REGOLAMENTO UE 1912/18
Premessa
A partire dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore il Regolamento UE 1912/18 che ha individuato i documenti necessari per la prova di avvenuta cessione intracomunitaria che documenta che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.
PROVA CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DISCIPLINA PREVIGENTE
Finora, per le cessioni comunitarie, la prova della non imponibilità in capo al fornitore non era determinata per legge, né era univoca per tutti gli Stati dell’UE. Con riferimento al panorama nazionale, si è fatto riferimento alle risoluzioni n. 345/07 e n. 477/08 che, sostanzialmente, hanno individuato come prova primaria il documento di trasporto CMR, relativamente a tutte le spedizioni via terra e AWB-B/L per il trasporto aereo e navale. Tali prove devono essere monitorate e richieste ai clienti nelle ipotesi di cessione EXW, ossia franco fabbrica/franco magazzino; quando, invece, il trasporto è a cura della società, la prova deve essere richiesta allo spedizioniere incaricato.
NOVITA’
Il Regolamento UE citato è intervenuto fornendo un elenco di documenti che verranno considerati validi per la prova dell’avvenuta cessione intra-comunitaria. In particolare, la norma identifica due situazioni:
1) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportate da lui o un terzo per suo conto e possiede almeno due elementi non contraddittori di prova della spedizione o del trasporto, tra cui:
– il documento di trasporto o la lettera CMR firmata;
– la polizza di carico;
– la fattura relativa al trasporto aereo;
– la fattura emessa dallo spedizioniere;
rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti l’una dall’altra, oppure è in possesso di uno qualsiasi dei suddetti elementi di prova in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova rilasciati da due diverse parti indipendenti, cioè:
– la polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
– documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
– una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
2) il venditore è in possesso di:
– una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta deve indicare:
- Data di rilascio;
- Nome acquirente;
- Indirizzo acquirente;
- Quantità e natura dei beni;
- Data e luogo arrivo beni;
- Identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
In caso di cessione di mezzi di trasporto, occorre riportare anche il numero di identificazione del mezzo di trasporto.
- Almeno due degli elementi di prova non contraddittori quali:
- documento o lettera CMR riportante la firma;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
rilasciati da due diverse parti indipendenti, ovvero:
– la polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
– documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
– una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
L’acquirente deve fornire al venditore la suddetta dichiarazione scritta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
Qualora vi saranno modifiche e/o aggiornamenti prima dell’entrata in vigore della presente norma sarà nostra cura informarvi.
Lo studio LA NAIA DI ORONZO & PARTNERS rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.
Dott.ssa Monica Di Oronzo – Managing Partner
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