NEWSLETTER TAX N.3 GENNAIO 2021

da LDP | Gen 18, 2021 | newsletter

UIF: Un indicatore sintetico per individuare le società cartiere

 

Premessa

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) di Banca d’Italia ha pubblicato uno studio che individua un indicatore sintetico il quale segnala la presenza di caratteristiche tipiche di una società “cartiera”, ovvero un’impresa dedita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti producendo semplici “carte” contabili, al fine di consentire ad aziende produttive di utilizzarla a fini di evasione fiscale, rappresentando in bilancio costi inesistenti. L’attività delle cartiere, evidenzia l’UIF, si contraddistingue per una movimentazione bancaria molto rilevante, con entrate a cifra tonda riferite al pagamento di fatture di altre società, e da uscite, proporzionali alle entrate, dovute a ripetuti prelievi da parte degli amministratori giustificati come pagamenti a fornitori. Inoltre, sui conti delle società cartiere raramente vengono riscontrate operazioni tipiche delle imprese reali, come ad es: pagamenti di utenze, di tributi, emolumenti ecc., mentre, in genere, il saldo contabile del rapporto è prossimo allo zero.

Gli indicatori elementari elaborati dall’UIF, basati su elementi desumibili dal bilancio di esercizio sono i seguenti:

 

Qimmat = immobilizzazioni materiali/attivo

Descrive la struttura operativa e produttiva della società. Il quoziente varia fra 0 e 1 e tende a zero se le immobilizzazioni materiali sono minime o nulle rispetto al totale dell’attivo, caso tipico delle cartiere. Infatti, per le cartiere le immobilizzazioni materiali dovrebbero essere nulle o molto basse perché esse operano senza una reale struttura operativa e produttiva come ad esempio automezzi, impianti, macchinari, attrezzature, arredi, pc, immobili ecc.

 

Qonfin = interessi e altri oneri finanziari/ricavi

Il quoziente rappresenta il costo dell’indebitamento ed è una proxy dell’indicatore “debiti verso banche/passivo”. L’assenza di debiti bancari in un bilancio societario è alquanto rara soprattutto nella fase d’avvio di un’impresa nel sistema produttivo italiano da sempre bank-based. L’assenza di debiti bancari avviene in genere perché la cartiera, non vuole essere sottoposta ad alcuno screening da parte del sistema bancario come l’analisi di bilancio o della dichiarazione dei redditi ovvero a una visita on site in fase, ad esempio, d’istruttoria di un nuovo finanziamento.

 

Qpatr = (capitale sociale versato + riserve nette)/passivo

Descrive l’investimento diretto dei soci nella società. Le cartiere si caratterizzano per un ridotto capitale sociale e scarse riserve, segno dell’assenza di progettualità imprenditoriale[1].

 

Qacco = valore assoluto[(1 – (acquisti netti + costi per servizi e godimento di beni di terzi)/ricavi) 

Le cartiere presentano ingenti ricavi, a causa dell’emissione di fatture, ma anche costi rilevanti per restituire i fondi ricevuti da coloro a cui favore emettono fatture. Le cartiere monetizzano la provvista attraverso cospicui prelevamenti che vengono spesso giustificati come costi aziendali di varia natura (pagamento di fornitori, consulenze esterne ecc.).

 

Qclav = spese per il personale/ricavi

Le cartiere si caratterizzano per un vorticoso volume d’affari in assenza di personale dipendente. Un valore prossimo allo zero di quest’indicatore è indicativo di una società che fattura in assenza di personale, elemento tipico delle cartiere.

 

Conclusioni

Detti indicatori sono idonei per la predisposizione dei modelli organizzativi previsti dal Dlgs 231/2001 in merito alla prevenzione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di false fatture.

Inoltre, rappresentano un valido strumento non solo per l’amministrazione finanziaria ma anche per le stesse imprese, specie quando intendono rapportarsi con nuovi fornitori. Infatti, in caso di verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria, spesso, vengono coinvolti, indistintamente, tutti i soggetti della filiera.

Pertanto, al fine di evitare di entrare in contatto con una società cartiera, è opportuno adottare una serie di comportamenti:

  • prima di entrare in rapporti con il possibile fornitore, sarà necessario effettuare una verifica presso il Registro delle imprese per appurarne esistenza, storia e compatibilità tra l’attività dichiarata e quella effettivamente svolta;
  • al contempo, sarà importante verificare che il numero di partita Iva sia attivo (tramite il servizio fornito dall’agenzia delle Entrate). Anche se l’introduzione della fattura elettronica ha ovviato in parte al problema, occorre considerare che vi sono molti soggetti che ne sono ancora dispensati;
  • è preferibile controllare l’effettiva esistenza della sede legale e operativa per appurare se il fornitore sia dotato, o meno, di una struttura idonea a eseguire l’operazione richiesta;
  • essenziale è anche la stipula di un contratto in forma scritta e dotato di data certa. Elemento, quest’ultimo, la cui mancanza viene di norma invocata dai verificatori per negare la valenza probatoria al documento prodotto;
  • Se si opera per tramite di mediatori/agenti/broker:
  1. verificare il mediatore;
  2. sottoscrivere un contratto con il mediatore/agente/broker in cui si specifichi il ruolo, le responsabilità e il compenso dello stesso;
  • Se si interagisce con società estere, è opportuno verificare se la società ha stabile organizzazione o una filiale in Italia;
  • altro elemento degno di attenzione sono gli scambi di comunicazioni (e-mail, chat, scritti, lettere, appunti ecc.) tra cedente e cessionario, utili a dimostrare l’effettiva vitalità del rapporto contrattuale;
  • altra tematica rilevante è quella dei prezzi praticati dal cedente, che devono essere in linea con quelli di mercato: offerte molto ribassate, infatti, sono possibili solo grazie al mancato versamento di imposte come l’Iva;
  • occorre prestare attenzione all’indicazione in fattura delle operazioni svolte, che non deve essere generica.
  • Infine, anche in considerazione della connotazione frequentemente transnazionale delle cartiere, è opportuno ricordare che, relativamente alle cessioni intracomunitarie, è obbligatorio conservare l’interrogazione del Vies.

Si ricorda che la Corte di Cassazione ha stabilito che l’amministrazione finanziaria non può limitarsi a dimostrare l’inidoneità operativa del cedente, ma deve provare – anche tramite presunzioni, purché gravi, precise e concordanti – che il cessionario fosse in grado di percepire tale inidoneità in base alla diligenza specifica di un operatore medio del settore (pronunce 34723/2019; 2483 e 4428 del 2020).

Per contro, nessun valore viene attribuito alle fatture e al loro pagamento, poiché potrebbero avere il solo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (27112/2020). È comunque consigliabile il pagamento tramite mezzi tracciabili, che consentano di risalire al beneficiario.

LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.

 

[1] Nei bilanci redatti in forma abbreviata non è possibile individuare, dalla lettura dello stato patrimoniale, i prestiti da parte dei soci siano essi infruttiferi o fruttiferi. Di contro, i finanziamenti aventi natura di conferimento sono di norma esposti nella voce “altre riserve” inclusa nell’indicatore.

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