”).
AMPLIAMENTO DEI TERMINI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA
Per effetto della modifica apportata dall’art. 12-ter del DL 34/2019 convertito all’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, a partire dall’1.7.2019 la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.
Viene dunque superata la previsione di cui all’art. 11 co. 1 lett. b) del DL 119/2018, in base alla quale il soggetto passivo avrebbe potuto disporre di un termine di 10 giorni dal momento di effettuazione per l’emissione del documento.
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE FATTURE ELETTRONICHE – SEMPLIFICAZIONI
In base a quanto disposto dall’art. 12-novies del DL 34/2019 convertito, ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto dei dati indicati nel documento, verifica, grazie all’ausilio di procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento del tributo e integra le fatture che ne sono sprovviste.
Tale procedura si applicherà con riferimento alle fatture elettroniche inviate a partire dall’1.1.2020 mediante il Sistema di Interscambio.
TERMINI DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
L’art. 12-quinquies co. 1 del DL 34/2019 convertito introduce alcune semplificazioni con riguardo ai termini di trasmissione telematica dei corrispettivi.
Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi
In base alle nuove disposizioni, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 è ammessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni, determinato a norma dell’art. 6 del DPR 633/72.
Restano fermi, in ogni caso, il termine giornaliero di memorizzazione dei dati e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Moratoria delle sanzioni per il primo semestre
L’art. 12-quinquies co. 1 del DL 34/2019 convertito stabilisce che, per i primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni previste dall’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini per la liquidazione periodica dell’imposta).
I 6 mesi decorrono:
- dall’1.7.2019, per i soggetti che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro nel 2018 e che non rientrano nelle ipotesi di esonero di cui al DM 10.5.2019;
- dall’1.1.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che non rientrano nelle suddette ipotesi di esonero.
Secondo quanto precisato con la successiva circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, possono beneficiare della moratoria delle sanzioni, nel rispetto di determinate condizioni, anche i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, non hanno ancora messo in servizio i registratori telematici.
Eliminazione degli esoneri “per zona”
Le nuove disposizioni relative ai termini di trasmissione dei corrispettivi sostituiscono il co. 6-ter dell’art. 2 del DLgs. 127/2015. Di conseguenza, viene eliminata la disposizione che prevedeva la possibilità di individuare, mediante decreto ministeriale, specifiche zone nell’ambito delle quali i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio o attività assimilate avrebbero potuto continuare a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale.
COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE – SEMPLIFICAZIONI
L’art. 12-quater del DL 34/2019 convertito dispone che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010 possono trasmettere la comunicazione relativa al quarto trimestre del periodo d’imposta con la dichiarazione IVA annuale, purché quest’ultima sia presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
In assenza di indicazioni specifiche da parte della norma, la nuova modalità di presentazione dovrebbe applicarsi a partire dalla comunicazione relativa al quarto trimestre 2019.
Resta ferma, per i soggetti passivi IVA, la possibilità di trasmettere la suddetta
comunicazione, “in via autonoma”, entro il mese di febbraio dell’anno successivo al trimestre cui si riferisce.
CEDIBILITÀ DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI
L’art. 12-sexies del DL 34/2019 convertito introduce la facoltà, per i soggetti passivi, di cedere i crediti IVA maturati su base trimestrale.
A tal fine, dovranno essere soddisfatti i requisiti per accedere ai rimborsi infrannuali disciplinati dall’art. 38-bis del DPR 633/72.
Viene quindi superata la limitazione della cedibilità dei soli crediti emergenti dalla dichiarazione annuale, derivante dalla formulazione letterale dell’art. 5 co. 4-ter del DL 70/88.
La nuova disciplina che consente la cedibilità dei crediti IVA trimestrali sarà applicabile a partire dalle richieste di rimborso successive all’1.1.2020.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO
L’art. 12-septies del DL 34/2019 convertito prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.
Procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento
Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si prevedono, fra l’altro, le seguenti novità:
- il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
- non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.
Registri delle dichiarazioni di intento
Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di:
- numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
- annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.
Sanzione per omesso riscontro della presentazione della dichiarazione di intento
Al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Decorrenza e modalità di attuazione
Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
DETRAZIONE DELL’IVA ADDEBITATA IN ECCESSO – APPLICAZIONE RETROATTIVA
Per effetto della modifica apportata dall’art. 6 co. 3-bis del DL 34/2019 convertito all’art. 1 co. 935 della L. 205/2017, viene riconosciuta espressamente l’efficacia retroattiva della disciplina prevista dall’art. 6 co. 6 del DLgs. 472/97 in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.
Pertanto, anche per le fattispecie anteriori all’1.1.2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017), trova applicazione la regola secondo la quale, nel caso di erroneo addebito del tributo, il cessionario/committente, salvi i casi di frode, mantiene il diritto di detrazione per l’IVA applicata in eccesso dal cedente/prestatore ed è soggetto ad una sanzione compresa fra 250,00 e 10.000,00 euro, in luogo di quella, più gravosa, pari al 90% dell’imposta indebitamente detratta.
La novella legislativa supera alcuni recenti interventi della giurisprudenza di legittimità – successivi alla modifica introdotta dalla L. 205/2017 – che riconoscevano, alle fattispecie anteriori all’entrata in vigore della norma (1.1.2018), in ossequio alla regola del favor rei, solo l’applicazione della sanzione in misura fissa, escludendo, invece, il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata in misura maggiore del dovuto (si vedano Cass. 3.10.2018 n. 24001 e Cass. 24.5.2019 n. 14179).
SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI ISA
L’art. 4-quinquies del DL 34/2019 convertito ha inserito il nuovo co. 4-bis nell’art. 9-bis del DL 50/2017, prevedendo che, in sede di compilazione dei modelli di comunicazione dei dati ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), non sarà più necessario indicare i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli REDDITI. A tal fine, sono resi disponibili agli operatori economici i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate che risultino utili per la compilazione dei modelli ISA.
La previsione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (modelli REDDITI 2021).
TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI CON SISTEMI ELETTRONICI
L’art. 12-octies del DL 34/2019 convertito modifica l’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, stabilendo che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo:
- risulti aggiornato sui sistemi elettronici;
- venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La disposizione è in vigore dal 30.6.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019) ed estende a tutti i registri contabili la semplificazione già riconosciuta limitatamente ai registri IVA.
REGIME DEL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI A “REALIZZO CONTROLLATO” – MODIFICHE
Conferimento di partecipazioni “qualificate”
Con il nuovo co. 2-bis dell’art. 177 del TUIR, quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’art. 2359 n. 1 c.c., né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, può comunque applicare il regime del realizzo controllato ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
Partecipazioni possedute in società holding
Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (c.d. “holding”), le percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale si devono riferire a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’art. 55 del TUIR.
Sempre il nuovo co. 2-bis dell’art. 177 del TUIR prevede che, relativamente al conferente, la percentuale di diritti di voto e di partecipazione al capitale si calcola tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
Participation exemption
Viene prevista una disciplina specifica per l’applicazione della participation exemption in caso di conferimento di partecipazioni “qualificate” attraverso il regime del realizzo controllato.
Per beneficiare dell’esenzione del 95% sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni, si stabilisce che il periodo di possesso (art. 87 co. 1 lett. a) del TUIR), ordinariamente pari a 12 mesi, debba essere esteso fino al sessantesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni.
PATENT BOX – DETERMINAZIONE DIRETTA IN ALTERNATIVA AL RULING
Per effetto dell’art. 4 del DL 34/2019 convertito, dal 2019, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il Patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile direttamente, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione di prossima individuazione.
Procedure di ruling in corso
È possibile avvalersi di tale possibilità anche nel caso in cui sia in corso la procedura di ruling, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.
Ripartizione in tre quote annuali
I soggetti che esercitano la suddetta opzione devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
BONUS AGGREGAZIONI
Con l’art. 11 del DL 34/2019 convertito viene prevista la reintroduzione del c.d. “bonus aggregazioni”, con riferimento alle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d’azienda realizzate dall’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2022.
L’agevolazione consente il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili (nel limite di 5 milioni di euro) emergenti in capo ai soggetti risultanti da tali operazioni straordinarie.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI
L’art. 49 del DL 34/2019 convertito prevede il riconoscimento, per il 2019, di un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali, che si svolgono in Italia e all’estero.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- fino all’esaurimento dell’importo massimo disponibile;
- nel rispetto del regime “de minimis”.
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
CREDITO D’IMPOSTA PER IMBALLAGGI
Con l’art. 26-bis del DL 34/2019 convertito vengono introdotte alcune misure per incentivare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.
Abbuono
L’impresa venditrice della merce può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.
L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto.
Credito d’imposta
All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui sopra, ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo, è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- fino all’importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DA RICICLO E DA RIUSO
Con l’art. 26-ter del DL 34/2019 convertito vengono introdotte alcune misure di favore per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.
Contributo
Per l’anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:
- semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
- compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Imprese e lavoratori autonomi
Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano i suddetti beni e li impieghino nell’esercizio dell’attività economica o professionale, il suddetto contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta:
- fino ad un importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
Altri soggetti
Ai soggetti che acquistano i suddetti beni non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo spetta:
- fino a un importo massimo annuale di 5.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PARZIALE
Con l’art. 4-decies del DL 34/2019 convertito è stato introdotto l’art. 13-bis del DLgs. 472/97 rubricato “Ravvedimento parziale”.
La nuova norma disciplina tre diverse fattispecie:
- con una norma interpretativa, ha previsto che il ravvedimento operoso si perfezioni anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento;
- se il contribuente versa l’imposta dovuta in ritardo, il ravvedimento si perfezionerà con il successivo versamento della sanzione e degli interessi; al riguardo per determinare la sanzione occorre fare riferimento al momento in cui si è avuto l’integrale versamento, mentre gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo;
- in caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può ravvedere i singoli versamenti, con le riduzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, oppure ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui viene regolarizzata.
Ambito di applicazione
La nuova disciplina si applica solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
VERSAMENTI CON IL MODELLO F24 – ESTENSIONE E SEMPLIFICAZIONI
Estensione dell’utilizzo del modello F24
Viene stabilito che la disciplina del versamento unitario e della compensazione, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, si applichi anche alle:
- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.
La suddetta estensione si applica a decorrere dall’1.1.2020.
CONTROLLI FORMALI SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – SEMPLIFICAZIONI
Con l’art. 4-bis co. 1 del DL 34/2019 convertito viene modificato l’art. 36-ter del DPR 600/73, stabilendo che, nell’ambito del controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici non chiedono ai contribuenti documenti relativi ad informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Limitazioni
La preclusione non opera ove la richiesta riguardi:
- la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nell’anagrafe tributaria;
- informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria, ma non conformi ai dati dichiarati dal contribuente.
Al di fuori di questi due casi, le richieste di documenti sono da considerarsi inefficaci.
OBBLIGO DI INVITO AL CONTRADDITTORIO
Con l’art. 4-octies del DL 34/2019 convertito viene introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.
Contenuto
Gli Uffici, prima di emettere un avviso di accertamento, devono notificare un invito a comparire ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 218/97, al fine di instaurare la procedura di accertamento con adesione.
Esclusioni
Tale obbligo non opera in caso di:
- particolare urgenza, specificamente motivata, ovvero fondato pericolo per la riscossione;
- consegna del processo verbale di constatazione da parte degli organi di controllo;
- altre ipotesi di contraddittorio preventivo già previsto dalla legge;
- accertamenti “parziali” ex 41-bis del DPR 600/73 e avvisi di rettifica parziale ex art. 54 co. 3 e 4 del DPR 633/72.
Conseguenze
In caso di mancata adesione, l’ufficio dovrà specificatamente motivare l’avviso di accertamento in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
Il mancato avvio della procedura in contraddittorio con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso, determinerà la nullità di quest’ultimo solo se, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere nel corso della procedura (c.d. “prova di resistenza”).
In caso di mancata adesione a seguito dell’invito al contraddittorio, al contribuente sarà preclusa la possibilità di presentare istanza di adesione successivamente alla notifica dell’atto.
Proroga dei termini
La norma prevede che se fra la data di comparizione per il contraddittorio e la decadenza del potere di accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza è automaticamente prorogato di 120 giorni.
Decorrenza
La nuova disciplina sarà applicabile per gli avvisi di accertamento emessi dall’1.7.2020.
CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONI
Con l’art. 4-septies del DL 34/2019 convertito viene modificato l’art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente.
Conoscenza degli atti
Viene previsto a carico dell’Amministrazione finanziaria l’impegno di assumere le iniziative necessarie affinché il contribuente abbia a disposizione gli strumenti utili ad assolvere gli adempimenti che gli sono richiesti, almeno 60 giorni prima del termine concesso al contribuente per gli adempimenti medesimi.
L’elemento innovativo riguarda il termine, in quanto nella precedente formulazione la norma prescriveva l’assolvimento di tali compiti “in tempi utili”.
Conoscibilità degli atti
Viene previsto che i modelli e le istruzioni debbano essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria deve assicurare che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli possibile.
REGIME FISCALE DEGLI IMPATRIATI – MODIFICHE
In merito al regime degli “impatriati” di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, per effetto dell’art. 5 co. 1 – 2 del DL 34/2019 convertito, in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, viene previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi successivi.
Il regime è esteso anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa in Italia dal 2020.
Al fine di accedere all’agevolazione:
- i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Sono previste agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).
Trasferimento nel Mezzogiorno
Per i soggetti che trasferiscono la residenza nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, il reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10%.
Sportivi professionisti
I redditi degli sportivi professionisti sono imponibili limitatamente al 50% del loro ammontare (non si applica mai la riduzione al 10%).
Per tali soggetti l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.
Lavoratori non iscritti all’AIRE
Possono accedere alla nuova versione dell’agevolazione anche i lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dall’1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento.
RIENTRO DI RICERCATORI E DOCENTI – MODIFICHE AL REGIME FISCALE
Con riferimento alle agevolazioni per ricercatori e docenti di cui all’art. 44 del DL 78/2010, per effetto dell’art. 5 co. 4 – 5 del DL 34/2019 convertito, in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, viene previsto:
- l’incremento da 4 a 6 anni della durata del regime fiscale di favore;
- il prolungamento della durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni o a carico e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).
Docenti e ricercatori non iscritti all’AIRE
Possono accedere a tali benefici fiscali anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dall’1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
ESENZIONE TASI PER GLI IMMOBILI MERCE
L’art. 7-bis del DL 34/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2022, sono esenti dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per effetto dell’art. 3-ter del DL 34/2019 convertito, la dichiarazione IMU/TASI, ove obbligatoria, deve essere presentata entro il 31 dicembre (in luogo del 30 giugno) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU/TASI
Il differimento del termine si applica a regime e già in relazione alle dichiarazioni relative al 2018, le quali dovranno quindi essere presentate entro il 31.12.2019.
Lo studio LA NAIA DI ORONZO & PARTNERS rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.
Dott.ssa Monica Di Oronzo – Managing Partner
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