+39 02 48 00 65 14 info@ldp-ita.com

NEWSLETTER TAX N.2 NOVEMBRE 2020

by LDP | Nov 18, 2020 | newsletter

NUMERAZIONE CORRETTA DELLA FATTURA SOLO SE C’E’ SEQUENZIALITA’

 

 

Premessa

La numerazione della fattura basata sulla data di emissione (es. 1 giugno 2020: 20200601) e da un ulteriore codice progressivo esadecimale (che utilizzando simboli da 0 a 9 per le prime dieci cifre, e poi le lettere da A a F per le successive sei cifre, per un totale di 16 simboli: es. 0001, 0002, ecc.000A, 000B), non risulta compatibile con il requisito della “sequenzialità” e non garantisce il rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

 

 

Enunciato normativo

Questo è il chiarimento contenuto nella risposta all’istanza di interpello n. 505 del 29 Ottobre 2020, in tema di numerazione delle fatture.

L’Agenzia delle Entrate ha rammentato che, a partire dal 1° gennaio 2013 (per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 21 comma 2 lett. b) del DPR 633/72, così come sostituito dall’art. 1 comma 325 lett. d) della L. 228/2012), la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Sono, dunque, ammissibili anche sistemi di numerazione diversi da quelli progressivi per anno solare, purché siano rispettate le condizioni di univocità e progressività ai numeri attribuiti alle fatture.

Tuttavia, la numerazione riferita alla “data della fattura stessa” è difficilmente praticabile nell’ambito della fatturazione elettronica, posto che la data di emissione coincide con quella di trasmissione del file XML al SdI, e può, quindi, essere successiva a quella di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, come sottolineato dall’Agenzia, un sistema di numerazione delle fatture strutturato sulla progressione della data di emissione, risulta inidoneo a rispettare la sequenzialità richiesta dalle disposizioni comunitarie, potendo verificarsi un “salto data” in caso di mancata emissione di fatture in alcuni giorni.

 

 

Ostacoli alle funzioni di controllo

Tale circostanza potrebbe impedire all’Amministrazione finanziaria:

  • il controllo della corrispondenza fra la numerazione dei documenti e la relativa annotazione nei registri contabili, “necessaria ad evitare intervalli ingiustificati nell’ordine di emissione e di annotazione”;
  • la corretta ricostruzione delle operazioni attive.

Nel documento di prassi si sottolinea, infine, come l’assenza di un ordine sequenziale non consentirebbe all’Agenzia delle Entrate neppure la corretta predisposizione, prevista dall’art. 4 del DLgs. 127/2015 a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, delle bozze:

  • delle liquidazioni periodiche IVA,
  • dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 e
  • della dichiarazione annuale IVA.

 

 

 

LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati

    Move your business forward.
    Choose LPD as your trusted Advisor.