Decreto “Sostegni-bis” – Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 conversione in legge
Premessa
Il Decreto Sostegni-bis (DL 73/2021) ha terminato il suo iter di approvazione in Senato ed è stato convertito dalla Legge n.106 del 23 luglio 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Durante l’iter parlamentare, il Decreto Sostegni – bis, già analizzato nella nostra Newsletter n. 2 di maggio 2021, alla quale si rimanda, si è arricchito di novità introdotte in ambito fiscale.
Per quanto di nostro interesse segnaliamo in questo documento le misure rilevanti ai fini tributari e, in generale, i provvedimenti rilevanti per gli investimenti ed il sostegno finanziario per le imprese.
Rimandiamo gli approfondimenti specifici relativi al credito di imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione degli ambienti alla nostra Infoflash n. 1.
Le novità per i contributi a fondo perduto
In primo luogo, è previsto che anche i soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi superiori a € 10 milioni e non superiori a € 15 milioni possano accedere aicontributi in parola. In particolare, viene loro riconosciuto il Contributo a Fondo Perduto già previsto dal decreto Sostegni (all’art. 1 DL 41/2021), calcolato applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019.
In secondo luogo, sono state previsti contributi per specifiche categorie di soggetti economici, quali partite iva esercenti attività di impresa, arte o professione, titolari di reddito agrario, enti non commerciali eorganizzazioni non lucrative, associazioni e società sportive iscritte al registro CONI, società operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e nel settore dell’Hotellerie -Restaurant-Catering (HORECA) e per i piccoli birrifici.
Nuovi crediti di imposta
Con la conversione in legge del Decreto Sostegni-bis è stato introdotto il nuovo art. 48-bis, che prevede un credito di imposta per le imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (i.e. 2021 per i soggetti “solari”).
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo complessivo delle risorse pari a 5 milioni di euro per il 2021, ed è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Sono agevolabili le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione:
- attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero;
- negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”.
Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (senza applicazione dei limiti alle compensazioni). Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con apposito decreto.
Sempre in tema di formazione, l’art. 60-bis, riconosce un credito d’imposta alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all’80% per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate, fino all’importo massimo di 100.000 euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Anche in questo caso le disposizioni attuative, nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, saranno definite con successivo decreto.
In ultimo, sono previsti, all’articolo 67 e 67-bis, due tipologie di credito di imposta legate alle spese sostenute per le pubblicità. In particolare è previsto, per gli anni 2021 e 2022, un credito d’imposta nella misura del 50% del valore di spesa per investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 65 milioni di euro per ciascun anno. Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dall’1.9.2021 al 30.9.2021;
Viene inoltre previsto un nuovo credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019, concesso ai titolari di impianti pubblicitari, privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio. Il credito spetta in misura proporzionale all’importo dovuto dai suddetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi e nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro. Le modalità attuative saranno definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Nuova proroga della sospensione dell’attività di riscossione
Con l’emendamento già approvato l’8 luglio, la Commissione bilancio Camera ha cambiato i termini per i versamenti relativi a taluni istituti di pace fiscale, e sono stati ridefiniti e rimodulati termini per il versamento delle rate della definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione.
Più precisamente si considera tempestivo e tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni agevolate il versamento delle rate dovute nel 2020 e del 2021 – dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – se effettuato integralmente e con ritardo non superiore a cinque giorni:
- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.
Sempre in termini di riscossione, è posticipato dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali.
Nuove scadenze fiscali
Ai sensi dell’art. 9-ter sono prorogati al 15 settembre 2021, senza applicazione di alcuna maggiorazione dello 0,40% i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in particolare per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ossia i soggetti con ricavi inferiori a Euro 5.164.569.
Lo slittamento coinvolge anche i soggetti che:
- rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione degli ISA;
- applicano il regime forfettario;
- partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR.
Credito d’imposta per fabbricati strumentali e affitti d’azienda
Con la conversione in legge viene confermato il bonus affitti e viene altresì esteso anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con volume di affari superiore a € 15 milioni.
Il credito d’imposta compete in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno precedente.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Nuova sabatini
Viene confermato il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” (art. 2 c. 4 DL 69/2013) per il 2021: la previsione è disposta dall’art. 11-ter che sostanzialmente riproduce il contenuto dell’art. 5 DL 99/2021. Al fine di accelerare l’erogazione da parte del MISE dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dalla misura agevolativa si dispone che il Ministero, con riferimento alle domande di agevolazione presentate prima del 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse di € 425 milioni per il 2021, possa erogare in un’unica soluzione le successive quote di contributo spettanti, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
Incentivi per le società benefit
Si proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine per usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit: la novità è disposta dall’art. 19-bis.
Ricordiamo che l’agevolazione è stata introdotta dal decreto Rilancio ed è stata già prorogata al 30 giugno 2021 dal decreto Proroga termini (DL 183/2020), di cui alla nostra Infoflash n. 1 di marzo.
Nell’emendamento approvato durante l’iter si chiarisce che rientrano tra i costi agevolabili anche quelli notarili, le spese di iscrizione al registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit.
L’importo massimo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione è fissato in € 10 mila per ciascun contribuente.
Lo Studio LDP rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.