Le principali novità fiscali del Decreto Milleproroghe e il DL Energia
Premessa
La newsletter analizza le novità introdotte dagli emendamenti e correttivi al Decreto Legge n. 228/2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (cd. Decreto Milleproroghe 2022) in tema di agevolazioni su beni 4.0, e la sospensione ammortamenti, mentre sul piano civilistico, viene introdotta la possibilità di sterilizzazione delle perdite anche sui bilanci 2021.
Infine, la bozza del c.d. “DL energia”, approvato il 18 febbraio dal Consiglio dei Ministri, ripropone le agevolazioni fiscali in merito alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate.
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali – ulteriore dilazione
Nel Decreto Milleproroghe è stato approvato un emendamento che proroga di 6 mesi, in particolare dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, il termine per la conclusione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021.
Si tratta degli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2021, l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo.
Grazie al correttivo approvato, per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, che saranno conclusi entro il 31 dicembre 2022, continueranno a essere applicate le aliquote del credito di imposta in vigore nel 2021, più vantaggiose rispetto a quelle del 2022.
In particolare:
- per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali, in luogo del 6% previsto per il 2022.
- Per i beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta, invece, è riconosciuto nella misura del:
- 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni, in luogo rispettivamente del 40%-20%-10% previsto per il 2022.
- Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, la proroga non ha alcuna rilevanza in quanto anche nel 2022 è confermata l’aliquota del 20%, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a un milione di euro.
Sospensione degli ammortamenti anche per il bilancio 2021
Rispetto alla novità della sospensione degli ammortamenti, prevista dalla legge di Bilancio 2022 anche per il bilancio 2021, nella nostra Newsletter n. 1 di gennaio avevamo evidenziato che il testo normativo concedeva tale possibilità unicamente ai soggetti che, già nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, avessero aderito alla sospensione del 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Sembrava quindi precludere l’accesso a coloro che avessero sospeso gli ammortamenti anche solo parzialmente.
Gli emendamenti al Decreto Milleproroghe modificano quest’ultima indicazione, eliminando del tutto il riferimento ai soggetti che già abbiano aderito alla sospensione nel 2020: di fatto, quindi, nel 2021 viene riproposta la stessa possibilità concessa nel 2020, a tutti i soggetti, siano essi al primo o al secondo anno di sospensione degli ammortamenti.
Sospensione delle perdite civilistiche 2021
L’emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera conferma la possibilità di sterilizzare le perdite che emergono nei bilanci 2021, rinviando l’obbligo di ripianamento al bilancio 2026 e sospendendo di fatto alcune norme del Codice civile, come già avvenuto per le perdite 2020 ripianabili entro i bilanci 2025.
Più in dettaglio, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies.
Gli articoli 2446 e 2447 riguardano le società per azioni, mentre gli articoli 2482-bis e ter si riferiscono alle società a responsabilità limitata: in sostanza sono sospese le norme che riguardano la riduzione del capitale per perdite (articoli 2446 e 2482-bis) e la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (articoli 2447 e 2482-ter).
È previsto che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, è posticipato al quinto esercizio successivo: in sostanza, il normale riferimento all’esercizio successivo a quello nel quale la perdita si è verificata è spostato al 2026, con obbligo per l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Medesimo discorso nel caso di riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, situazione che consente ai soci di deliberare il rinvio delle decisioni al 2026: si tratta della riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo, o della trasformazione della società.
L’assemblea pertanto può deliberare di rinviare tali decisioni all’assemblea di approvazione del bilancio 2026 non operando la causa di scioglimento della società (articoli 2484, comma 1, n. 4 per le società di capitali e 2545-duodecies per le società cooperative). Resta comunque in capo agli amministratori l’obbligo di valutare l’adeguatezza del presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio nonché d’informativa che impone agli amministratori di convocare «senza indugio» l’assemblea per riferire ai soci circa la situazione .
La norma infine impone una distinta indicazione nella nota integrativa delle perdite “sospese” con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni
Come anticipato in premessa, il cd. “DL energia”, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 in merito alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate.
Viene consentito quindi, anche per il 2022, a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite. In tal caso, ai fini della determinazione della plusvalenza si potrà assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni basato sul valore emergente da una perizia di stima redatta e asseverata da un professionista abilitato.
Tale asseverazione, unitamente al pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti (in un’unica soluzione, o con la prima delle tre annuali rate consentite) deve avvenire entro il 15 giugno 2022.
Si precisa che l’imposta sostitutiva dovuta sconterà un’aliquota unica del 14%, in aumento rispetto a quella dell’11% che era in vigore per il periodo 2021.
LDP rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.