Nuovo Patent Box – Pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Premessa
Con riferimento alla nuova super deduzione in sostituzione del Patent Box, di cui avevamo parlato nella Newsletter n. 1 di gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha diramato il Provvedimento n.48243 del 15 febbraio 2022, in cui sono state definite le disposizioni attuative del nuovo regime.
Il Provvedimento contiene numerosi chiarimenti, necessari al fine di sciogliere i vari dubbi che erano emersi tra gli operatori dalla lettura della norma: vi sono infatti indicazioni circa i soggetti che possono esercitare l’opzione, i beni immateriali agevolabili, le attività rilevanti, le spese agevolabili, e le attività e le spese rilevanti ai fini del meccanismo premiale di recapture. Sono state inoltre rilasciate indicazioni circa la documentazione idonea ai fini dell’applicazione della cd. penalty protection.
Soggetti interessati
Sul piano soggettivo il Provvedimento precisa che possono beneficiare della super deduzione solo i soggetti titolari di reddito d’impresa che rivestano la qualifica di investitore, ossia il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili che realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della propria attività d’impresa, sostenendone i costi, assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.
Non rientra quindi nel nuovo regime il soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non sostiene i costi per l’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporta il rischio degli investimenti, né acquisisce i benefici delle attività rilevanti.
Beni immateriali agevolabili
Il punto 2.1. del Provvedimento declina con maggiore dettaglio le tipologie dei beni agevolabili, essendo questi riconducibili a:
- software coperto da copyright;
- brevetti industriali: sono in essi ricompresi quelli per l’invenzione, le invenzioni biotecnologiche ed i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello di utilità ed i brevetti e certificati per le varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori (lett. B) del punto 2 del Provvedimento);
- disegni e modelli, se giuridicamente tutelati (lett. C) del punto 2 del Provvedimento).
Possono anche essere agevolabili due o più beni immateriali tra quelli indicati, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
Attività rilevanti
Quanto alla definizione di attività rilevanti ai fini dell’agevolazione, il Provvedimento rinvia al decreto MISE del 26 maggio 2020 relativo al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Rilevano pertanto:
- le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’art. 2 del citato DM;
- le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 3 del DM;
- le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’art. 4 del DM;
- le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Spese agevolabili
Il punto 4 del Provvedimento specifica opportunamente che le spese agevolabili sono da ricondurre alle:
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto 3;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività di cui al precedente punto 3;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di cui al precedente punto 3;
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
Dette spese sono imputate secondo il principio di competenza, in applicazione dell’art. 109 TUIR, indipendentemente dalla capitalizzazione delle stesse.
Il Provvedimento precisa inoltre che non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.
Meccanismo premiale di recapture
Il punto 5 e 6 del Provvedimento riguarda invece le disposizioni legate alle spese sostenute per conseguire il titolo di “privativa industriale” sul bene immateriale e per le quali è prevista un recapture fino ad otto anni precedenti, a decorrere dal periodo di imposta in cui sia stato ottenuto il titolo di privativa industriale. In questo caso, tra le attività rilevanti sono comprese anche quelle di ricerca fondamentale di cui al DM 26 maggio 2020 e quelle di ideazione e realizzazione del software coperto da copyright, oltre a quelle di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, quelle di design e ideazione estetica, nonché le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali (già elencate al punto 3 del Provvedimento). Tra le spese del recapture, non possono tuttavia essere comprese le spese di cui alla lettera e), descritta nel precedente paragrafo. Inoltre, se le spese degli otto anni precedenti hanno già concorso a formare il numeratore del nexus ratio del “vecchio” patent box, esse sono escluse dalla super deduzione.
Penalty protection: come ottenerla
Quanto alla penalty protection[1], il Provvedimento, al punto 7, declina la facoltà per i contribuenti di indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in “idonea documentazione”. In particolare, detta documentazione deve essere divisa in due sezioni, la prima (“A”) delle quali deve contenere le seguenti informazioni:
- la struttura partecipativadell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;
- le attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate;
- le attività rilevanti commissionate aterzi indipendenti;
- il modello organizzativodell’impresa;
- la relazione tecnicacirca i contenuti ed i risultati delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti ed ai sotto – progetti in corso di realizzazione;
- le funzioni, i rischi ed i beni dell’impresa.
La seconda sezione (“B”) specifica le informazioni che saranno utili per il calcolo su cui applicare la super deduzione, e cioè:
- le spese agevolabilisostenute in riferimento a ciascun bene immateriale: tali informazioni sono fornite tramite schede, intestate ai singoli beni immateriali, ai quali devono essere allegati il costo del personale impiegato in attività rilevanti ed i costi promiscui;
- l’individuazione delle variazioni fiscalidirettamente ed indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.
Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione. In assenza di detta comunicazione, non sarà applicabile la penalty protection.
[1] La penalty protection rappresenta la possibilità, per il contribuente, di non subire le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione in caso di rettifica della super deduzione del nuovo Patent Box
LDP rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.