NEWSLETTER TAX N. 1 MARZO 2021

da LDP | Mar 12, 2021 | newsletter

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

 

Riferimenti: Legge n. 21 del 26 febbraio 2021

 

In sintesi: È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. “Decreto Milleproroghe”), contenente, tra le altre, rilevanti novità in ambito societario e fiscale. Si segnala, a questo proposito, la proroga dei termini di approvazione dei bilanci, estesa a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in luogo degli ordinari 120, e la possibilità di svolgimento in modalità “a distanza” per tutte le assemblee tenute fino al 31 luglio 2021, a prescindere dalle indicazioni statutarie (si rimanda, a tale proposito, alla Infoflash Tax n. 1 Marzo 2021).

In ambito fiscale, si segnala la proroga al 30 giugno 2021 della comunicazione dei dati delle vendite a distanza mediante piattaforme digitali e il rinvio, al 1 gennaio 2022, dell’obbligo di invio dei corrispettivi telematici al sistema tes­sera sanitaria per gli esercenti tenuti alla comunicazione dei predetti dati. Da ultimo, si evidenzia la possibilità, per le società benefit, di usufruire del credito di imposta per la loro costituzione o trasformazione fino al 30 giugno 2021.

La Legge n. 21/2021 è in vigore dal 2 marzo 2021.

 

Contenuto della Newsletter

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. “Decreto Milleproroghe”), in vigore dal 2 marzo 2021.

Si fornisce di seguito l’analisi delle disposizioni di interesse in ambito fiscale, rinviando alla Infoflash Tax n. 1 Marzo 2021 inviata sul tema del rinvio dei termini di approvazione dei bilanci.

 

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE VENDITE A DISTANZA MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI – PROROGA AL 30 GIUGNO 2021

 

L’art. 3 co. 3 del DL 183/2020 ha posticipato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’applicazione della disciplina relativa agli obblighi comunicativi gravanti sui soggetti passivi che, avvalendosi di interfacce elettroniche (mercati virtuali, piattaforme, portali o mezzi analoghi), facilitano le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea oppure le vendite a distanza di beni oggetto di importazione, di cui all’art. 13 del DL 34/2019.

Tale comunicazione è dovuta da tutti i soggetti passivi che gestiscono le piattaforme digitali (o mezzi assimilati) in qualità di intermediari tra un fornitore e un acquirente, e riguarda le vendite a distanza di beni per le quali vi è l’ausilio di un’interfaccia elettronica.

Per “vendite di beni a distanza” si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, e le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da Paesi terzi a destinazione dell’acquirente.

A regime, la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

In tema di scambi comunitari, si segnala anche il differimento al 1 luglio 2021 dell’entrata in vigore delle disposizioni sulle vendite a distanza all’interno dell’Unione europea previste dalle direttive comunitarie 5.12.2017 n. 2455 e 21.11.2019 n. 1995.

Per effetto delle novità comunitarie, sarà introdotta una presunzione di ricezione e cessione dei beni intermediati da un soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di una piattaforma digitale, le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, o le cessioni di beni effettuate nel territorio comunitario da un soggetto non stabilito nell’Unione europea nei confronti di un privato.

Per le piattaforme digitali, inoltre, saranno introdotti criteri specifici per individuare il luogo di effettuazione e il momento impositivo delle cessioni di beni che si considerano effettuate dalle piattaforme medesime. Inoltre, si stabilisce la non applicazione dell’IVA per le cessioni che si considerano effettuate dai fornitori nei confronti delle piattaforme.

 

OBBLIGO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI AL SISTEMA TES­SERA SANITARIA – PROROGA AL 1 GENNAIO 2022

 

L’art. 3 co. 5 del DL 183/2020 convertito rinvia al 1 gennaio 2022 il termine a partire dal quale gli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria dovranno assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, inviando i relativi da­ti al Sistema Tessera sanitaria tramite i registratori telematici.  Sono compresi, tra questi, anche gli esercenti che operano nel settore sanitario e che sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria ai sensi dell’art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei relativi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (es. farmacie, pa­rafarmacie, ottici). In base all’art. 6 co. 2 del DM 19.10.2020, i dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria entro il termine entro 12 giorni dall’effet­tuazione dell’operazione ai fini IVA.

 

Per gli esercenti del settore sanitario, il legislatore ha previsto una specifica modalità di assolvimento degli obblighi, stabilendo che essi possono adempiere alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante invio dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul do­cumento commerciale (artt. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015 e 6 co. 1 del DM 19.10.2020).

La volontà di adempiere agli obblighi in esame con l’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria de­ve essere comunicata mediante un’apposita funzionalità disponibile sul portale www.sistemats.it.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE “SOCIETA’ BENEFIT”  – PROROGA AL 30 GIUGNO 2021

 

Con l’art. 12 co. 1-bis del DL 183/2020 convertito è stato prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il credito d’im­po­sta per la nascita delle “società benefit (art. 38-ter del DL 34/2020 convertito).

Il modello societario della Società Benefit, nato nel 2010 negli Stati Uniti con il nome di Benefit Corporation, è stato recepito in Italia a partire dall’inizio del 2016 con l’introduzione dell’art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5 della legge n. 208/2015 (“Legge di Stabilità 2016”). Si tratta di una nuova forma giuridica d’impresa for profit che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse”.

L’art. 38-ter della legge di conversione del DL 34/2020, al fine di sostenere il rafforzamento del sistema delle Società Benefit, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta del 50% per abbattere i costi di costituzione o trasformazione in Società Benefit sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore (19 luglio 2020) della legge di conversione del decreto fino al 31 dicembre 2020, termine ora prorogato al 30 giugno 2021.

 

LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.

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