DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”)
Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 13.10.2020 n. 126
Premessa
Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), entrato in vigore il 15.8.2020, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Il DL 14.8.2020 n. 104 è stato convertito nella L. 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del “decreto Agosto”.
Sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020
In sede di conversione del DL 104/2020 sono stati aggiunti nuovi commi all’art. 60 nei quali si prevede, per i soggetti che “non adottano i princìpi contabili internazionali”, la possibilità di non imputare al Conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, “mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione
Tale misura, in considerazione dell’evoluzione della situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria in corso, potrebbe essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La facoltà di deroga, per espressa previsione normativa, è attivabile dai soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC mentre restano esclusi i cosiddetti soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Le società che applicano i principi contabili nazionali che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili. Nelle circostanze in cui l’utile dell’esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l’utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.
Dell’attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà, inoltre, essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020, insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e deiconseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio), nonché all’iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.
I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico; ciò, precisa la norma, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR.
Analoga previsione opera ai fini IRAP.
Ne deriva un disallineamento tra valore civilistico e fiscale, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporterebbe lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020.
Queste ultime andranno poi utilizzate nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo d’imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile.
Rivalutazione dei beni d’impresa
In sede di conversione del DL 104/2020 è stata “anticipata” la possibilità di effettuare la “nuova” rivalutazione dei beni d’impresa (con imposta sostitutiva al 3%, o solo civilistica) per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.
Per tali soggetti, la “nuova” rivalutazione può essere eseguita nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (è tale, ad esempio, il bilancio dell’esercizio che va dall’1.7.2019 al 30.6.2020), a condizione che tale bilancio sia approvato successivamente al 14.10.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020).
Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare resta fermo che il bilancio in cui operare la rivalutazione è quello al 31.12.2020.
Il nuovo regime può avere:
– rilevanza solo civilistica e contabile;
– oppure rilevanza anche fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.
In altri termini, adottando la procedura di rivalutazione in argomento, l’iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all’assoggettamento dei medesimi a imposizione sostitutiva. La rilevanza fiscale della rivalutazione, infatti, potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l’imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale.
Come per i precedenti provvedimenti di questo tipo, la rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS.
Credito d’imposta, sanificazione – incremento risorse
Per effetto dell’art. 31 co. 4-ter del DL 104/2020 convertito, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020. Aumenta quindi la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile in rapporto alle risorse disponibili.
Credito d’imposta per sponsorizzazioni di leghe, società e associazioni sportive
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, è possibile fruire del credito d’imposta previsto dall’art. 81 del DL 104/2020, pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe, società e associazioni sportive, anche in relazione alle discipline paralimpiche.
Inoltre, viene ridotto a 150.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 200.000,00 euro) il limite minimo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 dei soggetti destinatari degli investimenti pubblicitari.
Viene precisato che sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica
Fermi restando gli incentivi previsti dall’art. 1 co. 1031 della L. 145/2018, con l’art. 74 del DL 104/2020 convertito viene rimodulato il contributo, introdotto dall’art. 44 del DL 34/2020, spettante ai soggetti che entro il 31.12.2020 acquistano un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica.
In caso di acquisto e contestuale rottamazione, il contributo è pari a:
- 000,00 euro, con un numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) da 0 a 60;
- 750,00 euro, con emissioni di CO2 da 61 a 90 g/km;
- 500,00 euro, con emissioni di CO2 da 91 a 110 g/km.
In assenza di rottamazione, il contributo è pari a:
- 000,00 euro, con emissioni di CO2 da 0 a 90 g/km;
- 750,00 euro, con emissioni di CO2 da 91 a 110 g/km.
LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.