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NEWSLETTER TAX N. 2 MAGGIO 2021

by LDP | May 31, 2021 | new, newsletter

Decreto “Sostegni-bis” – Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021

 

 

Premessa

 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il decreto denominato dagli organi di stampa “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) (il “Decreto”).

 

Il Decreto fa seguito alle misure di sostegno all’economia varate con il precedente decreto-legge denominato “Decreto Sostegni” (D.l. n. 41/2021, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 69/2021) e introduce nuove misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid-19.

 

Complessivamente il valore dei nuovi stanziamenti previsti dal Governo con il decreto in esame è pari a circa 40 miliardi di euro.

 

Per quanto di nostro interesse segnaliamo in questo documento le misure rilevanti ai fini tributari e, in generale, i provvedimenti rilevanti per gli investimenti ed il sostegno finanziario per le imprese.

 

Rimandiamo gli approfondimenti specifici relativi alle misure rivolte alle “start-up” e alle PMI innovative ad una nostra specifica “Infoflash”.

 

Ove non diversamente specificato, le misure descritte sono in vigore a partire dal 26 maggio 2021.

 

 

 

Contributi a fondo perduto – le nuove possibilità d’accesso al beneficio previste dal “DL Sostegni-bis”

 

 

Il Decreto prevede:

 

  1. la riproposizione del contributo previsto dal primo decreto Sostegni, indirizzato alle partite IVA che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020 (prima componente);
  2. una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021.
  3. una terza componente, concentrata non sul calo di fatturato, ma determinata sulla base del confronto dei risultati economici netti. Il contributo terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. Tale terza componente, tuttavia, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (comma 27).

 

 

1 – Prima componente – la riproposizione del contributo di cui al primo Dl Sostegni (art. 1, comma 1 e ss. del Decreto)

 

 

Il primo comma dell’articolo 1 del Decreto prevede che ai beneficiari del contributo previsto dal precedente Decreto Sostegni (Dl. N. 41/2021) sia corrisposta un’ulteriore quota pari all’importo riconosciuto a seguito della regolare presentazione dell’istanza prevista dal citato Dl Sostegni.

 

La disposizione, quindi, “duplica” il beneficio già determinato seguendo i calcoli e i limiti previsti dalla precedente disposizione.

 

Pertanto, i soggetti cui sarà riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui al primo Dl Sostegni, automaticamente avranno diritto al riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate della seconda quota del contributo mediante accreditamento diretto.

Nel caso in cui, in sede di invio dell’istanza prevista dal primo Dl Sostegni, sia stata esercitata l’opzione per il riconoscimento di un credito d’imposta in luogo dell’accredito diretto, tale opzione sarà automaticamente ritenuta valida anche con riferimento alla seconda quota del contributo.

 

Nella formulazione letterale, il Decreto non prevede termini perentori in favore del contribuente per la ricezione dell’accredito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Ricordiamo che il contributo in parola non può superare i 150.000 euro e non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.

 

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato. Per il calcolo della media mensile rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

 

Per ulteriori dettagli relativi alla prima formulazione del contributo in analisi rinviamo alla nostra precedente Infoflash Tax n. 2 Marzo 2021. 

 

 

2 – Seconda componente – la nuova modalità di calcolo del contributo a fondo perduto (art. 1, comma 5 e ss. del Decreto)

 

 

A – Per i soggetti che beneficiano del contributo a fondo perduto di cui al primo Dl Sostegni

 

 

I soggetti che hanno fruito del contributo del precedente “Dl Sostegni”, in alternativa al contributo “automatico” di cui al paragrafo precedente, possono richiedere il contributo a fondo perduto secondo le modalità di cui al quinto comma e successivi dell’articolo 1 del Decreto descritte di seguito.

 

L’articolo 1, comma ottavo del Decreto prevede che “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020”.

 

Come anticipato, quindi, il periodo di riferimento per il calcolo del calo medio di fatturato non è più su base solare, ma fondato sulla finestra 1° aprile – 31 marzo dell’anno successivo.

 

L’accesso a tale contributo è condizionato alla presentazione, esclusivamente in via telematica, di un’istanza all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa (ancora da definire).

 

I dettagli tecnici e le modalità operative per l’accesso al beneficio sono delegati all’emanazione di un provvedimento attuativo ad hoc del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Nonostante la lettera della norma prescriva la necessaria alternatività tra il beneficio “replica” del primo decreto sostegni e il “nuovo” contributo a fondo perduto di cui al comma 5, il meccanismo applicativo previsto dal Decreto propone un sistema di fatto complementare, poiché:

 

i contribuenti che abbiano beneficiato del primo contributo potranno comunque ottenere il differenziale positivo relativo all’eventuale maggior valore emergente dal calcolo effettuato secondo la nuova modalità prevista dal quinto comma del Decreto. In questo caso, il contributo già riconosciuto dovrà essere scomputato da quello da riconoscere ai sensi del comma 5;

– parimenti, se dall’istanza da predisporre ai sensi del comma 5 emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi del comma 1, l’Agenzia delle Entrate non darà seguito all’istanza stessa.

 

Venendo alle modalità di calcolo del contributo ex comma 5, relativamente ai soggetti che hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto in base al decreto Sostegni-1, il beneficio è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 secondo i seguenti scaglioni:

 

  1. a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  2. b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  3. c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  4. d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  5. e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

 

Esempio numerico – Beneficio ex comma 5 per soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal primo DL Sostegni

 

Ammontare medio mensile 2019: 180.000

Ammontare medio mensile 2020: 120.000

Differenza: 60.000

Ricavi anno 2019: 4.500.000

Calcolo del contributo (decreto Sostegni): 30% di 60.000 = 18.000 euro

Ammontare medio mensile 1.4.2019-31.3.2020: 200.000

Ammontare medio mensile 1.4.2020-31.3.2021: 130.000

Differenza: 70.000

Calcolo del contributo (comma 5, decreto Sostegni bis): 30% di 70.000 = 21.000 euro

Il contribuente riceverà, oltre alla somma calcolata con il “vecchio” metodo di cui al primo comma, ulteriori 3.000 euro per effetto del decreto Sostegni bis (art. 1. comma 5 e seguenti).

 

 

B – Per i soggetti che non beneficiano del contributo a fondo perduto di cui al primo Dl Sostegni

 

 

Il medesimo contributo a fondo perduto di cui al comma 5 descritto al paragrafo precedente, ha un metodo di calcolo differente per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al primo decreto Sostegni.

In particolare, il contributo in oggetto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 secondo i seguenti scaglioni:

 

  1. a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  2. b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  3. c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  4. d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  5. e) 30% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

 

Esempio numerico – Beneficio ex comma 5 per soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal primo DL Sostegni

 

Ammontare medio mensile 1.4.2019-31.3.2020: 200.000

Ammontare medio mensile 1.4.2020-31.3.2021: 130.000

Differenza: 70.000

Ricavi anno 2019: 4.500.000

Calcolo del contributo

Nuovi beneficiari: 40% di 70.000 = 28.000 euro

 

A prescindere dal fatto che si sia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al primo Dl Sostegni, l’importo del contributo di cui al comma 5 non può comunque essere superiore a 150.000 euro (articolo 1, comma 11, del Decreto).

 

Così come previsto per la precedente formulazione recata dal primo DL Sostegni, anche il DL Sostegni-bis prevede esplicitamente la non imponibilità del beneficio riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell’IRAP.

 

Sempre in linea con l’omologo decreto precedente, si segnala che anche il Decreto in parola prevede la possibilità per il contribuente di optare, in alternativa alla richiesta di accredito diretto in conto corrente, per la possibilità di utilizzare il beneficio sotto forma di credito di imposta per la compensazione dello stesso con altri debiti tributari secondo le consuete modalità previste dall’articolo 17 del D. lgs. n. 241/1997.

 

Nelle more dell’emanazione del provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, riportiamo, infine, che, per i soggetti obbligati alla trasmissione della comunicazione periodica delle liquidazioni IVA (cosiddetta “LIPE trimestrale”), l’invio della comunicazione relativa al primo trimestre 2021 costituisce presupposto necessario per l’invio dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto in parola (art. 1, comma 13, ultimo periodo del Decreto).

 

 

3 – Terza componente – contributo a fondo perduto basato sul calcolo del calo del risultato economico netto (art. 1, comma 14 e ss. del Decreto)

 

 

Come riportato sopra, il Decreto introduce un innovativo contributo calcolato su base reddituale condizionato al peggioramento del risultato economico d’esercizio “relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo all’anno precedente”. In questa fattispecie non si fa riferimento esclusivo alla contrazione del fatturato, ma al calo del risultato complessivo economico.

 

In linea con le altre tipologie di contributo a fondo perduto, anche tale agevolazione è rivolta a professionisti, lavoratori autonomi e imprese che risultino in attività alla data di entrata in vigore del decreto e che abbiano conseguito ricavi o compensi determinati secondo le relative norme di cui al testo unico sulle imposte sui redditi pari o inferiori a 10 milioni di Euro (il riferimento da considerare è il secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia per i soggetti solari il periodo d’imposta 2019).

 

Tuttavia, segnaliamo che la normativa comunitaria attuale “temporanea” in tema di aiuti di stato al momento prevede come criterio di indirizzo per gli aiuti di Stato la perdita di almeno il 30% del fatturato, pertanto l’applicazione concreta della disciplina che descriviamo sotto rimane comunque subordinata all’autorizzazione dell’UE (ad oggi ancora non pervenuta), oltre che all’emanazione di un articolato decreto attuativo ad hoc da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “decreto attuativo”).

 

Il Decreto prescrive come presupposto necessario per l’accesso al beneficio la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 10 settembre 2021 (termine anticipato rispetto al termine ordinario previsto per i soggetti “solari” per il 30 novembre 2021) e prevede che la corresponsione del beneficio avvenga al netto dei ristori e degli altri contributi previsti dalle altre misure agevolative emergenziali (ivi compresi i benefici di cui al medesimo Decreto descritti nei paragrafi precedenti).

 

Pertanto, stante la lacunosità attuale delle previsioni normative direttamente applicabili con riferimento a tale modalità di determinazione del beneficio, rimandiamo l’approfondimento al futuro una volta emanato il decreto attuativo e chiarita a livello comunitario la compatibilità dell’agevolazione con il quadro europeo sugli aiuti di stato.

 

Segnaliamo, infine, che l’ultimo comma dell’articolo 1 del Decreto dispone che, nel caso in cui i fondi stanziati per l’erogazione dei contributi a fondo perduto risultassero esuberanti rispetto alle effettive richieste, l’eccedenza sarà destinata all’inclusione nel novero dei potenziali beneficiari anche delle imprese e lavoratori autonomi che hanno conseguito ricavi e compensi superiori all’attuale soglia massima di 10 milioni di Euro (ricordiamo ancora una volta che il periodo d’imposta da considerare per il calcolo della soglia di ricavi è il secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia per i soggetti solari il periodo d’imposta 2019).

 

 

Recupero dell’IVA versata su crediti non riscossi vantati nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali

 

 

Il Decreto ha adeguato la normativa IVA interna (articolo 26 del D.p.r. n. 633/1972) alla disciplina comunitaria per ciò che attiene la variazione dell’imponibile e dell’imposta in caso di mancata riscossione, in tutto o in parte, dei crediti vantati nei confronti di cessionari/committenti assoggettati a procedure concorsuali. 

 

Il cedente/prestatore può effettuare la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta sin dall’apertura della procedura, senza doverne attendere la conclusione.

 

Le nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 26 maggio 2021).

 

Rimane fermo l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento dell’IVA qualora si riuscisse, a seguito dell’emanazione della nota di variazione, ad incassare comunque il credito.

 

Dal punto di vista operativo, il Decreto, introducendo i nuovi commi 3-bis e10-bis al citato articolo 26 del Decreto IVA, definisce esplicitamente i criteri per poter considerare il debitore assoggettato ad una procedura concorsuale, ovvero ad una procedura a questa assimilata.

 

Pertanto, ai fini della norma in parola, occorre considerare le seguenti date per poter individuare il momento a partire dal quale vale la facoltà di emissione della nota di variazione:

  • data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del Regio decreto 267/1942;
  • data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato di cui all’articolo 67, terzo comma lettera d) del Regio decreto 267/1942;
  • data della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

Segnaliamo che, i riferimenti temporali devono essere considerati tempestivamente, poiché attivano la decorrenza degli ulteriori termini previsti dalla prassi amministrativa in tema di decadenza dal diritto di rettifica. L’Agenzia delle Entrate, infatti, con numerose pronunce collega il diritto all’emissione della nota di variazione al diritto a detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19 del Dpr 633/72 imponendo al creditore di poter emettere la nota di variazione, entro e non oltre il termine di esercizio del relativo diritto a detrazione (tipicamente entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa allo stesso anno, i.e. il 30 aprile dell’anno successivo). 

 

Per fornire un esempio pratico relativamente ad una fattispecie che imponga una particolare tempestività da parte del creditore: se il cessionario/committente insolvente sarà assoggettato ad una procedura concorsuale nel mese di dicembre 2021, il fornitore potrà emettere la nota di variazione entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa allo stesso anno, vale a dire entro il 30 aprile 2022.

 

 

Sostegni per le attività economiche chiuse per effetto dei provvedimenti emergenziali

 

 

L’articolo 2 del Decreto prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro per il sostegno alle attività economiche per cui sia stata disposta la chiusura fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto stesso, per un periodo pari ad almeno quattro mesi.

 

Anche rispetto a tale disposizione, il Governo ha demandato la determinazione dei profili applicativi e le disposizioni per la determinazione dei soggetti beneficiari ad un apposito decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Tuttavia, l’indirizzo generale dato dal Decreto è quello di utilizzare criteri e modalità di calcolo analoghe a quelle previste da precedenti misure di ristoro (ivi inclusi i contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 1 del Decreto medesimo).

 

Credito d’imposta per fabbricati strumentali e affitti d’azienda

 

 

L’articolo 4 del Decreto ha prorogato le precedenti disposizioni in tema di concessione di crediti d’imposta rivolti ai lavoratori autonomi, ai professionisti e alle imprese che hanno registrato un calo del fatturato del 30% raffrontando i periodi 1° aprile 2020-30 marzo 2021 e 1° aprile 2019 – 30 marzo 2020.

 

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019, il beneficio spetta a prescindere dai requisiti relativi al calo di fatturato di cui al precedente paragrafo.

 

I canoni di riferimento per il calcolo del beneficio in commento si riferiscono alle mensilità gennaio 2021 – maggio 2021.

 

 

Nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI

 

 

Il beneficio definito dal Decreto riprende i profili dell’omologo credito d’imposta di cui all’art. 125 del decreto Rilancio (D.L. 24/2020), introducendo, tuttavia, alcune modifiche alle tipologie di spese agevolabili, alla misura del credito d’imposta e alle modalità di fruizione dello stesso.

Il credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Sono agevolabili solo le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

 

Sono incluse nel perimetro del credito di imposta, le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.

 

A titolo esemplificativo:

 

– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

– l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

– l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

 

L’attuale formulazione del beneficio include tra le spese ammissibili anche le spese sostenute per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali.

 

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

 

Non si applicano i limiti di compensazione di cui all’art. 1, comma 53, della l. n. 244/2007 e di cui all’art. 34 della l. n. 388/2000.

 

Il credito d’imposta:

– non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, del Tuir.

 

Il credito d’imposta può essere utilizzato in due modalità alternative: o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Non è prevista invece la possibilità di cedere il credito d’imposta in parola.

 

È demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

 

 

Misure per favorire la patrimonializzazione delle imprese – modifiche al beneficio ACE

 

Il Decreto prevede uno specifico regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, introducendo, inoltre, la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta.

Il regime transitorio riguarda il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per cui per i soggetti “solari” il periodo d’imposta 2021). Per espressa disposizione normativa (articolo 19, comma 2, del Decreto), gli incrementi di capitale rilevanti ai fini ACE sono computati a partire dal primo giorno del periodo d’imposta di riferimento.

 

Il Decreto, inoltre, con riferimento allo speciale regime transitorio delineato sopra, fissa l’aliquota applicabile per il calcolo del rendimento nozionale ai fini ACE in misura pari al 15% relativamente ai nuovi incrementi di capitale.

 

 

Misure per il sostegno degli investimenti da parte delle imprese

 

 

Al fine di meglio inquadrare la portata della novità normativa in commento, riportiamo che, con specifico riferimento gli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la legge di bilancio 2021 ha previsto la spettanza di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale da parte dei soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

 

Il Decreto, in considerazione del protrarsi dell’attuale emergenza sanitaria, ha esteso tale possibilità anche alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi superiori alla suddetta soglia di 5 milioni di euro, ma solo per investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi da quelli di cui all’allegato A della l. n. 232/2016 effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

 

Pertanto, stante l’attuale disposto normativo, i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi possono fruire del credito d’imposta loro spettante secondo le modalità ordinarie (ossia in tre quote di pari ammontare).

 

 

Nuova proroga della sospensione dell’attività di riscossione

 

 

L’articolo 9 del Decreto prevede la proroga al 30 giugno 2021 del termine di sospensione dell’attività dell’Agente della riscossione.

 

Per effetto di tale proroga sono di fatto sospesi l’invio di nuove cartelle di pagamento e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

 

Il Decreto, però, prevede la validità degli atti e dei provvedimenti adottati dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto stesso (26 maggio 2021). Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi atti e provvedimenti.

 

Restano acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

 

 

Aumento a 2 milioni di euro relativamente alla soglia massima per la compensazione “orizzontale” dei crediti tributari

 

 

L’articolo 22 del Decreto modifica il limite annuo per le compensazioni dei crediti di imposta.

 

Nello specifico la norma prevede che per l’anno 2021 il limite massimo per le compensazioni cc.dd. “esterne” o “orizzontali” e per particolari fattispecie di rimborso connesse a tale limite è aumentato fino a complessivi 2 milioni di euro.

 

La norma modificata dal provvedimento in parola è l’articolo 34, primo comma, della legge n. 388/2000.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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