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NEWSLETTER TAX N.1 GENNAIO 2021

by LDP | Jan 8, 2021 | newsletter

Legge di bilancio 2021: le principali novità dal 1° gennaio 2021

 

Premessa

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020, la Legge 30.12.2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Le disposizioni in essa contenute sono in vigore dal 1° gennaio 2021, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nella citata legge.

 

Novita’ In Materia Fiscale E Agevolativa
REGIME DEI RIMPATRIATI

Nell’ambito della disciplina del rientro dei cervelli prevista dall’art. 5 del DL n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) come convertito dalla Legge n. 58/2019 (cfr. Aggiornamenti AP nn. 162/2019 e 230/2019), che ha disposto modifiche ai regimi fiscali agevolati per i c.d. “lavoratori impatriati” (art. 16 del D.Lgs n. 147/2015), nonché per il rientro in Italia dei c.d. “docenti e ricercatori residenti all’estero” (art. 44 del DL n. 78/2010), che hanno trasferito la propria residenza in Italia impegnandosi a risiedervi per almeno 2 anni svolgendo un’attività lavorativa, in sede parlamentare è stato approvato un ampliamento dei soggetti destinatari dell’allungamento temporale degli incentivi.

In particolare, il comma 50 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 (che introduce all’art. 5 del DL n. 34/2019 i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater) consente la fruizione dell’estensione per ulteriori cinque periodi d’imposta dell’abbattimento della base imponibile ai fini fiscali del 50% (art. 5, comma 1 lett. c) del DL n. 34/2019)

  • ai soggetti (diversi da quelli che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia) iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell’UE, che hanno trasferito la propria residenza prima dell’anno 2020 e che
  • alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati, di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 147/2015.

L’opzione per la suddetta estensione del regime fiscale di favore può essere esercitata in presenza di determinate condizioni: tali soggetti, infatti, possono optare per l’allungamento temporale dei benefici previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati, a seconda del numero di figli minori ed in base alla proprietà di un immobile in Italia.

 

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga ed asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

 

RIALLINEAMENTO DEI VALORI DELL’AVVIAMENTO

Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

 

DIVIDENDI E PLUSVALENZE DEGLI OICR ESTERI

Viene equiparato il regime impositivo di dividendi e plusvalenze su partecipazioni realizzati degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) a quello già in vigore per gli OICR istituiti in Italia.

Con questa nuova norma, infatti, tali OICR esteri non sono più soggetti ad imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.

In particolare, viene previsto che la ritenuta e l’imposta sostitutiva (entrambe del 26%) non si applicano rispettivamente sugli utili corrisposti e le plusvalenze degli OICR di diritto estero:

  • conformi alla direttiva 2009/65/CE (direttiva UCITS);
  • e a quelli non conformi a tale direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM), istituiti in Stati membri UE e negli Stati aderenti allo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Decorrenza

L’esenzione da ritenuta in commento si applica agli utili percepiti a decorrere dall’1.1.2021 e per le plusvalenze realizzate dalla medesima data.

 

INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI

Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
  • Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):
  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 4.0

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Misura dell’agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

  • in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 4 milioni di euro.
  • Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER LE QUOTAZIONI DELLE PMI

Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
  • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
  • entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DI COMPETENZE MANAGERIALI

Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

  • 100% per le piccole e medie imprese;
  • 90% per le medie imprese;
  • 80% per le grandi imprese.

 

RIDUZIONE IRPEF/IRES PER LE IMPRESE CHE INTRAPRENDONO UNA NUOVA INIZIATIVA ECONOMICA NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento) che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito, l’imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi, nel rispetto delle seguenti condizioni (pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione):

  • mantenimento dell’attività nella ZES per almeno 10 anni;
  • conservazione dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti “de minimis”.

 

COMPENSAZIONE DEI CREDITI E DEBITI DI NATURA COMMERCIALE

Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.

 

MODIFICHE ALL’IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SIGOLO IMPIEGO (C.D. PLASTIC TAX)

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:

  • l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbricante, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti nazionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
  • l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;
  • l’attenuazione del regime sanzionatorio;
  • il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1.7.2021.

 

CONCESSIONI AD ALIQUOTA IVA “ZERO” PER IL CONTRASTO AL COVID-19

È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:

  • le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
  • le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

 

SOLIDARIETA’ NEL PAGAMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA

Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.

La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate).

 

CONTRASTO DELLE FRODI REALIZZATE CON L’UTILIZZO DEL FALSO PLAFOND IVA

Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA.

Analisi di rischio e controlli sostanziali

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.

Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento

Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inibizione all’emissione di fatture elettroniche

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Definizione delle modalità operative

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione del descritto presidio antifrode.

 

FONDO PER LE PMI CREATIVE

Viene istituito, nello stato di previsione del MISE, il “Fondo per le piccole e medie imprese creative”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il suddetto Fondo ha il compito di:

  • promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, mediante contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
  • promuovere la collaborazione delle imprese del settore con quelle di altri settori produttivi, nonché con le Università e gli enti di ricerca;
  • sostenere la crescita delle imprese del settore anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
  • consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Spetta al MISE, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’individuazione dei codici ATECO delle attività interessate nonché la determinazione delle modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

 

FONDO D’INVESTIMENTO PER SVILUPPO PMI DEL SETTORE AERONAUTICO E DELLA GREEN ECONOMY

Viene istituito, nello stato di previsione del MISE, un Fondo d’investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle PMI del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta in particolare di interventi quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi.

 

INTERVENTI PER FAVORIRE LA SUCCESSIONE E LA TRASMISSIONE DELLE IMPRESE

Il comma 270 modifica l’articolo 23 del DL n. 83/2012, aggiungendo tra le finalità del Fondo crescita sostenibile gli “interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali”.

Ai sensi del nuovo comma 3-quater dell’articolo 23, anch’esso introdotto dal comma 270, per la suddetta finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei già citati finanziamenti.

 

CREDITO D’IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO E CREDITO D’IMPOSTA IN FORMAZIONE 4.0

Viene prorogato fino al 2022 il credito d’imposta, introdotto dalla Legge di bilancio 2020, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica ed altre attività innovative. Contestualmente, vengono apportate modifiche alla disciplina in questione, volte a chiarirne l’ambito applicativo.

È prorogato al 2022 anche il credito d’imposta formazione 4.0.

Inoltre, per l’anno 2021 viene incrementato di 5 milioni il Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università. Tale importo sarà destinato dal ministro dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.

Viene altresì stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al ministero dello sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Tale disposizione interviene sull’art. 120 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), prevedendo che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dal decreto stesso, sia utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (e non più solo fino al 31 dicembre 2021).

Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa potranno optare per la cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 122 del DL n. 34/2020.

 

LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati

 

 

 

 

 

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