NEWSLETTER TAX N.3 NOVEMBRE 2020

da LDP | Nov 27, 2020 | newsletter

OPERAZIONE NON IMPONIBILE SENZA LA DETRAZIONE IVA

 

 

Premessa

Il cessionario non ha diritto alla detrazione dell’IVA erroneamente corrisposta con riferimento ad un’operazione non imponibile. Questa spetta solo se l’errore, commesso dal fornitore, riguarda l’applicazione di un’aliquota più alta rispetto a quella dovuta.

 

 

Orientamento di Prassi e Giurisprudenza

Tanto in virtù della sentenza di Cassazione n. 24289/2020 del 3 novembre 2020, con la quale è stata espressamente esclusa la possibilità del   cessionario/committente di procedere alla detrazione in riferimento ad una fattura in cui sia stata erroneamente addebitata l’IVA in applicazione dell’art. 6, comma 6, del Dlgs 471/1997 modificato dalla legge di Bilancio 2018, con efficacia retroattiva. In tal senso si esprime anche la circolare dalla Guardia di Finanza che ha modificato quanto disposto nella sua precedente circolare (114153/2018).

 

 

Sanzione

In conseguenza dell’orientamento della Suprema Corte e, ora, anche quello della Guardia di Finanza, nell’ipotesi in cui il cliente abbia pagato al fornitore (e di conseguenza abbia detratto) l’IVA addebitatagli per errore in fattura, è prevista la sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente. Pertanto, oltre alla pesante conseguenza dovuta al recupero dell’IVA detratta, vi è l’irrogazione di una sanzione di tipo proporzionale e non fissa.

Occorre, dunque, prestare massima attenzione a rettificare in   le operazioni non imponibili, esenti o escluse da imposta trattate, per errore, come imponibili ai fini IVA[1].

Queste operazioni, anche in assenza di frode o danno per l’Erario (laddove il fornitore ha versato l’imposta), saranno soggette al recupero dell’Amministrazione finanziaria, la quale ha preferito adeguarsi all’orientamento restrittivo della Cassazione.

Pertanto, nel concetto di «IVA applicata in misura superiore alla effettiva» possono essere ricondotte solo le ipotesi in cui il cedente/prestatore abbia applicato un’aliquota superiore a quella corretta e non quelle in cui abbia applicato l’imposta a fronte di operazioni esenti, non imponibili o escluse da imposta.

 

 

 

LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati

 

 

[1]  Per eliminare le inesattezze in fattura, si segnala la procedura di variazione regolata dall’art. 26 D.P.R. 633/1972.

    Move your business forward.
    Choose LPD as your trusted Advisor.