Pubblicazione del Decreto Milleproroghe 2021
Premessa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre2020 il Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, cd. Decreto Milleproroghe, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno unito dall’Unione Europea”.
Di seguito si fornisce una analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro e/o sostituti di imposta, in vigore dal 31 dicembre 2020.
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI
ll Decreto “Milleproroghe” dispone la sospensione, dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, della prescrizione quinquennale di tutti i contributi previdenziali, già prevista dall’art. 3, co. 9 della Legge n. 335/1995, a partire dal 1° gennaio 1996.
I termini di prescrizione riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Il Legislatore precisa che, qualora il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio è differito al 1° luglio 2021.
È opportuno ricordare che, in relazione al contributo pensionistico, la riduzione del termine da decennale a quinquennale non si applica, anche dopo il 1° gennaio 1996, nell’ipotesi in cui sia il lavoratore (o i suoi superstiti) a denunciare la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro. In tal caso, la prescrizione resta decennale.
PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA (ART.19)
ll Decreto dispone la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 dei termini previsti dalle disposizioni legislative indicate nell’allegato 1 del medesimo decreto.
Tra le disposizioni contenute nel predetto allegato, di particolare interesse risulta la proroga delle disposizioni, di cui
- all’articolo 16, commi 1 e 2, del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, ai sensi del quale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- all’articolo 83 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale (cfr. Aggiornamento AP n. 422/2020). Tale articolo impone, in particolare, ai datori di lavoro (pubblici e privati) di garantire la sorveglianza sanitaria
eccezionale dei cd. lavoratori “fragili”;
- all’articolo 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, che disciplinano, rispettivamente, la procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di smart working nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge n. 81/2017.
LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.