DOPPIO REQUISITO OGGETTIVO PER L’ESONERO IVA DEI BENI COVID:
CIRCOLARE N. 26/E ADE
PREMESSA
Con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate risolve alcuni dubbi interpretativi sulla disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19.
Il Decreto Rilancio con l’art. 124, a decorrere dal 19 maggio 2020, ha modificato la Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/1972 stabilendo che sono soggette ad aliquota IVA del 5% le cessioni dei beni anti-Covid elencati nel primo comma dell’articolo in questione effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si è altresì disposto che in via transitoria e sino al 31 dicembre 2020, alle stesse cessioni viene riconosciuto un regime di maggior favore consistente nell’introduzione di un regime di esenzione da IVA per l’acquisto dei beni considerati necessari per contenere e gestire l’emergenza sanitaria da Covid-19 .
In particolare, l’Agenzia delle Entrate con la circolare menzionata, prevede due requisiti, entrambi oggettivi, affinché l’importazione, l’acquisto intracomunitario e la cessione interna dei predetti beni possa essere esente dall’imposta sul valore aggiunto:
CONDIZIONI DI ESONERO IVA
- effettiva destinazione al contrasto, la gestione e il contenimento del Covid-19 e di altre pandemie;
- rispondenza ai requisiti oggettivi previsti dalla norma[1] e classificabilità in specifiche voci doganali già individuate, almeno in prima battuta, dalla circolare 12/D/2020 dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di seguito specificamente elencate.
La circolare, sebbene fissa dei principi di orientamento del mercato, non fornisce alcuna soluzione a chi intende regolarizzare la propria posizione. Su questi aspetti occorrerà attendere nuovi chiarimenti.
INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI
Secondo quanto emerge analizzando il contenuto del documento di prassi si sottolinea che in alcuni casi la qualificazione oggettiva dei beni non è di per sé sufficiente, in quanto occorre verificare caso per caso la destinazione effettiva del bene. In particolare, questa condizione è prevista per tutti quei beni che possono essere utilizzati per diverse finalità. È il caso, ad esempio, delle soluzioni idroalcoliche che possono essere utilizzate per le finalità cosmetiche o alimentari. In questo caso l’esenzione opera solo se le predette soluzioni sono utilizzate per finalità sanitarie.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministero della Salute, fornisce, nella forma di risposte a quesiti, indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’art. 124:
SCHEDA DI SINTESI FORNITA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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Termometri e termoscanner
Rientrano nella definizione di termometri “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto, anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime IVA agevolato, a condizione che siano riconducibili alle seguenti voci doganali: ex 9025 1120, ex 90251180, ex 9025 1900.
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Mascherine
Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3, possono beneficiare della disciplina IVA agevolata anche le cessioni delle mascherine c.d. ricaricabili (ossia le mascherine riutilizzabili perché dotate di filtro intercambiabile), vendute unitamente al relativo filtro.
Peraltro, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, godono del medesimo trattamento IVA anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina (in quanto ne definiscono le caratteristiche filtranti e di sicurezza, a poco o nulla rilevando il relativo supporto, che assurge a elemento accessorio).
Codici doganali: 6307 9098 – Ffp2 e Ffp3; 6307 909815 – mascherine chirurgiche
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Dispenser per disinfettanti
Anche le piantane per dispenser dotate di sistemi di fissaggio rientrano nell’agevolazione, al pari dei “dispenser a muro per disinfettanti”, essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.
I codici doganali di riferimento sono: ex 3401 1100, ex 3401 1900, ex 3401 2010, ex 3401 2090, ex 3401 3000, ex 3402 1200, ex 3808 94
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Strumentazione per diagnostica per Covid-19
Rientrano nella strumentazione per diagnostica per Covid-19 anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri), trattandosi di dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile Covid-19. Godono pertanto dell’agevolazione IVA, al pari degli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare n. 12/D/2020 dell’Agenzia delle Dogane: ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080
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Soluzione idroalcolica in litri
Rientrano nell’agevolazione anche le soluzioni alcoliche autorizzate con PMC o Biocidi a base di etanolo almeno al 70%; venduti in confezioni con unità di misura il litro, anche con quantità inferiori o superiori al litro.
Per l’esonero le cessioni devono avere finalità sanitaria. Sono escluse le cessioni per finalità cosmetiche o alimentari.
Voci doganale: ex 2207 1000, ex 2207 2000, ex 2208 9091, ex 2208 9099
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Pezzi di ricambio e beni accessori
Secondo l’Agenzia, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 12 del decreto IVA, il medesimo trattamento spetta anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall’art. 124.
TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI CLASSIFICA DOGANALE: CIRCOLARE 12/D/2020
L’elenco completo relativo ai codici di classifica doganale, relativi alle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione è annoverato nella circolare 12/D/2020 dell’ADM.
LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.
[1] L’elenco di cui al comma 1 dell’art. 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell’aliquota IVA del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021: “Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.